
Risarcimento per mancanza di consenso informato del paziente
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24/06/2024Al paziente che ha contratto l’osteomielite in ambito ospedaliero o nel corso del ricovero in una clinica privata è dovuto il risarcimento dei danni.
Il risarcimento per osteomielite contratta in ospedale deve essere richiesto dal paziente entro 10 anni dal fatto, o dai familiari di un paziente morto o rimasto gravemente leso entro 5 anni.
Per ottenere il risarcimento per osteomielite contratta in ospedale o clinica puoi rivolgerti ai nostri avvocati esperti in malasanità dal 2004 che assistono vittime di malasanità in tutta Italia.
Ad affiancare gli avvocati del nostro gruppo ci saranno anche i nostri consulenti medici legali e specialisti in infettivologia che sapranno assistere chi ha subito danni per osteomielite nel corso della perizia medico legale.
Quando si contrae l’osteomielite per colpa medica?
Intanto è opportuno sapere in cosa consiste l’osteomielite: è un'infezione ossea causata da batteri o funghi, spesso dovuta a una ferita aperta o a un'infezione nel sangue che si diffonde alle ossa.
Colpisce principalmente bambini e anziani, con sintomi che includono dolore intenso, gonfiore, febbre e difficoltà nei movimenti.
La diagnosi avviene tramite esami del sangue, radiografie, risonanza magnetica e biopsia ossea.
Il trattamento prevede l'uso di antibiotici per via endovenosa e, nei casi più gravi, interventi chirurgici per rimuovere il tessuto infetto.
In quanto infezione, l’osteomielite può derivare anche da carenze igienico-sanitarie della struttura sanitaria (ospedale, ambulatorio o clinica privata) in cui il paziente è stato ricoverato per cure o interventi chirurgici.
Come tutte le infezioni contratte in ambito ospedaliero (dette anche nosocomiali), dei danni subiti dal paziente (peggioramento di salute o addirittura decesso) deve quindi rispondere la struttura sanitaria che non ha apportato le giuste misure anti-infettive: igiene dei locali, del personale, degli impianti etc.
Come si ottiene il risarcimento da osteomielite contratta in ospedale?
Se tu o un tuo familiare avete subito un caso di malasanità da cui è derivata l’osteomielite, potete far valutare ai nostri avvocati e consulenti medici legali la cartella clinica.
Vi basterà prendere contatti con i nostri avvocati tramite il nostro Numero Verde Malasanità o la chat WhatsApp ed esporre quanto accaduto.
Dopodiché dovrete inviarci via email o tramite posta la cartella clinica (ossia tutta la documentazione medica del caso) ed un promemoria in cui riassumete in modo sintetico la vicenda.
Non appena avremo ricevuto la cartella clinica e il promemoria, i nostri consulenti medici legali e specialisti in infettivologia provvederanno a valutare il caso e a darci un parere medico legale sugli errori eventualmente commessi dai medici ed i danni subiti dal paziente.
Con il parere dei nostri consulenti medici legali ed infettivologi, i nostri avvocati esperti in malasanità chiederanno al Tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto che venga effettuata una perizia medico legale, tramite consulenti medici legali e specialisti incaricati dal giudice.
Ebbene, all’esito delle conclusioni della perizia medico legale che confermeranno le ragioni del paziente e/o dei suoi familiari potremo trovare un accordo con ospedale o clinica o chiedere al Tribunale che venga emessa una sentenza.
Un caso giudiziario di colpa dell’ospedale per osteomielite
Un caso di risarcimento danni per osteomielite contratta dal paziente per colpa medica è stato recentemente trattato dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza n. 288/2023.
La causa è stata intentata da un paziente che lamentava lo scarso rispetto delle norme igieniche intraoperatorie della struttura dove era stato assistito, nonché il ritardo diagnostico dell'infezione in corso.
Esponeva in particolare che, a seguito di un trauma al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore, si era sottoposto ad un intervento di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore con tecnica Ke.-Jo. e che, alcuni giorni dopo l'intervento, era comparsa una tumefazione in corrispondenza della parte distale della cicatrice chirurgica.
Al primo controllo post-operatorio presso la struttura sanitaria dove era avvenuto l’intervento, venivano rimossi i punti di sutura e prescritta idonea terapia antibiotica senza approfondire la sintomatologia lamentata, con conseguente permanenza per le settimane seguenti di uno stato febbrile cui si associava la comparsa di una tumefazione secernente dal III distale della cicatrice chirurgica.
Pertanto, il paziente si vedeva costretto a rivolgersi ad altro professionista il quale prescriveva sin da subito i dovuti approfondimenti e da questi emergeva la seguente diagnosi: “osteomielite di tibia da enterococcus fecalis”.
Il Tribunale ha disposto una perizia medico legale che ha dato ragione al paziente.
Infatti, è risultato che l'intervento è stato gravato da una grave complicanza, ossia un'infezione nosocomiale, osteomielite settica, e che i sanitari sottovalutarono il rischio infettivo nei controlli successivi allorquando si verificò la comparsa di tumefazione e febbre di tipo continuo con puntate serotine di 39°C.
Vero è che veniva prescritta terapia antibiotica orale (con Amoxicillina-clavulanato1 g due volte al giorno per altri 7 giorni) senza remissione della sintomatologia, tant'è che al successivo controllo si decise per un altro ciclo di antibioticoterapia (con chinolonico (levofloxacina 500 1 cp al giorno per 7 giorni e rifampicina 300 mg due volte al giorno per 7 giorni), ma si trattò di terapia empirica, poiché, fino a quel momento non si è deciso per un approfondimento diagnostico del quadro clinico, che presentava segni di flogosi.
Secondo la perizia medico legale del Tribunale, c'erano infatti segni clinici (febbre algia e secrezioni) che se correttamente e globalmente considerati avrebbero dovuto porre il sospetto diagnostico di un processo infettivo articolare in atto a carico del ginocchio operato, che richiedeva una terapia mirata.
Infatti, a seguito degli errori medici, il paziente subiva un prolungamento della malattia per persistenza di secrezione dalla ferita e algia con limitazione funzionale che hanno reso impossibile effettuare le sedute di FKT così come prescritto.
Dall’esame microbiologico su secrezione della ferita si isolarono numerose colonie di Enterococcus faecalis e la diagnosi eziologica con antibiogramma consentì di instaurare terapia antibiotica mirata con chinolonici, rifampicina e tetraciclina a dosaggio pieno per periodo congruo (6 mesi complessivamente) e poi solo chinolonico e rifampicina per ulteriori 3 mesi.
La risposta alla terapia fu valutata con una scintigrafia TB con leucociti marcati che, al V mese di antibioticoterapia, descrisse un quadro compatibile con “processo infiammatorio aspecifico nella sede descritta, in assenza di processo settico”.
Una successiva RMN del ginocchio evidenziò un quadro radiologico compatibile con “esiti di sostituzione protesica del LA. e disomogeneo segnale del canale osseo a livello tibiale con imbibizione edematosa del corrispondente tessuto adiposo sottocutaneo” come conseguenza di un processo flogistico in sede di intervento…”.
Pertanto, è risultato evidente che nel post-operatorio si realizzarono chiare evidenze cliniche che avrebbero dovuto imporre un approfondimento, diagnostico con eventuale switch terapeutico.
Sulla base degli elementi considerati, quindi, il Tribunale ha condannato la struttura sanitaria al risarcimento dei danni alla salute e alle spese legali e di perizia a favore del paziente.
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