
Colpa medica nella cura del paziente colpito da ictus cerebrale
29/12/2023
Morte da Stafilococco aureo contratto in ospedale
29/12/2023Tra le varie infezioni contratte in ospedale che possono portare al decesso del paziente vi è anche la Legionella, come nel caso trattato dal Tribunale di Matera e, in secondo grado, dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza n. 252 del 5 maggio 2023.
Riportiamo di seguito informazioni sulla Legionella e il caso trattato dai suddetti giudici, relativo a una paziente che contraeva la Legionella in ospedale e decedeva, con conseguente diritto per i suoi familiari al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.
Che cosa è la Legionella?
La Legionella è un bacillo in grado di sopravvivere anche nell’acqua e che provoca la Legionellosi, ossia una malattia che si trasmette anche per via aerea (impianti d’aria compresi) e colpisce prevalentemente il sistema respiratorio presentandosi sotto forma di polmonite.
Legionellosi (o Malattia dei Legionari) è la definizione di tutte le forme morbose più gravi causate da batteri Gram-negativi aerobi del genere Legionella.
Per prevenire la diffusione della Legionella soprattutto le strutture sanitarie devono effettuare periodici controlli degli impianti di areazione e del sistema idrico tramite pulizia e disinfezione dei filtri, decalcificazione dei diffusori di acqua, sostituzione di parti deteriorate degli impianti.
Proprio per favorire la prevenzione di diffusione di Legionella negli ambienti ospedalieri, sono state diffuse Linee Guida già dal 2000, per fornire agli operatori sanitari informazioni sulla legionellosi, sulle diverse fonti di infezione, sui metodi diagnostici e di indagine epidemiologica ed ambientale.
Il caso trattato dalla Corte di Appello di Potenza
I familiari di una paziente deceduta a causa di infezione dal Legionella contratta presso il reparto di nefrologia dell’Ospedale di Matera, in occasione del ricovero avvenuto nel mese di settembre 2003, si rivolgevano al Tribunale per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per morte della congiunta.
Nel corso della causa venivano ammesse ed esperite due consulenze tecniche d'ufficio e, con sentenza pubblicata il 16 gennaio 2019, il Tribunale di Matera accoglieva la domanda risarcitoria e, in conseguenza dell'accertamento della responsabilità dell'Azienda Sanitaria nella causazione del decesso della paziente, condannava l'azienda al risarcimento.
In particolare, dalla consulenza tecnica d'ufficio su cui si è basata la sentenza del Tribunale, si evinceva chiaramente che la paziente si ammalò di legionellosi in occasione del ricovero presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi, iniziando a manifestare i primi segni di infezione dopo due settimane dal ricovero.
In particolare, la donna presentò difficoltà respiratorie, che velocemente subirono un brusco peggioramento, associandosi ad un aggravamento delle funzionalità renali.
Nessun dubbio è stato riscontrato circa la contrazione dell'infezione da legionellosi nel corso della degenza ospedaliera, ciò risultando sia dall'esame dell'antigene nelle urine, sia dalla cartella clinica.
In forza delle suddette risultanze si è affermato che la causa del decesso è stata la malattia da legionella, visto che al momento del ricovero non erano presenti segni clinici, che potessero far prevedere un peggioramento irreversibile dello stato della malattia cronica di base della paziente immunodepressa.
Quanto alla responsabilità per colpa della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 2043 c. c., risulta accertato il nesso di causalità tra la morte della paziente e la presenza del batterio della legionella presso l'Ospedale.
A seguito di appello da parte dell’Azienda Sanitaria, la Corte di Appello ha ritenuto di uniformarsi al principio espresso dalla Corte di Cassazione, laddove ha avuto modo di affermare che "la regola della preponderanza dell'evidenza, in altri termini, viene in rilievo, come nel caso di specie, quando il fatto non è accertabile secondo canoni di certezza processuale (penalisticamente intesa come alto grado di probabilità logica e di credenza razionale) poiché non è possibile affermare che difettano, nel caso concreto, altre possibili cause del fatto illecito. In questo caso, quando al giudice di merito non è consentito affermare, in termini di certezza, che non sussistevano altre ipotesi alternative in grado di spiegare fatto illecito, questi dovrà prendere in esame tutte le possibili cause alternative e stabilire quali, tra queste, risultino le più probabili" (Cass. Sez. III n. 24170 del 2018).
Invero, esaminando i concreti elementi disponibili, ricavabili dal materiale probatorio raccolto, è stato rilevato che in data 6 ottobre 2003 l'Università degli Studi di Bari - Sezione Igiene aveva effettuato le analisi su 24 campioni di acqua potabile, prelevati dall'Ospedale, rinvenendo su ben 9 campioni la presenza del batterio della legionella.
Effettuate nuovamente le analisi in data 11 ottobre 2003, è stata rilevata la positività di 11 campioni su 20.
Per converso, non risultano accertate cause alternative di contagio della paziente, visto che le analisi effettuate sui campioni di acqua prelevata dalla sua abitazione privata hanno dato esito negativo.
Ne consegue che la procedura di shock termico, con elevazione della temperatura dell'acqua fino a 60 gradi, con scorrimento dell'acqua per un tempo di 30 minuti non consente di escludere la responsabilità dell'Ospedale.
Infatti, tale procedura non è avvenuta continuativamente per tre giorni e la temperatura dell'acqua non ha raggiunto i 70-80 gradi, in violazione di quanto prescritto dalle linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi.
Peraltro, la consulenza tecnica di ufficio riportandosi alla documentazione allegata dall'Azienda Sanitaria, ha constatato l'avvenuta attuazione della procedura di shock termico, ma ha valutato l'adozione delle misure di prevenzione nei seguenti termini "parrebbero adeguate", segnalando "le problematiche di ordine epidemiologico non rientrano nelle mie competenze e agli atti vi è una copiosa documentazione sull'argomento".
Dunque, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, l'ipotesi "più probabile che non" è che la causa della morte della donna è stata la legionella contratta in ospedale.
Sotto tale profilo il consulente tecnico ha riconosciuto la evidente compatibilità causale tra le condizioni di compromissione immunitaria in cui la donna è stata ricoverata in epoca immediatamente antecedente alla morte ed il decesso, causato da legionellosi con interessamento polmonare (polmonite bilaterale) e coinvolgimento diretto renale, con conseguente insufficienza renale e respiratoria.
Come si ottiene il risarcimento danni da infezione ospedaliera
Se un tuo familiare è deceduto dopo aver contratto una infezione in una struttura ospedaliera, puoi richiedere il risarcimento dei danni subiti per la perdita del congiunto, tramite i nostri avvocati e consulenti medici che hanno esperienza ventennale nel settore del risarcimento danni da malasanità.
Per valutare se vi è stata responsabilità dell’ospedale nella diffusione dell’infezione e/o nella errata cura dell’infezione, per prima cosa è necessario entrare in possesso della cartella clinica relativa al ricovero del paziente, ciò che può essere fatto dai parenti direttamente all’ospedale, senza che l’ospedale possa rifiutarsi di consegnare la documentazione.
Sulla base della cartella clinica sarà poi fatto valutare il caso dai nostri consulenti medici legali e specialisti in infettivologia, affinchè verifichino se ed in che modo è stato contratto il bacillo e come si è diffusa la malattia, per poter affermare che il decesso del paziente è stato effettivamente causato dall’infezione.
Una volta che avremo il parere dei consulenti medici, si potrà procedere tramite i nostri avvocati a formulare una richiesta risarcitoria alla struttura sanitaria, affinchè si apra un contraddittorio e si valuti un eventuale accordo stragiudiziale.
Se non si dovesse raggiungere un accordo in tempi stretti, i nostri avvocati potranno proporre un ricorso per accertamento tecnico preventivo, affinchè il Tribunale nomini un collegio peritale e tenti una eventuale conciliazione tra le parti.
Se anche in sede di accertamento tecnico preventivo non si raggiungesse un accordo, allora i nostri avvocati ed i nostri consulenti medici ti assisteranno in una causa di merito al fine di poter conseguire il risarcimento di tutti i danni subiti per perdita del rapporto parentale.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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2 Comments
Salve mio padre è deceduto a Settembre 2025 dopo ricovero in RSA a seguito di polmonite da legionella contratta ad Agosto 2024 presso ospedale. Volevo sapere se è possibile chiedere risarcimento alla struttura
Caro Costanzo, abbiamo seguito numerosi casi di decessi per infezioni contratte in RSA. Se ha già a disposizione la cartella clinica, ci contatti pure tramite il nostro Numero Verde Malasanità o gli altri canali di comunicazione che trova nel nostro sito.