
Avvocati per Risarcimento da Malasanità per Infezioni Ospedaliere
29/12/2023
Decesso del paziente per Legionella contratta in ospedale
29/12/2023Un paziente che viene ricoverato per ictus cerebrale deve ricevere cure adeguate e, alle dimissioni, deve essere prescritta una adeguata cura.
Riportiamo il caso trattato dalla Corte di Cassazione Sezione III Civile con l’ordinanza n. 31058 dell’8 novembre 2023 che ha riconosciuto il risarcimento ai familiari di un paziente che, dimesso dopo solo sei giorni dall’ospedale per un ictus cerebrale, moriva dopo pochi mesi perché non era stato prescritto l’uso prolungato di un farmaco anticoagulante salvavita.
Se anche un tuo familiare ha subito un caso di malasanità come quello di cui trattiamo con questo articolo, ti invitiamo a contattare i nostri avvocati e consulenti medici legali per una valutazione del caso e una richiesta risarcitoria.
In primo grado i periti non riconoscono responsabilità medica
La vedova, i figli ed i fratelli di un paziente agivano davanti al Tribunale di Napoli per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto, esponendo che quest’ultimo venne ricoverato in ospedale con diagnosi all'ingresso di ictus cerebrale ed emiparesi lato dx, per lesione vascolare cerebrale a sinistra con infarcimento secondario.
Dopo sei giorni il paziente veniva dimesso e trasferito presso una clinica per la prevista riabilitazione motoria ma, poiché il paziente era in preda a ripetute crisi convulsive, veniva trasferito in ospedale dove giungeva in stato soporoso e veniva diagnosticata l'avvenuta insorgenza di un nuovo ictus cerebrale all'emisfero di destra, per il quale rimaneva in un gravissimo stato di salute per oltre tre mesi sino al decesso.
Gli attori ascrivevano al primo ospedale di aver omesso adeguato monitoraggio del paziente dal ricovero alle dimissioni, avvenute dopo appena sei giorni dall'episodio ischemico cerebrale, senza neppure la prescrizione di un idoneo programma terapeutico e di controlli specialistici e strumentali, disponendo invece il rinvio a domicilio con erronea prescrizione di precoci terapie riabilitative da effettuarsi presso la clinica, in cui fra l'altro non erano disponibili posti letto e che non era attrezzato a gestire un paziente ad alto rischio di vita; ciò sull'assunto che il secondo e più grave episodio ischemico cerebrale si sarebbe potuto evitare, con alta probabilità, se fosse stato evitato lo stress riabilitativo al quale il paziente fu precocemente sottoposto e se non fossero state omesse le cure necessarie in tempi e in modi adeguati.
Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u. il Tribunale, con sentenza n. 5956 del 2012, rigettava le domande dei familiari.
In appello la C. T. U. riconosce la colpa medica
Interposto appello contro la sentenza di primo grado dai familiari del paziente morto, la Corte d'appello di Napoli, dopo aver disposto nuova c.t.u. medico-legale ed avere anche richiamato a chiarimento il nuovo consulente, sulle conclusioni dello stesso e in totale riforma della decisione di primo grado, ha accolto le domande risarcitorie, condannando l'azienda ospedaliera appellata al pagamento delle somme specificamente ivi determinate.
A base di tale decisione la Corte d'appello ha posto le conclusioni del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, testualmente trascritte in motivazione e qui di seguito riportate nelle parti salienti:
"la complessiva inidonea interpretazione del quadro clinico manifestato dal paziente, come evidenziabile per la mancanza delle indagini diagnostiche e delle conseguenti idonee decisioni terapeutiche, nonché l'insufficiente monitoraggio del paziente, permette di esprimere una valutazione, seppure in termini probabilistici, circa l'esistenza di concausalità efficiente e determinante fra l'inidoneo operato dei sanitari che ebbero in cura il paziente, l'insorgenza del secondo grave ictus ischemico e l'exitus dello stesso; il caso in esame non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; tale carenza assistenziale ha configurato perdita di chances di sopravvivenza"; "tenendo conto dei dati della letteratura, delle comorbilità e di soggetto ictato in giovane età, appare congruo postulare una "perdita di chances" del 30%, rispetto all'evento-morte, in ordine al danno biologico iure hereditatis, essendo tra l'altro intercorso un congruo intervallo cronologico tra l'esordio dell'evento letale ed il decesso; "l'omissione dei sanitari non si è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al secondo ictus e poi al decesso quattro mesi dopo, ma... l'interruzione del farmaco dicumarolico ha costituito una determinante concausa del secondo ictus e dell'exitus del paziente, giacché, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il "più probabile che non".
La Corte di appello tuttavia ha osservato che nel caso di specie non si è di fronte a un caso di perdita di chance ma il paziente è morto per diretta conseguenza della condotta colposa medica.
Il riferimento alle percentuali di chances di sopravvivenza non è infatti pertinente ed è frutto dell'erronea sovrapposizione tra l'accertamento dell'elemento causale e quello dell'evento di danno, dal momento che la chance si sostanzia nell'incertezza del risultato, la cui perdita rappresenta il danno, mentre nella specie ci si muove al di fuori di una situazione di incertezza.
La Corte di Appello ha quindi riconosciuto l’integrale risarcimento dei danni ai familiari del paziente morto a seguito di dimissioni precoci.
La Corte di Cassazione conferma colpa medica e risarcimento
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso in Cassazione l’ospedale.
Ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione del c.t.u., fatta propria dalla Corte d'appello, secondo cui vi è nesso causale tra la condotta dei sanitari (in particolare per la da loro prescritta interruzione del farmaco anticoagulante salvavita) e il secondo più grave attacco ischemico che ha condotto a morte il paziente non è in insanabile contrasto logico con la precedente affermazione secondo cui anche l'adozione di "un sano stile di vita (interruzione del fumo, regime dietetico, etc.)" avrebbe potuto ridurre il rischio di eventi avversi di natura cardiovascolare ed in particolare di un secondo ictus cerebrale.
Si è trattato, come detto, di una valutazione prognostica che indicava, come funzionali alla riduzione del rischio morte, due fattori: a) una corretta terapia; b) una revisione migliorativa delle abitudini del paziente (fumo e dieta).
La successiva chiara ed esplicita valutazione secondo cui "l'interruzione del farmaco dicumarolico ha costituito una determinante concausa del secondo ictus e dell'exitus del paziente, giacché, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il "più probabile che non"" sul piano logico non disvela alcuna contraddizione con la precedente affermazione, tanto meno insanabile. Essa sta piuttosto e del tutto coerentemente a evidenziare che il venir meno del primo fattore è di per sé valso a rendere attuale e concretizzare quel rischio, rendendo vana ogni attesa prognostica legata anche al secondo.
La condotta dei sanitari costituisce certo una concausa che a tale evento ha condotto insieme con le condizioni patologiche preesistenti; è però una concausa di rilievo determinante, alla luce delle valutazioni dell'ausiliario secondo cui "l'omissione dei sanitari non si è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al secondo ictus e poi al decesso quattro mesi dopo, ma... l'interruzione del farmaco dicumarolico ha costituito una determinante concausa del secondo ictus e dell'exitus del paziente, giacché, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il "più probabile che non"".
Sono, tali condizioni preesistenti, da riguardare quali concause dell'evento (concause di lesioni) che, secondo insegnamento da tempo acquisito (v. Cass. Cass. n. 15991 del 2011), sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità.
In base al principio dell'equivalenza causale l'autore del comportamento imputabile risponderà, infatti, per intero delle conseguenze derivanti dall'evento lesivo, ancorché a quest'ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente (come nel caso di scuola dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita: principio del nothing or all o thin skull rule).
La Corte di Cassazione ha quindi confermato la decisione della Corte di Appello di Napoli che ha riconosciuto il risarcimento di tutti i danni subiti.
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1 Comment
Questi casi di malasanità sono sempre più frequenti e lo Stato dovrebbe investire più soldi negli ospedali! Ho avuto un caso simile in famiglia e appena mi arriva la cartella clinica dall’ospedale vi chiederò una perizia grazie