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07/05/2024Nei casi di infezione ospedaliera da Klebsiella il paziente può riportare il decesso ed i suoi familiari hanno diritto al risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale.
Infatti l’infezione ospedaliera è quella che deriva da negligenze dell’ospedale o della clinica privata, ed il caso della Klebsiella è uno di quelli per cui si può morire.
Per ottenere il risarcimento da infezione ospedaliera da Klebsiella deve tuttavia essere svolto un accurato studio da avvocati esperti in malasanità e consulenti medici legali e specialisti in infettivologia.
Con questo articolo parliamo dei casi di malasanità per infezione ospedaliera contratta dal paziente ricoverato, e di come si prova che il decesso del paziente è derivato da colpa dell’ospedale o della clinica.
Ospedali e cliniche devono prevenire le infezioni
Sia in ambito di sanità pubblica che privata è previsto che il paziente debba essere tutelato, oltre che tramite cure idonee, anche tramite la sicurezza delle cure, per cui ospedali e cliniche private devono prevenire eventi dannosi quali le infezioni.
Se gli ospedali e le cliniche non mettono in atto tutte le precauzioni per prevenire le infezioni del paziente, in caso di grandi invalidità derivate da malasanità il paziente avrà diritto al risarcimento.
Quando il paziente muore per infezioni contratte in ospedale o clinica privata, il risarcimento è dovuto ai suoi congiunti per danno da perdita del rapporto parentale.
La recente sentenza n. 1815 del 18 dicembre 2023 del Tribunale Civile di Roma ha fatto un ampio quadro degli obblighi delle strutture sanitarie pubbliche e private in merito alla prevenzione di eventi dannosi per il paziente.
La Legge n. 24/2017 è detta anche Legge Gelli Bianco e prevede “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
L'art.1 comma 1 prevede in particolare che "la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività".
Ebbene, in base a tale principio la struttura sanitaria deve evitare ogni minaccia alla salute del paziente che possa derivare dall'ambiente di ricovero, e deve fornire la conseguente prova del corretto adempimento di questa prestazione.
Tale principio si sostanzia nel riconoscimento del valore fondamentale e indefettibile della rigorosa adozione, da parte dei responsabili della struttura sanitaria, di ogni possibile iniziativa vòlta a salvaguardare l'incolumità dei pazienti ospitati presso i locali della struttura.
Ciò vale in considerazione del carattere integrale e totalizzante del coinvolgimento della persona (ivi ricoverata per un tempo più o meno breve) in strutture sanitarie preposte alla preservazione psicofisica dei pazienti.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare che la sicurezza delle cure deve essere realizzata mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative, nel quadro di quelle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, cui è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (Cass. 22 febbraio 2023 n. 5490).
Il rischio delle infezioni ospedaliere
Veniamo allo specifico caso delle infezioni ospedaliere, che le strutture sanitarie hanno l’obbligo di prevenirle.
Si potrebbe fare questione circa un coefficiente di rischio di infezione incomprimibile e quindi inevitabile, malgrado la prevedibilità dimostrata dal costante approntamento di piani di risk management diretti, appunto, a evitare il pericolo di infezioni nosocomiali.
Ebbene, con pronuncia n. 5631 del 23 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che, intanto si deve prendere atto che il SSN e l'ISS registrano un numero di casi avversi in questa materia nettamente superiore alla media europea, a dimostrazione di un'evidente carenza nelle pratiche di effettiva implementazione di misure, spesso, solo individuate, enunciate e protocollate, ma non effettivamente osservate, monitorate e, se del caso, sanzionate.
Inoltre, affinché la tesi dell'inevitabilità dell'ICA possa avere efficacia giustificativa nel comportamento della struttura occorrerebbe:
- per un verso, fornire la dimostrazione del numero di casi registrati nel reparto di ricovero del paziente che ha contratto l'infezione in un range temporale adeguato per fornire la prova di un contenimento e/o di una episodicità del contagio;
- per altro, dimostrare che abbia concorso all'esito letale dell'infezione e al successivo decesso un'antibiotica-resistenza del paziente stesso dimostrata dall'inefficacia delle somministrazioni ospedaliere o una sua congenita immunodeficienza.
Per tale motivo, allorché nel corso di cause per infezioni nosocomiali il giudice dispone una perizia medico legale, il percorso dimostrativo indicato dal decidente nella formulazione dei quesiti ai periti muove, per l'appunto, dalle seguenti scansioni:
- adozione dei piani di prevenzione del rischio
- attuazione degli stessi
- tempestività nella diagnosi di identificazione del germe/batterio infettivo
- adeguatezza del trattamento antibiotico.
Un approccio che punta, quindi, a individuare - sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti
- quali siano stati gli adempimenti posti in essere dalla struttura per evitare in concreto e nel caso specifico il verificarsi dell'infezione e, quindi, per contrastarla.
La prova per pazienti e loro familiari
Nel rapporto contrattuale che si instaura tra paziente e struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio del "più probabile che non".
Solo ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza; con la conseguenza che, ove la causa del danno stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.
Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale" e "se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (Cass. 24 gennaio 2023 n. 2042).
Quindi, il paziente che ha riportato lesioni deve provare la contrazione dell'infezione in ambiente ospedaliero secondo i consueti parametri del criterio temporale, topografico e clinico.
Viceversa, è onere della struttura dimostrare l'inevitabilità (la prevedibilità è data come scontata secondo una certa frequenza statistica) del contagio o la sua provenienza allogena per una precedente colonizzazione del paziente stesso.
Laddove, invece, ad agire siano iure proprio i familiari del paziente, l'intero onere probatorio ex art. 2043 c.c. si trasferisce sugli attori i quale devono allegare la prova della condotta colpevole, del nesso causale e della correlazione eventistica.
Ne deriva che incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per il decesso del paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione.
La prestazione va intesa, non già riduttivamente quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile alla singola paziente interessata.
Con riferimento specifico alle infezioni nosocomiali, spetterà alla struttura provare:
1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.
Ai fini dell'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, rilevano, tra l'altro, il criterio temporale - e cioè il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale - il criterio topografico - i.e. l'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente" - e il criterio clinico - volta che, in ragione della specificità dell'infezione, sarà possibile verificare quali, tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.
Il caso della Klebsiella e Candida albicans
Con la sentenza n. 1815/2023 il Tribunale Civile di Roma ha affrontato il caso di una paziente morta per aver contratto in ospedale una infezione da Klebsiella e poi Candida albicans.
La paziente, a seguito della comparsa di una sintomatologia caratterizzata da un calo dell'udito, instabilità nella marcia e vertigini soggettive, era sottoposta a una risonanza magnetica dell'encefalo che aveva evidenziato la necessità di un intervento chirurgico di asportazione di un neurinoma associato a meningioma.
A seguito di consulenza infettivologica risultava la presenza di un addensamento e di secrezioni per positività per Klebsiella resistente a tutti gli antibiotici e una positività anche nell'urinocoltura.
Erano seguite ulteriori consulenze infettivologiche con la constatazione che l'infezione aveva coinvolto anche il drenaggio ventricolare e si rendeva indispensabile la sostituzione dello stesso per evitare il peggioramento dell'infezione.
Un'ulteriore consulenza infettivologica aveva riscontrato il fallimento della terapia antibiotica in atto e aveva evidenziato un'ulteriore infezione per Candida albicans, finché la donna decedeva.
I familiari facevano causa all’Ospedale che non provava di aver adottato tutte le precauzioni volte ad evitare che la paziente contraesse l’infezione ospedaliera.
Il Tribunale disponeva una perizia medico legale e riconosceva la colpa dell’Ospedale, riconoscendo un risarcimento del danno catastrofale subito dalla paziente nel periodo del ricovero per 150mila euro (da trasmettersi agli eredi).
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