
Responsabilità infermieristica e risarcimento danni
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14/11/2023I pazienti ricoverati in ospedale sono soggetti a contrarre infezioni - dette ospedaliere o nosocomiali - da cui possono derivare aggravamenti delle condizioni di salute per cui si è in ricovero o, addirittura, il decesso.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 18 ottobre 2023, ha affrontato il caso di un paziente deceduto proprio a seguito di una infezione nosocomiale, non adeguatamente trattata dai sanitari, riconoscendo ai familiari del paziente morto un risarcimento complessivo di 1milione e 200mila euro per perdita del rapporto parentale.
Se anche tu o un tuo familiare avete subito danni per malasanità potete contattare i nostri avvocati e consulenti medici legali per assistenza volta ad ottenere il giusto risarcimento!
Il caso trattato dal Tribunale di Salerno
La vedova di un paziente si è rivolta al Tribunale di Salerno esponendo che il giorno 19.3.2019 il marito, soggetto diabetico (insulino-dipendente) e portatore di pregresso trauma toracico con fratture costali multiple e versamento pleurico - si ricoverava presso l'A.S.L. Salerno, P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore, con diagnosi di ingresso di "ematemesi".
Il paziente, nel corso del ricovero ed, in particolare, già dal 21.3.2019, presentava chiari segni di patologie infettive di origine nosocomiale in atto, riguardanti il tratto urinario e il sistema respiratorio, ma nonostante ciò non veniva sottoposto dal personale sanitario ai doverosi esami colturali e, solo in data 30.03.2019, sottoponeva il paziente ad una terapia antibiotica empirica rivelatasi poi inefficace sino alla sua implementazione presso il Reparto di Medicina della stessa struttura.
In data 20.4.2019 il paziente veniva trasferito presso il Presidio Ospedaliero "M. Scarlato" di Scafati laddove veniva riscontrata a suo carico ulcera da decubito di 4° grado e successiva comparsa di uno stato settico ma, nonostante ciò, i sanitari in servizio presso la struttura sanitaria non effettuavano alcuna consulenza infettivologica e non iniziavano tempestivamente alcun trattamento antibiotico empirico ad ampio spettro, avviandola solo quattro giorni dopo.
Nei giorni successivi il paziente subiva un netto peggioramento del suo stato di salute nonché lesioni personali che peggioravano sempre più fino a provocarne il successivo decesso, avvenuto in costanza di ricovero il 14.5.2019.
Sulla base della ricostruzione della vicenda clinica del paziente, così come sopra riportata, la ricorrente, nella sua qualità di coniuge ed erede di questi, riteneva che il decesso del congiunto fosse da addebitarsi per intero alla responsabilità del personale sanitario impiegato presso le strutture ospedaliere P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore e P.O. "M. Scarlato" di Scafati.
Ai fini del riconoscimento dei risarcimenti predetti veniva svolta una Consulenza tecnica preventiva con successiva instaurazione della causa di merito su cui si è espresso il Tribunale di Salerno con la sentenza in commento.
I periti riscontrano responsabilità per inadeguata terapia anti-infettiva
La relazione peritale ha riferito che che, al momento del decesso del paziente in data 14.05.2019, la diagnosi di exitus fornita era la seguente: "Setticemia in paziente con pregresso trauma toracico.
Lesione da decubito 4° stadio regione sacrale. Sindrome nefrosica in insufficienza renale cronica.
Diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico. Trait talassemico".
Sulla base essa, il CTU provvedeva quindi ad individuare, quale causa del decesso, la manifestazione a carico del paziente di una infezione sistemica di tipo settico, sulla base di una qualificazione tecnica del danno mai fatta oggetto di puntuale contestazione da parte dell'Azienda sanitaria resistente.
Con riferimento al nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno patito, possono senz'altro richiamarsi le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, le quali depongono in termini univoci nel senso del riconoscimento di una responsabilità colposa dei sanitari del PO di Scafati nella gestione dei processi infettivi sopraggiunti nel corso del ricovero presso la predetta struttura del 20.04.2019.
Riferisce a tal proposito il CTU che "in occasione del ricovero presso il PO di Scafati la terapia anti-infettiva risulta inadeguata (soprattutto per dosaggi) e ritardata nonostante la presenza di elementi clinici e di laboratorio suggestivi per un processo settico"; inoltre, dopo aver evidenziato l'importanza, al fine di garantire la piena efficacia della terapia antibiotica, di un'adeguata prescrizione degli antinfettivi che "comprende diversi aspetti, tra l'altro: quelli correlati al paziente (caratteristiche del paziente che possono influenzare la terapia anti- infettiva), microbiologici (ad esempio la presenza o meno di profili di resistenza farmacologica che impone la scelta di un anti-infettivo, nella fattispecie di un antibiotico, piuttosto che un altro) e farmacologiche (caratteristiche farmacodinamiche e farmacocinetiche)", il CTU prosegue la sua analisi osservando che "nel caso di specie, in occasione del rilevante episodio settico occorso durante il ricovero presso la lungodegenza del PO di Scafati, il dosaggio degli anti- infettivi prescritti - fluconazolo, piperacillina/tazobactam e teicoplanina - appare sottodosato".
Di talché, concludeva il CTU nel senso che "la condotta dei medici del PO di Nocera Inferiore e di Scafati è stato erronea ed improntata su negligenza e imprudenza in quanto non prescrissero regime anti- infettivo appropriato".
Vero è che lo stesso CTU, in apertura delle proprie considerazioni medico – legali, riferiva che il paziente già al momento del primo ricovero era affetto da diabete mellito evidenziando l'incidenza negativa che tale patologia può manifestare sul trattamento ospedaliero, in termini incrementativi della suscettibilità dei pazienti affetti rispetto alla contrazione di malattie infettive; nonostante ciò, va tuttavia osservato che questa circostanza non può che essere ricollegata, in relazione al caso di specie, alla ricorrenza di un maggiore rischio di sviluppo patologico di processi infettivi già in atto, e pertanto la patologia pregressa non avrebbe potuto, dal punto di vista causale, determinare da sola l'insorgenza della patologia mortale riscontrata nel caso concreto; anzi essa, proprio perché predisponente rispetto alle complicanze di tipo infettivo, avrebbe per l'appunto imposto al personale che ebbe in cura il de cuius una maggiore attenzione e cautela nella predisposizione e nella concreta esecuzione delle terapie antinfettive, nonché un maggior livello di assistenza e di monitoraggio delle condizioni del paziente.
Ragion per cui, l'insufficienza in concreto delle misure adottate a tal scopo, attestata dall'esito mortale per il paziente medesimo, va intesa quale ulteriore profilo indicativo di un difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione sanitaria da parte del personale della struttura resistente, configurante un inadempimento degli obblighi a suo carico di prestazione di attività professionale secondo le leges artes.
Il risarcimento danni da perdita del rapporto parentale
Oltre alla vedova, nella causa di merito sono intervenuti anche i figli del paziente deceduto, e tutti hanno richiesto il risarcimento del danno c.d. "da perdita del rapporto parentale": tale voce di danno, autonoma rispetto a quello patito in via diretta dal danneggiato, può essere definita in termini generali come "quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno" (Cass. civ., sez III, ord., n. 9196/2018), identificandosi perciò in uno stravolgimento che il soggetto danneggiato subisce a causa dello stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità del rapporto con la persona deceduta.
Posto che soggetto legittimato a far valere tale posta risarcitoria può essere ritenuto ormai chiunque dimostri di aver subito una perturbazione della propria sfera affettiva, ricollegabile con nesso eziologico all'evento dannoso, sia in relazione a posizioni costituzionalmente protette (ad esempio il matrimonio) sia a posizioni soggettive meritevoli di tutela, in relazione a particolari rapporti di convivenza, di affetto e di solidarietà socialmente apprezzabili (ad esempio la convivenza di fatto), ne consegue che elemento cardine ai fini dell'identificazione delle ipotesi in cui tale danno potrà essere effettivamente riconosciuto risulta essere proprio l'allegazione, spettante sui congiunti agenti iure proprio, di adeguata prova rappresentativa dell'effettivo danno concretamente subito in conseguenza dell'altrui illecito: come più volte ribadito dalla Suprema Corte, però, il riconoscimento del danno da perdita del rapporto non presuppone necessariamente la prova del requisito della stabile convivenza fino al momento del decesso del congiunto bensì l'esistenza di un rapporto caratterizzato da un'affettività reciproca nonché lo sconvolgimento interiore e morale derivante dall'improvvisa perdita di tale rapporto, ambedue dati desumibili dal Giudice anche in via presuntiva sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto (in questo senso Cass. civ. ord. n. 2818/2021).
Venendosi, perciò, alla liquidazione del danno non patrimoniale di cui trattasi, il Tribunale di Salerno adopera le tabelle Tribunale di Milano e riconosce alla vedova un risarcimento di poco meno di 300mila euro, ai figli risarcimenti che vanno da 188mila a 300mila euro, per un totale di 1milione e 200mila euro.
Guarda il video dall'avv. Nicola Barsotti
Fai valutare il caso da uno specialista in infettivologia
Il nostro team di avvocati e consulenti medici legali si occupa di risarcimento danni da malasanità da più di venti anni, ed ha affrontato anche casi di pazienti morti per infezioni nosocomiali.
In questi casi, per valutare se la causa dell’infezione è addebitabile all’ospedale o alla clinica, i nostri avvocati e medici legali si avvalgono anche della consulenza di specialisti in infettivologia, ossia la branca della medicina che studia e cura le malattie infettive.
Nei casi di infezione nosocomiale la presenza al tuo fianco anche di uno specialista in infettivologia è veramente importante, perché la perizia che sarà chiesta al giudice verterà in buona parte proprio su questo aspetto!
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità.
Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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2 Comments
Mio padre ha preso due batteri dopo un intervento al cuore e dopo alcuni giorni di terapia intensiva è morto. Posso chiedere all’ospedale la documentazione o no? Poi come possiamo valutare il caso?
Caro Sandro, può chiedere copia della cartella clinica relativa al ricovero ed al decesso di suo padre all’ospedale, recandosi presso lo sportello o telematicamente. Quando sarà in possesso della documentazione ci contatti pure per un parere da parte dei nostri consulenti medici legali