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08/05/2024La morte del neonato per colpa del ginecologo è un tipico caso di malasanità che comporta l’apertura di un procedimento penale e la possibilità per i familiari di chiedere il risarcimento danni.
La morte del neonato per colpa del ginecologo rappresenta infatti un reato (omicidio colposo) che si verifica in caso di errori medici dall’inizio del travaglio in poi.
Diversamente, gli errori commessi in precedenza, da cui deriva l’aborto, rientrano nel meno grave reato di interruzione colposa di gravidanza.
Con questo articolo approfondiamo l’argomento riportando il caso di morte del neonato per colpa ginecologica trattato dalla Corte di Cassazione Penale Sezione IV con la sentenza n. 9447/2019.
Il caso di insufficienza placentare acuta
La sentenza della Corte di Cassazione che commentiamo è giunta dopo che il Tribunale di Novara, ed in secondo grado la Corte di Appello di Torino, hanno condannato una ginecologa, a titolo di colpa generica (dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia) e specifica (in violazione delle linee guida della Age.Na.S.), per il decesso di una neonata per insufficienza placentare acuta.
In particolare, alla ginecologa si è contestato di non aver effettuato il monitoraggio cardio ecografico continuo, dovuto a causa di riconosciuti fattori di rischio (ipertensione della madre della nascitura, rottura prematura delle membrane da oltre 24 ore, condizionata da corioamnionite di terzo grado), difettando nell'assistenza nella fase conclusiva del travaglio, intraprendendo modalità errate e interpretando il monitoraggio dell'unità materno-fetale in registrazione non continua, così creando l'insufficienza placentare acuta che cagionava il decesso della persona offesa.
Precisamente, come risultato dalla perizia medico legale, si era accertato che la partoriente era stata ricoverata il (OMISSIS) alla 41esima settimana di gravidanza a causa della rottura delle membrane; il giorno successivo erano stati somministrati farmaci induttivi del parto e il (OMISSIS), già intorno alle ore 14:30, rilevati i primi sintomi del travaglio; alle ore 23:35 era stata constatata una dilatazione completa e la donna veniva portata in sala parto, ove alle ore 00:15 del (OMISSIS) era iniziato il periodo espulsivo, conclusosi alle ore 01:23, allorché i sanitari estraevano un corpo di sesso femminile che non dava segni di vita.
Differenza tra aborto e morte di neonato
Intanto si deve fare una differenza tra il reato di interruzione colposa di gravidanza (aborto) e quello di omicidio colposo.
Quando il medico per errore provoca un aborto si è di fronte al reato di interruzione di gravidanza previsto dall’art. 593 bis del codice penale.
Quando invece il medico per errore provoca la morte del feto o neonato siamo di fronte al più grave reato di omicidio colposo previsto dall’art. 589 e 590 sexies c. p..
Ma quando si ricade nell’uno o nell’altro caso?
Ebbene, la Corte di Cassazione afferma che la differenza tra interruzione di gravidanza e omicidio colposo va ricercata nell'inizio del travaglio, momento in cui prende il via il processo fisiologico di separazione del feto dal corpo materno e il nuovo essere acquista autonomia, con conseguente fine della gravidanza.
Quindi, il medico che provoca la morte del feto prima del travaglio risponderà di interruzione di gravidanza, mentre l’errore commesso dall’inizio del travaglio in poi determina la commissione del più grave reato di omicidio colposo medico.
Nel caso che stiamo commentando la ginecologa risponde di omicidio colposo perché la gestante aveva espulso tutto il liquido amniotico a causa della rottura delle membrane.
La causa della morte del feto
Venendo al caso trattato dalla Corte di Cassazione a seguito di ricorso della ginecologa, nella sentenza degli Ermellini che hanno confermato la condanna si legge quanto segue.
Quanto alla causa della morte del feto, le coincidenti conclusioni dei periti e dei consulenti della pubblica accusa non sono state contestate da quelli della difesa e sulla scorta di esse, la stessa è stata ravvisata nella insufficienza placentare acuta (in placenta ipermatura di tipo ipossico), complicata dalla rottura delle membrane e condizionata dalla patologia rilevata in sede autoptica e di esami istologici (corioamniosite di terzo grado).
Tale patologia, pur concorrendo alla causazione dell'evento, non ha assorbito l'efficienza causale della condotta contestata all'imputata, la quale non ha correttamente letto i tracciati cardiotocografici relativi alle condizioni uterine della gestante, i quali avevano evidenziato in maniera inequivocabile, secondo i periti, una eccessiva frequenza delle contrazioni uterine, ad intervalli cioè di un minuto, decisamente inferiori a quelli (di tre minuti) ritenuti necessari per consentire al feto di recuperare i valori di ossigeno adeguati provocati dalle contrazioni, con conseguente ipossia dello stesso.
La condotta doverosa omessa, indicata sulla scorta del sapere scientifico veicolato nel processo, avrebbe invece imposto alla imputata di effettuare un monitoraggio continuo, atteso che la frequenza anomala delle contrazioni doveva indurre a sospettare lo stato di sofferenza fetale e a disporre terapia atta a ridurre la frequenza delle contrazioni e, in caso di fallimento di essa, ad effettuare l'intervento chirurgico di estrazione del feto.
Anche nella fase successiva l’imputata non valutò adeguatamente le risultanze del tracciato delle ore 23:50, che aveva evidenziato un susseguirsi di decelerazioni profonde dei battiti cardiaci fetali, anch'esso suggestivo di probabile ipossia e ischemia fetale che avrebbero imposto l'immediata esecuzione del taglio cesareo.
Tali condotte avrebbero consentito di scongiurare l'evento specifico prodottosi (insulto ischemico ipossico), del tutto irrilevanti essendo le eventuali compromissioni derivanti dalla patologia successivamente accertata, atteso che la morte, in quel caso, sarebbe intervenuta in un momento diverso.
La Corte di Appello ha ritenuto la condotta accertata dell'imputata gravemente colposa, a prescindere dalla ignoranza circa lo stato patologico della placenta derivante da una severa corioamniosite, osservando come la corretta lettura dei tracciati relativi all'unità materno-fetale avrebbe consentito di operare diversamente nelle ore antecedenti la nascita della piccola e di porre in essere una serie di azioni finalizzate a evitare il verificarsi della sofferenza ipossico-ischemica protrattasi nella fase pre parto.
Quanto alla condotta doverosa, la Corte di Appello ha tracciato un percorso operativo, in base al quale l'imputata avrebbe dovuto, innanzitutto, tentare di inibire le contrazioni mediante terapia tocolitica, la quale avrebbe consentito alla nascitura il recupero della saturazione di ossigeno prodotta dalle contrazioni ravvicinate dell'utero materno; solo ove tale terapia si fosse rivelata inefficace, avrebbe dovuto praticare il taglio cesareo.
Da tale condotta l'imputata, nonostante fosse un medico specialista, si è discostata in maniera significativa, pur a fronte di un tracciato che, già alle ore 23:50, era passibile di una sola lettura, come accertato dai periti.
Il giudice d'appello, inoltre, ha precisato che - anche nella ipotesi, ritenuta comunque improbabile - della fallacia della terapia tocolitica, vi sarebbe stato spazio per intervenire con l'estrazione del feto al più tardi alle ore 00:40 (e cioè circa mezz'ora dopo la constatazione della inefficacia di quella terapia), in un momento quindi antecedente a quello in cui si era registrato ancora il battito cardiaco della nascitura (alle ore 01:10 del (OMISSIS), come ben evidenziato alla pag. 15 dell'impugnata sentenza), con conseguente elevata credibilità razionale della conclusione secondo cui la piccola C. sarebbe nata in condizioni tali da iniziare una regolare attività respiratoria.
Altri casi di errori medici durante gravidanza o parto
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- Aborto per malasanità e risarcimento danni
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