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Avvocati per Risarcimento da Malasanità per Anestesia
24/04/2024L’aborto per malasanità da diritto al risarcimento dei danni subiti dai familiari del feto, ossia dell’essere che avrebbe potuto divenire nel protrarsi della gravidanza bambino o bambina.
Infatti, una gravidanza interrotta da un aborto per malasanità, ossia per colpa medica, provoca un danno ai soggetti che avrebbero visto nascere un nuovo componente della famiglia e che hanno quindi diritto al risarcimento.
Con questo articolo parliamo del caso dell’aborto per colpa medica e di come puoi ottenere il risarcimento con i nostri avvocati e consulenti medici.
- Differenza tra danni da aborto e danni da parto
- Come si dimostra la colpa medica per l’aborto
- Come viene calcolato il risarcimento per aborto?
- Il reato di interruzione colposa di gravidanza
- Un caso di responsabilità penale del ginecologo
- Un caso di responsabilità penale dell’ostetrico
- Leggi altri articoli sull’argomento
Differenza tra danni da aborto e danni da parto
Premettiamo e precisiamo che con questo articolo parliamo del caso in cui la donna subisce un aborto nel corso della gravidanza per colpa medica, a seguito del quale il feto muore.
Per feto si intende l’embrione al termine dell’ottava settimana dopo la fecondazione, ossia alla decima settimana di gravidanza.
È quindi un caso ben diverso da quello riportato dalla donna a gravidanza ormai inoltrata, quando il feto si è ormai strutturato come bambino/a e “nasce morto” o muore dopo il parto per errori medici.
Come si dimostra la colpa medica per l’aborto
La colpa del medico per un aborto può derivare da uno o più errori del medico che ha assistito la donna nel corso della gravidanza.
I casi più comuni di errori medici da cui può derivare l’aborto sono la errata lettura di esami, la mancata prescrizione di esami necessari, la omessa o errata prescrizione di cure o di indicazione di corrette abitudini, la errata valutazione di sintomi della paziente etc.
Per dimostrare che vi è stata colpa medica nella gestione della gravidanza, e che dall’errore medico è derivato un aborto che si poteva evitare, gli interessati dovranno dimostrare:
• di essersi avvalsi di prestazioni mediche ginecologiche
• che la condotta medica ha provocato l’aborto
• che dall’aborto è seguito un danno meritevole di essere risarcito
Al fine di avere certezza delle cause per cui si è verificato l’aborto è quindi necessario affidarsi a consulenti medico legali e specialisti in ginecologia ed ostetricia, affinché valutino il caso in base alla cartella clinica e ai racconti della gestante.
Solo con una consulenza medico legale si potrà fondatamente richiedere tramite avvocati esperti in malasanità come quelli di avvocaticollegati.it il risarcimento dei danni subiti per un aborto che poteva essere previsto ed evitato se il medico
Come viene calcolato il risarcimento per aborto?
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni per colpa medica nella gestione della gravidanza, c’è differenza tra il caso in cui muoia un feto nel corso della gravidanza da quello in cui muoia un figlio nella fase del parto.
Come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione Civile Sez. III con la sentenza n. 22859/2020, nel caso di feto nato morto è ipotizzabile solo il venir meno di una relazione affettiva potenziale.
Infatti, la relazione avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita.
Questo consente al giudice che decide il caso di liquidare il risarcimento sulla base di un criterio equitativo e sulla base di valori che saranno ovviamente inferiori rispetto ai risarcimenti previsti per il decesso di un figlio nato morto.
In questi casi la liquidazione in via equitativa può essere quindi effettuata facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano sul danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte di un figlio, dove è previsto un risarcimento compreso tra 168.250,00 e 336.500,00 euro.
Nel caso di feto nato morto per colpa medica, la liquidazione quindi sarà certamente inferiore alla suddetta forbice prevista per il diverso e più grave caso del figlio nato morto.
Il reato di interruzione colposa di gravidanza
La condotta del medico o dei medici che provocano l’aborto per colpa di errori integra anche il reato di interruzione colposa di gravidanza, previsto dall’art. 593 bis del codice penale.
Questo articolo prevede che chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, e che la pena è diminuita fino alla metà se per colpa si cagiona un parto prematuro.
Quindi è previsto che in caso di aborto provocato per colpa la pena sia più alta rispetto al caso in cui si provochi per colpa un parto prematuro.
Il medico che commette errori causando l’aborto o il parto prematuro è quindi responsabile anche penalmente e nei suoi confronti si potrà procedere anche d’ufficio.
Affinché il medico possa essere condannato penalmente per aver provocato un aborto (o un parto prematuro), trovano applicazione i criteri in materia di ascrizione colposa dell'evento descritti dall'art. 590-sexies comma 2 del codice penale.
In base a tale articolo, è previsto che, nelle ipotesi di responsabilità per imperizia, è esclusa la responsabilità penale nel caso in cui siano state rispettate le linee guida - o le c. d. buone pratiche – e le stesse fossero adeguate alla specificità del caso concreto.
Un caso di responsabilità penale del ginecologo
La Corte di Cassazione Penale Sezione V, con sentenza n. 44155/2008, decideva che risponde del reato di aborto colposo il ginecologo che, in presenza di una grave sofferenza fetale, non interviene con un parto cesareo per anticipare la nascita del bambino, ma rinvia la gestante ad un ulteriore approfondimento diagnostico in cui viene, poi, riscontrata la morte del feto.
In sede di legittimità si è infatti ritenuto come il decesso intrauterino del feto vada posto in stretto nesso di causalità con il comportamento gravemente colposo del medico che - per imprudenza e imperizia - non abbia correttamente interpretato la portata patologica dei tracciati che avevano evidenziato la sofferenza fetale, omettendo così di disporre il ricovero della partoriente per sottoporla ad immediato cesareo che avrebbe consentito la nascita di un bimbo vivo.
Un caso di responsabilità penale dell’ostetrico
La condotta dell'ostetrica che, incaricata di eseguire un "tracciato cardiotocografico" all'esito del quale si evidenzi un'anomalia cardiaca del feto, ometta di informare tempestivamente il medico di turno, integra il reato di interruzione colposa di gravidanza, in quanto la violazione della regola cautelare, consistente nella richiesta di intervento immediato del sanitario, ha cagionato o contribuito significativamente a cagionare l'evento morte.
Così si è espressa la Corte di Cassazione Penale Sezione V con la sentenza n. 20063/2014).
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
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