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09/05/2024Con un precedente articolo intitolato “Le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia” abbiamo parlato del D. Lgs. 150/2022 (c. d. Riforma Cartabia) laddove ha previsto una importante innovazione del sistema delle pene, sancita dall'introduzione dell'art. 20 bis del codice penale.
Si prevede che, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semilibertà sostitutiva
2) la detenzione domiciliare sostitutiva
3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
4) la pena pecuniaria sostitutiva
Con questo articolo approfondiamo le modalità di applicazione di tali pene alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Penale Sezione IV n. 8794 del 14.02.2024.
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Il giudice ha l’obbligo di valutarne l’applicazione
La valutazione della portata innovativa della suddetta norma deve essere interpretata analizzando, innanzi tutto, la volontà del legislatore.
Secondo la Relazione Illustrativa, la legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono definite come "misure alternative alla detenzione.
Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati.
Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.
Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace.
Solo dopo la pubblicazione del dispositivo (ai sensi del vigente art. 545, co. 1, c.p.p.) sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive.
Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti (nuovo art. 545 bis, co. 1, primo periodo, c.p.p.).
Ad avviso del legislatore della riforma, quindi, a seguito della pronuncia di condanna sul giudice che emette la sentenza ad una sanzione inferiore ad anni 4 grava un preciso onere di valutare la possibile applicazione di pene sostitutive che assicurando forme di limitazione delle libertà personale extra carcerarie, appaiano ugualmente idonee ad assicurare la funzione rieducativa pur prevenendo il pericolo di commissione di ulteriori reati.
Può pertanto concludersi affermando che il dibattito dottrinale sorto all'indomani della riforma ha sottolineato la centralità del sistema delle pene sostitutive nell'ottica della novella anche e, soprattutto, ai fini di assicurare una effettiva funzione rieducativa della pena.
Così come ricostruito dal legislatore della c.d. Riforma Cartabia e dalle prime interpretazioni dottrinali può, conseguentemente, affermarsi che sul giudice della condanna grava un “preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi”.
Si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale a quell'obiettivo di "decarcerizzazione" del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire il minore sovraffollamento delle carceri.
Il potere discrezionale di scelta
Quanto all'esercizio del potere discrezionale di decidere se concedere o meno una pena sostitutiva e quale concedere, rileva il contenuto degli artt. 53, 58 e 59 della legge 681/1989 come riformata dal D.Lgs. 150/2022.
In particolare, secondo l'art. 53, il giudice, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità.
Fondamentale è poi il successivo articolo 58, significativamente intitolato: "Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive".
La norma richiama i parametri dettati dall'art. 133 cod. pen. stabilendo che, valutati detti criteri, il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati.
Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Infine, è l'art. 59 che detta testualmente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilità di applicarla per chi:
- ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della sanzione sostitutiva o durante l'esecuzione della stessa;
- deve essere sottoposto a misura di sicurezza personale;
- risulta condannato per uno dei reati di cui all'art. 4 bis ordinamento penitenziario.
Il caso dei precedenti penali
Dalla lettura del predetto articolo risulta pertanto che la sussistenza di precedenti condanne a carico dell'imputato non può essere ritenuta ex se elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive.
Ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative, circostanze che appaiono del tutto indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali così che le sanzioni oggi introdotte dall'art. 20 bis del codice penale sono concedibili anche ai recidivi pur se reiterati.
Conseguentemente deve essere escluso che il giudice di merito possa respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive in ragione della sola presenza di precedenti condanne, ricavando da solo questo elemento un giudizio negativo tale da negare il beneficio e ciò perché, il rinvio all'art. 133 cod.pen. contenuto nell'art. 58 L. 689/81 come riformulato, va letto in stretta connessione con successivo art. 59 cit. che pure ha previsto quali condizioni ostative circostanze tutte relative al reato per cui si procede e non riferibili ai precedenti.
La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore, è invece quella dettata dall'art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quando:
- non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati;
- sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Così che, ai fini della esclusione, si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi.
Il procedimento di applicazione
Con la sentenza n. 8794/2024 che stiamo riportando e commentando, viene anche analizzato come segue il procedimento di applicazione delle pene sostitutive.
Come già anticipato il legislatore della c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 150/22) ha profondamente innovato il sistema delle pene sostitutive anticipando l'irrogazione delle stesse già alla fase del giudizio di cognizione ed introducendo il meccanismo del c.d. sentencing.
Si è così stabilito che quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti.
Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Alla successiva udienza il giudice valutati gli elementi raccolti integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti ovvero lo conferma ove ritenga non sussistere.i presupposti per l'applicazione del beneficio.
Tale disciplina del c.d. modello bifasico ha recepito le critiche con le quali la dottrina aveva segnalato l'eccessiva rigidità del sistema sanzionatorio previgente influenzando anche la Commissione per la riforma del codice penale che aveva proprio previsto la possibilità che la pronuncia sulla sanzione può essere non contestuale alla pronuncia sulla responsabilità dell' imputato, quando il giudice ritenga necessario, per le valutazioni relative alle sanzioni, acquisire ulteriori elementi di prova, o verificare il consenso dell'imputato su determinate misure.
In tal caso il giudice, dopo avere letto il dispositivo contenente l'affermazione di responsabilità, rinvia in tutto o in parte la pronuncia sulla sanzione ad una udienza successiva, con ordinanza nella quale sono indicati i temi da trattare.
Tuttavia accanto a tale modello, oggi richiamato dalla disciplina positiva del già citato art. 545 bis cod.proc.pen., non può essere escluso che il giudice chiamato a deliberare abbia già acquisito al momento di emissione del dispositivo di condanna il consenso dell'imputato all'applicazione della pena sostitutiva e possa direttamente disporre in tal senso senza dovere necessariamente procedere all'udienza di c.d sentencing.
Tale possibilità deve, infatti, ricavarsi da altre norme di rango primario pure introdotte dalla riforma Cartabia ed in particolare dagli artt. 53,58 e 61 della L.689/81 come riformulati dal D.Lgs. 150/22; l'art. 53 cit. stabilisce che: "il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità".
Ai sensi del successivo art. 58 cit.: "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati".
Infine, è soprattutto il cit. art. 61 che rende chiara la previsione di immediata applicabilità della pena sostitutiva al momento della condanna statuendo espressamente che: "nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva".
Dal combinato disposto delle suddette norme risulta, pertanto, che:
- ove il giudice al momento della emissione del dispositivo di condanna abbia già acquisito il consenso dell'imputato e ritenga la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive già positivamente vagliati, può direttamente disporre la sostituzione senza necessariamente dovere procedere alla successiva udienza di c.d. sentencing;
- ove ritenga di dovere acquisire ulteriori chiarimenti dall'ufficio esecuzione penale esterna circa il programma di trattamento procederà invece ai sensi dell'art. 545 primo comma cod.proc.pen.;
- infine, ove escluda che le pene sostitutive assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati, rigetterà la richiesta stessa, necessariamente formulata prima della conclusione del giudizio ed accompagnata dall'indispensabile consenso dell'imputato.
L’intervento del Magistrato di Sorveglianza
La Corte di Cassazione rammenta che la possibile applicazione delle pene sostitutive nella fase dell'emissione del dispositivo di condanna non esclude il successivo intervento del magistrato di sorveglianza, ovvero dell'ufficio esecuzione penale esterno e persino l'eventuale revoca del beneficio.
Invero rilevano al proposito le previsioni dettate dagli artt. 62, 63 e 66 della L.689/81 come riformulati dal D.Lgs. 150/22.
Ai sensi del cit. art. 62, infatti, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato.
Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.
L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.
Il successivo art. 63 detta disposizioni del tutto analoghe in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, mentre, l'art. 66 cit., stabilisce il procedimento per la revoca della pena sostitutiva a seguito di inosservanza delle prescrizioni stabilendo la competenza del magistrato di sorveglianza in caso di violazioni della semilibertà o della detenzione domiciliare e del giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.
Attraverso il successivo intervento della magistratura di sorveglianza e dell'ufficio di esecuzione penale esterno, quindi, il controllo della corretta possibilità di applicazione e dell'esatto adempimento della pena sostitutiva direttamente disposta con la sentenza di condanna è ugualmente assicurato così che alcun ostacolo appare sussistere alla sua diretta irrogazione, anche in fase di appello o di giudizio di rinvio senza necessariamente dovere procedere alla c.d. udienza di sentencing concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi.
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