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27/05/2024Una infezione contratta nel corso di un intervento ortopedico a cui viene sottoposto il paziente può recare allo stesso gravi lesioni ed addirittura il decesso, tanto che si può richiedere il risarcimento.
Infatti, l’infezione contratta nel corso di un intervento ortopedico può derivare da negligenze dell’ospedale o della clinica nella corretta igienizzazione della sala operatoria o da negligenze da parte del personale sanitario che vi esercita.
Tra i tipici casi di infezione derivata al paziente nel corso di un intervento ortopedico c’è l’intervento chirurgico al collo del femore, come nel caso trattato dalla Corte di Cassazione Civile sez. III con l’ordinanza n. 5808/2023 che commentiamo.
Il caso: infezione da intervento al collo del femore
Un uomo veniva sottoposto in ospedale ad intervento chirurgico al collo del femore e, ad un anno di distanza, veniva nuovamente ricoverato per i dolori alla regione coxo-femorale.
Gli veniva diagnosticata una "necrosi cefalica femorale in sede di pregressa frattura basicervicale sinistra", che determinava la necessità di installare una protesi all'anca.
Ritenendo che la colpa fosse addebitabile all’ospedale per infezione derivatagli dal primo intervento chirurgico al collo del femore, il paziente evocava in giudizio l'azienda ospedaliera che veniva condannata in primo e secondo grado a risarcirgli danni per 152mila euro.
La Cassazione conferma la colpa dell’ospedale
L'Azienda ospedaliera si è rivolta alla Corte di Cassazione per censurare la sentenza di appello, per aver la corte d'appello omesso di pronunciarsi sul motivo per cui neppure il comportamento maggiormente osservante delle regole sanitarie nel corso dell’intervento al collo del femore del paziente avrebbe escluso l’infezione.
Per l’Azienda la corte d'appello avrebbe correttamente dovuto escludere totalmente la riconducibilità del danno conseguente all'infezione alla responsabilità della struttura sanitaria, o quanto meno ridurre proporzionalmente il risarcimento liquidato.
Ebbene, per la Corte di Cassazione il ricorso non è fondato, perché è stato correttamente provato il rapporto di causalità tra l'esecuzione dell'intervento chirurgico e l'avvenuta contrazione della infezione nosocomiale con esiti invalidanti.
La Cassazione ribadisce che gravava sulla struttura sanitaria il compito di assicurare, e l'onere di provare, l'avvenuta diligente sterilizzazione dell'ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e di tutte le attrezzature.
Per la Cassazione, inoltre, la corte d'appello ha correttamente escluso che la percentuale del 30% di alea del verificarsi comunque dell'infezione nosocomiale debba essere tenuta in conto ai fini di una riduzione percentuale della somma equitativamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, incidendo essa sulla causalità materiale, e non sulla causalità giuridica, né tanto meno sul concorso di colpa del danneggiato, che in questo caso non è mai stato in discussione.
Come si provano i danni da infezione ospedaliera
La decisione che stiamo commentando si fonda sulla corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato, espresso da Cass. n. 26700 del 2018, secondo il quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
La decisione che stiamo commentando si fonda sulla corretta applicazione del principio di diritto, espressamente richiamato, espresso da Cass. n. 26700 del 2018, secondo il quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.
Tale principio è stato riaffermato successivamente, tra le altre, da Cass. n. 10500 del 2022: è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente.
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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