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19/06/2024
Risarcimento per osteomielite contratta in ospedale
20/06/2024Il paziente che si sottopone a cure o interventi senza essere stato adeguatamente informato dai medici può chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Per chiedere il risarcimento per mancanza di consenso informato del paziente, quest’ultimo ha dieci hanno di tempo, mentre i familiari di un paziente che ha subito tale danno ed è rimasto gravemente leso o morto hanno solo cinque anni di tempo.
Se ritieni di essere stato vittima di malasanità per mancanza di consenso informato leggi questo articolo e contatta i nostri avvocati esperti in malasanità per un parere.
Cosa si intende per consenso informato?
Il diritto al consenso informato in ambito sanitario è sancito dalla Legge 219/2017 (c. d. Legge Gelli Bianco), che prevede:
- che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata,
- che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Quindi, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione delle cure e/o dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative.
Le informazioni possono anche essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.
L’informazione data dal medico al paziente deve riguardare tutti i rischi prevedibili, finanche quelli meno probabili statisticamente, ad esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili.
Inoltre, il consenso del paziente deve coprire non soltanto l'intervento nella sua interezza, bensì anche ogni singola fase di questo.
Le conseguenze in caso di mancanza di consenso informato
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni:
- un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente -sul quale grava il relativo onere probatorio- se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti);
- un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio patrimoniale ovvero non patrimoniale (ed in tale ultimo caso, di apprezzabile entità) diverso dalla lesione del diritto alla salute [...].
Pertanto, possono prospettarsi le seguenti situazioni conseguenti ad una omessa od insufficiente informazione.
A) Omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi, nelle medesime condizioni, "hic et nunc".
In tal caso, il risarcimento sarà limitato al solo danno alla salute subito dal paziente, nella sua duplice componente, morale e relazionale.
B) Omessa/insufficiente informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi.
In tal caso, il risarcimento avrà ad oggetto il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione del paziente.
C) Omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) a causa della condotta non colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi.
In tal caso il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione della salute andrà valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto.
D) Omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi.
In tal caso, nessun risarcimento sarà dovuto.
E) Omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute del paziente, ma che gli ha tuttavia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti.
In tal caso, il danno da lesione del diritto alla atodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte.
Criteri utilizzabili per calcolare il risarcimento
A giugno 2024 l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano-Gruppo Danno alla persona, con relazione a firma della dott.ssa Ilaria Gentile in qualità di coordinatrice del Gruppo, ha fornito indicazioni utili per la liquidazione del danno da mancanza di consenso informato del paziente.
L’Osservatorio ha preso in esame oltre 200 sentenze aventi ad oggetto il risarcimento danni da mancato consenso del paziente, ed ha tratto indicazioni utili per calcorare il risarcimento.
Come si legge nello studio dell’Osservatorio, dall’esame delle decisioni studiate è emersa la possibilità di elaborare criteri orientativi per la liquidazione del danno, in base all’entità del danno stesso:
1) Danno all’autodeterminazione di lieve entità: liquidazione da € 1.162,00 ad € 4.649,00
- entità irrilevante/molto modesta dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso, non necessità di trattamenti terapeutici riparatori;
- tenuità della sofferenza interiore conseguente agli esiti del trattamento sanitario non preceduto da idoneo consenso ed alla lesione del diritto all’autodeterminazione;
- paziente (non informato) non vulnerabile (per età, stato di salute, condizioni personali);
- intervento (non preceduto da idoneo consenso) poco invasivo/molto urgente/senza alternative terapeutiche;
- modesta violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione fornita, ma con alcune modeste carenze).
2) Danno all’autodeterminazione di media entità: liquidazione da € 4.650,00 ad € 10.460,00
- media entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento non preceduto da consenso informato, con necessità di un trattamento riparatorio non invasivo;
- sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione della libertà di autodeterminazione di media entità;
- paziente non informato non particolarmente vulnerabile (per età, condizioni di salute e personali);
- intervento non preceduto da consenso di media invasività, abbastanza urgente, con poche alternative terapeutiche;
- violazione degli obblighi informativi di media entità (ad es.: informazione fornita, ma con importanti carenze).
3. Danno all’autodeterminazione di grave entità: liquidazione da € 10.461,00 ad € 23.245,00
- grave entità dei postumi/sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso, con necessità di uno o più trattamenti riparatori, anche invasivi;
- grave sofferenza interiore conseguente al trattamento senza consenso e per la lesione del diritto all’autodeterminazione (ad es.: per la frustrazione di aspettative procreative, ecc.);
- paziente non informato vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali);
- intervento non preceduto da consenso di tipo invasivo/non urgente/con diverse alternative terapeutiche;
- grave violazione dell’obbligo informativo (ad es.: informazione completamente assente)
4. Danno all’autodeterminazione di eccezionale entità: liquidazione oltre € 23.246,00
- notevole entità o irreversibilità delle sofferenze fisiche e/o postumi conseguenti al trattamento non preceduto da consenso (ad es.: decesso del paziente);
- gravissima sofferenza interiore conseguente al trattamento non preceduto da consenso ed alla lesione del diritto all’autodeterminazione (ad es.: trasfusioni di sangue in paziente Testimone di Geova);
- paziente (non informato) molto vulnerabile (per età, storia clinica, condizioni personali, stato di minorazione psichica);
- intervento (non preceduto da consenso) molto invasivo/per nulla urgente/con molte alternative terapeutiche;
- gravissima violazione dell’obbligo informativo (ad es.: nessuna informazione fornita per plurimi trattamenti sanitari eseguiti).
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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