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20/03/2026Con questo articolo parliamo della collazione ereditaria: in cosa consiste e come puoi tutelarti con il nostro gruppo di avvocati se hai una questione ereditaria in corso.
Gli avvocati dello Studio Legale Barsotti si occupano di controversie ereditarie in tutta Italia dal 2004 e, se sei coinvolto/a in una controversia ereditaria, possiamo aiutarti a risolverla.
L’approccio dei nostri avvocati è sempre volto ad uno studio approfondito del caso, tramite testimonianze e documenti, per cercare un accordo in tempi rapidi o difenderti in giudizio.
Continua a leggere per saperne di più sulla collazione in ambito di eredità e successioni e contattaci per un parere sul caso che riguarda te o un tuo familiare.
- In Cosa Consiste la Collazione Ereditaria
- I Soggetti che sono Tenuti alla Collazione
- I Beni che Possono Rientrare nella Collazione Ereditaria
- La Dispensa dalla Collazione
- I Casi più Frequenti di Controversie Ereditarie
- Le Sentenze più Importanti sulla Collazione
- Il Ruolo dell’Avvocato per Eredità e Successioni
- Sintesi della Collazione in base agli Articoli del Codice Civile
- Altri Articoli in tema di Eredità e Successioni
In Cosa Consiste la Collazione Ereditaria
Quando si apre una successione, uno dei temi più delicati riguarda le donazioni fatte in vita dal defunto a favore di uno o più familiari.In questi casi entra in gioco la collazione ereditaria, un istituto previsto dal Codice civile che serve a ristabilire equilibrio tra alcuni eredi, evitando che quanto ricevuto prima della morte alteri la ripartizione finale del patrimonio. La collazione ereditaria è disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Codice civile.
In particolare, l’articolo 737 del Codice civile prevede che figli, loro discendenti e coniuge, quando concorrono alla successione, debbano conferire ai coeredi ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, diretta o indiretta, salvo dispensa nei limiti della quota disponibile.
Quindi, con la collazione si “riporta dentro” il calcolo ereditario il valore dei beni o delle somme donate in vita dal defunto ad alcuni eredi.
Lo scopo non è punire chi ha ricevuto una donazione, ma verificare, tramite un avvocato esperto in diritto delle eredità e delle successioni, se, nella divisione dell’eredità, tutti i coeredi abbiano ricevuto un trattamento conforme alla legge e alla volontà del defunto.
Questo passaggio è particolarmente importante perché le donazioni effettuate anni prima del decesso possono incidere in modo decisivo sugli equilibri successori.
Se, ad esempio, un figlio ha ricevuto un immobile o una somma rilevante, quel vantaggio potrebbe dover essere considerato al momento della divisione, così da evitare squilibri rispetto agli altri coeredi tenuti alla collazione.
I Soggetti che sono Tenuti alla Collazione
La collazione prevede l’obbligo, per ciascun figlio o altro discendente, legittimo o naturale, che concorre alla successione, insieme con i fratelli o con le sorelle e con i loro discendenti, di conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal donatore per donazione, direttamente o indirettamente, eccettuato il caso che il donante o il testatore abbia altrimenti disposto.
La legge individua quindi con precisione i soggetti obbligati, perché sono tenuti alla collazione:
• i figli
• i discendenti dei figli
• il coniuge del defunto, anche se non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge
purché concorrano alla successione.
Non tutti gli eredi, quindi, sono automaticamente soggetti alla collazione. perché l’obbligo riguarda le categorie indicate dalla legge.
I Beni che Possono Rientrare nella Collazione Ereditaria
La collazione ereditaria può riguardare beni immobili, beni mobili e denaro donati in vita dal de cuius, ossia dal soggetto che morendo fa aprire la successione.
Per quanto riguarda gli immobili, il Codice civile prevede che il conferimento possa avvenire in natura oppure per imputazione del valore alla quota ereditaria: l’art. 746 del Codice civile prevede che la collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce; se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Per i mobili, invece, la collazione avviene per imputazione, sulla base del valore che avevano al tempo dell’apertura della successione: l’art. 750 del Codice civile prevede che la collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione; se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione; se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo della aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano; la determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Anche il denaro donato segue regole specifiche previste dal Codice civile: l’art. 751 del Codice civile prevede che la collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione; quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Quindi, non sempre chi ha ricevuto un bene deve materialmente restituirlo: spesso il bene resta dov’è, ma il suo valore viene conteggiato nella formazione della quota.
È proprio in questa fase che nascono molte contestazioni, soprattutto quando occorre stabilire il valore corretto del bene, la natura della donazione o l’effettiva esistenza di liberalità indirette.
Rivolgendoti agli avvocati dello Studio Legale Barsotti potrai sapere come avviene la collazione nel caso ereditario che riguarda te o un tuo familiare.
La Dispensa dalla Collazione
Il defunto può anche aver dispensato un erede dalla collazione, ma questa dispensa non è illimitata: produce effetto solo nei limiti della quota disponibile, cioè della parte del patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre senza ledere i diritti dei legittimari.
Questo significa che la sola presenza di una donazione o anche di una dispensa non chiude automaticamente ogni discussione.
Se la donazione ha inciso sui diritti riservati per legge agli eredi legittimari, possono aprirsi questioni più ampie, che coinvolgono anche l’azione di riduzione e la corretta ricostruzione dell’asse ereditario.
Ai fini della collazione non esiste differenza tra disponibile e indisponibile e il riferimento che a tali concetti fa l'art. 737 del Codice Civile non rende rilevante la distinzione ai fini della collazione, ma costituisce applicazione del principio stabilito dall'articolo 556 del Codice civile, giacché la dispensa da collazione non può mai risolversi in una lesione dell'altrui legittima: il che peraltro non significa che se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione.
I Casi più Frequenti di Controversie Ereditarie
Le liti sulla collazione sono frequenti perché dietro un’eredità non ci sono solo numeri e beni, ma anche rapporti familiari, aspettative e decisioni prese nel tempo.
In base all’esperienza di oltre 20 anni che lo Studio Legale Barsotti ha in diritto ereditario, le controversie possono nascere, ad esempio, quando:
• un coerede contesta una donazione fatta in vita a un fratello o al coniuge del defunto;
• non è chiaro se un trasferimento di denaro fosse un aiuto occasionale o una vera donazione;
• occorre stabilire il valore da attribuire a un immobile donato;
• si discute se una donazione indiretta debba essere o meno considerata nella divisione;
• la dispensa dalla collazione viene invocata oltre i limiti consentiti dalla legge.
In tutte queste situazioni, un errore di valutazione può tradursi in una divisione ingiusta o in un lungo contenzioso.
Rivolgendoti agli avvocati dello Studio Legale Barsotti puoi far valere i tuoi diritti in una controversia ereditaria dove si pone il problema della collazione.
Le Sentenze più Importanti sulla Collazione
La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all' articolo 167 del Codice di procedura civile, in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida. Tribunale Varese sez. II, 25/09/2024, n. 857.
Nel caso in cui il testatore ha disposto per testamento delle sue sostanze prevedendo a favore dei legittimari esclusivamente la quota di riserva, senza dispensa dalla collazione, l'obbligo di restituzione alla massa ereditaria di quanto ricevuto in eccedenza, rispetto al valore dei beni donati in vita, è una conseguenza legale della collazione imposta dal testatore ai legittimari e non richiede l'esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. Cassazione civile sez. II, 21/06/2024, n. 17198.
La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. Cassazione civile sez. II, 6/02/2024, n. 3352.
In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni (dirette e indirette) fatte in vita dal de cuius e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari condividenti nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del condividente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa. Cassazione civile sez. II, 4/07/2023, n. 18823.
In tema di donazione, è legittima la clausola con la quale il donante dispensi espressamente e parzialmente il donatario dalla collazione per la sola parte eccedente la quota di legittima spettante al donatario non essendoci ragione per negare al donante la facoltà di esplicare la propria autonomia anche con il prevedere una dispensa parziale da collazione. Cassazione civile sez. II, 24/05/2023, n. 14274.
La riunione fittizia, prevista dall' articolo 556 c.c., non è necessariamente legata all'esperimento dell'azione di riduzione, ma è operazione sempre necessaria, nel concorso con eredi legittimari, ogni qual volta sia rilevante stabilire quale sia la disponibile, come nel caso di concorso di legittimari con uno di essi, al quale il testatore abbia lasciato genericamente la stessa disponibile; ai fini del calcolo della disponibile ex articolo 556 c.c. sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, di erede o di estraneo del donatario; la dispensa dalla collazione sottrae il donatario del conferimento ma non importa la esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile. Cassazione civile sez. II, 5/05/2022, n. 14193.
La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all' articolo 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex articolo 167 c.p.c.. Cassazione civile sez. II, 23/07/2019, n. 19833.
Il Ruolo dell’Avvocato per Eredità e Successioni
Quando si teme una lesione dei propri diritti ereditari, il supporto di un avvocato che si occupa di successioni può essere decisivo sotto diversi profili.
Rivolgendoti allo Studio Legale Barsotti avrai a disposizione avvocati che si occupano di controversie ereditarie dal 2004 in tutta Italia.
Con l’aiuto dei nostri avvocati, puoi ricostruire con precisione il patrimonio ereditario, verificando testamento, atti di donazione, movimenti patrimoniali, passaggi immobiliari e documentazione bancaria.
Questo lavoro è essenziale per capire se esistano beni o somme da conferire in collazione e in quale misura.
In secondo luogo, puoi valutare la correttezza o meno delle pretese degli altri coeredi.
Non tutte le somme ricevute in vita, infatti, hanno automaticamente la stessa rilevanza giuridica, e non tutte le attribuzioni patrimoniali si qualificano allo stesso modo.
Distinguere tra donazione, liberalità indiretta, rimborso, mantenimento o semplice contribuzione familiare può cambiare radicalmente l’esito della controversia.
Un altro aspetto centrale riguarda la tutela stragiudiziale.
Spesso una controversia ereditaria può essere affrontata prima del giudizio, attraverso diffide, trattative e proposte di divisione che tengano conto della collazione e delle quote spettanti. Una assistenza legale tempestiva può evitare che il conflitto degeneri.
Se però l’accordo non è possibile, l’avvocato può agire in giudizio per far valere i diritti del proprio assistito, contestare una divisione ingiusta, chiedere l’accertamento delle donazioni da collazionare o difendere chi venga chiamato a rispondere di pretese infondate.
Sintesi della Collazione in base agli Articoli del Codice Civile
Con questo paragrafo riportiamo gli articoli del Codice civile più significativi della collazione e della sua funzione per garantire equilibrio tra coeredi e tutelare i legittimari: l’art. 564 protegge la quota di riserva, gli artt. 738-751 regolano come si “riporta in massa” ciò che alcuni hanno ricevuto in vita, l’art. 1113 tutela i creditori nella divisione, e l’art. 768-quater estende queste garanzie al patto di famiglia.
Art. 564 c. c. — Azione di Riduzione
Stabilisce le condizioni per cui il legittimario può chiedere la riduzione delle donazioni o dei legati che ledono la sua quota di riserva. In particolare, di regola deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario; fa eccezione il caso in cui donazioni o legati siano stati fatti a coeredi, anche se poi hanno rinunciato all’eredità.
Artt. 738-746 e 751 c. c. — Collazione Ereditaria
Queste norme disciplinano la collazione, cioè l’obbligo di alcuni eredi di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in vita dal defunto, per ristabilire l’equilibrio tra coeredi.
Art. 738 c. c. – Limiti della Collazione per il Coniuge
Per il coniuge non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore. In sostanza, piccoli doni al coniuge non devono essere “rimessi in conto” nella divisione ereditaria.
Art. 739 c. c. - Donazioni ai Discendenti o al Coniuge dell'Erede. Donazioni a Coniugi
L’erede non deve conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al suo coniuge, anche se poi ne trae vantaggio ereditando da loro. Se una donazione è stata fatta a entrambi i coniugi e uno solo è discendente del donante, è soggetta a collazione solo la parte attribuita al discendente.
Art. 741 c. c. – Collazione di Assegnazioni Varie
Sono soggette a collazione anche alcune spese sostenute dal defunto a favore dei discendenti: quelle fatte in vista del matrimonio, per avviarli a un’attività produttiva o professionale, per premi di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Art. 742 c. c. – Spese Non Soggette a Collazione
Non rientrano nella collazione le normali spese di mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento e nozze. Alcune spese, come quelle per corredo nuziale o istruzione artistica/professionale, rilevano solo se eccedono notevolmente la misura ordinaria rispetto alle condizioni economiche del defunto.
Art. 743 c. c. – Società contratta con l’Erede
Non va conferito quanto un erede abbia ottenuto da una società stipulata senza frode tra lui e il defunto, purché le condizioni risultino da atto di data certa. La norma tutela i rapporti economici reali e non simulati.
Art. 744 c. c. – Perimento della Cosa Donata
Se la cosa donata è perita per causa non imputabile al donatario, non è soggetta a collazione. Quindi l’erede non risponde della perdita del bene se non ne ha colpa.
Art. 745 c. c. – Frutti e Interessi
Frutti e interessi dei beni o delle somme soggette a collazione si devono solo dal giorno di apertura della successione, non da prima.
Art. 746 c. c. – Collazione di Immobili
La collazione di un immobile si può fare in due modi: restituendo il bene in natura oppure imputandone il valore alla propria quota ereditaria, a scelta di chi conferisce. Se l’immobile è stato venduto o ipotecato, la collazione può avvenire solo per imputazione.
Art. 751 c. c. – Collazione del Denaro
Per il denaro donato, la collazione si effettua prendendo una somma minore dal denaro esistente nell’eredità. Se il denaro dell’asse non basta e il donatario non versa altro denaro o titoli di Stato, si prelevano beni mobili o immobili ereditari in proporzione alle quote.
Art. 1113 c. c. — Intervento nella Divisione e Opposizioni
I creditori e gli aventi causa di un condividente possono intervenire nella divisione a proprie spese. Però non possono impugnare una divisione già fatta, salvo che abbiano notificato opposizione prima della divisione; restano comunque possibili, nei loro limiti, l’azione revocatoria e quella surrogatoria. Nelle divisioni immobiliari, l’opposizione deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione o della domanda giudiziale.
Art. 768 quater c.c. — Patto di famiglia
Riguarda la partecipazione al patto di famiglia. Devono prendervi parte non solo l’imprenditore e il beneficiario dell’azienda o delle partecipazioni, ma anche il coniuge e tutti coloro che, in quel momento, sarebbero legittimari. La finalità è evitare che il trasferimento anticipato dell’impresa pregiudichi i diritti dei legittimari, che devono essere coinvolti e liquidati secondo legge o accordo.
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