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18/03/2026La giustizia riparativa è uno dei profili più innovativi introdotti dalla riforma Cartabia nel sistema penale italiano.
Non sostituisce automaticamente il processo penale e non coincide con un semplice risarcimento del danno: è, piuttosto, un percorso strutturato che mira a gestire le conseguenze del reato mettendo al centro le persone coinvolte, il danno prodotto e la possibile ricostruzione del legame sociale spezzato dall’illecito.
La disciplina della giustizia riparativa è stata introdotta dalla legge delega n. 134 del 2021 e soprattutto con il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che ha dedicato alla materia un autonomo corpo di norme.
- Le Fonti Normative della Giustizia Riparativa
- Le due Norme Principali sulla Giustizia Riparativa
- In Cosa Consiste la Giustizia Riparativa
- Chi può Accedere alla Giustizia Riparativa
- I Rapporti tra Autore del Reato e Vittima
- Il Ruolo dell’Avvocato Penalista nella Giustizia Riparativa
- Le Ultime Sentenze sulla Giustizia Riparativa
Le Fonti Normative della Giustizia Riparativa
Le fonti principali, oggi, sono anzitutto la legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha delegato il Governo a riformare il processo penale anche “in materia di giustizia riparativa”, e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della delega, che ha introdotto una disciplina organica della materia.
Il d.lgs. 150/2022 contiene sia la definizione normativa del sistema sia le regole su accesso, programmi, mediatori, centri e valutazione degli esiti.
Accanto alle fonti primarie, hanno rilievo i decreti ministeriali attuativi e, in particolare, il decreto ministeriale 9 giugno 2023 che ha istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa e ha disciplinato requisiti, incompatibilità e criteri di iscrizione.
Un ulteriore decreto del 9 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 luglio 2023, ha regolato la formazione dei mediatori esperti.
Sul piano processuale, la riforma ha inciso anche sul codice di procedura penale, prevedendo specifici obblighi informativi.
Ad esempio, la persona offesa deve essere informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; allo stesso modo, l’imputato e la persona offesa ricevono informazione di tale facoltà nel decreto che dispone il giudizio.
Queste previsioni mostrano che la giustizia riparativa non è collocata ai margini del processo, ma ne diventa una possibile direttrice complementare.
Le due Norme Principali sulla Giustizia Riparativa
Riportiamo il testo dell’articolo 129-bis del codice di procedura penale, intitolato “Accesso ai programmi di giustizia riparativa”:
1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415 bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344 bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.
5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.
Riportiamo anche il testo dell’art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, intitolato “definizioni”:
Si intende per:
a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;
b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
c) persona indicata come autore dell'offesa:
1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;
2) la persona sottoposta alle indagini;
3) l'imputato;
4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;
d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;
e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;
f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;
g) centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.
2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.
In Cosa Consiste la Giustizia Riparativa
In termini sostanziali, la giustizia riparativa consiste in un insieme di programmi nei quali la vittima, la persona indicata come autore dell’offesa e, quando opportuno, altri soggetti della comunità partecipano in modo libero, consensuale, attivo e volontario alla gestione delle questioni derivanti dal reato, con l’assistenza di un terzo imparziale, cioè il mediatore esperto.
Il Ministero della giustizia definisce i mediatori come soggetti terzi, imparziali e adeguatamente informati, abilitati a condurre i programmi previsti dall’art. 53 del d.lgs. 150/2022.
Il punto decisivo è che la giustizia riparativa non si riduce a una “trattativa” fra autore e vittima.
Il suo obiettivo non è soltanto ottenere una utilità economica o una remissione del conflitto, ma permettere il riconoscimento del danno, la responsabilizzazione dell’autore, l’ascolto autentico della vittima e, quando possibile, la costruzione di una forma di riparazione materiale o simbolica.
In questa prospettiva, il programma può portare a esiti molto diversi: chiarimenti, scuse, impegni riparativi, attività simboliche o concrete, oppure anche alla constatazione che un incontro diretto non sia opportuno.
È importante chiarire che la partecipazione è volontaria e richiede un consenso libero e informato.
Inoltre, la disciplina è costruita attorno alla riservatezza, perché il percorso riparativo possa svolgersi in uno spazio protetto, distinto dalle logiche strettamente accusatorie del processo.
Anche per questa ragione, la giustizia riparativa non va confusa con una prova dichiarativa o con un interrogatorio mascherato.
Chi può Accedere alla Giustizia Riparativa
Uno degli aspetti più innovativi della riforma è l’ampiezza dell’accesso.
I programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni legate alla fattispecie di reato o alla sua gravità e possono essere avviati in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva, dopo l’esecuzione della pena e persino a seguito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.
Lo schema operativo degli uffici giudiziari, che richiama l’art. 129-bis c.p.p. e la disciplina del d.lgs. 150/2022, ribadisce proprio questa accessibilità generale.
Possono chiedere l’accesso, in primo luogo, l’imputato e la vittima del reato.
La normativa e i materiali ministeriali evidenziano però che il perimetro soggettivo è più ampio: nei programmi possono essere coinvolti anche soggetti della comunità, quando il caso concreto lo richieda e il percorso abbia senso sotto il profilo relazionale e riparativo.
Il Ministero, nella pagina dedicata all’elenco dei mediatori, richiama espressamente la partecipazione della vittima, della persona indicata come autore dell’offesa e di altri soggetti appartenenti alla comunità.
L’accesso può essere promosso anche dall’autorità giudiziaria, che può disporre l’invio al Centro per la giustizia riparativa quando ritenga che il programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti. In parallelo, la richiesta può provenire personalmente dalle parti interessate, anche tramite procuratore speciale.
I Rapporti tra Autore del Reato e Vittima
Uno degli aspetti più innovativi della riforma è l’ampiezza dell’accesso.
I programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni legate alla fattispecie di reato o alla sua gravità e possono essere avviati in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva, dopo l’esecuzione della pena e persino a seguito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità.
Lo schema operativo degli uffici giudiziari, che richiama l’art. 129-bis c.p.p. e la disciplina del d.lgs. 150/2022, ribadisce proprio questa accessibilità generale.
Possono chiedere l’accesso, in primo luogo, l’imputato e la vittima del reato.
La normativa e i materiali ministeriali evidenziano però che il perimetro soggettivo è più ampio: nei programmi possono essere coinvolti anche soggetti della comunità, quando il caso concreto lo richieda e il percorso abbia senso sotto il profilo relazionale e riparativo.
Il Ministero, nella pagina dedicata all’elenco dei mediatori, richiama espressamente la partecipazione della vittima, della persona indicata come autore dell’offesa e di altri soggetti appartenenti alla comunità.
L’accesso può essere promosso anche dall’autorità giudiziaria, che può disporre l’invio al Centro per la giustizia riparativa quando ritenga che il programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati o per l’accertamento dei fatti. In parallelo, la richiesta può provenire personalmente dalle parti interessate, anche tramite procuratore speciale.
Il Ruolo dell’Avvocato Penalista nella Giustizia Riparativa
Il ruolo dell’avvocato penalista è centrale, ma non coincide con quello del mediatore.
Il difensore non conduce il programma riparativo: accompagna invece il proprio assistito prima, durante e dopo il percorso, garantendo che la scelta sia realmente consapevole, libera e compatibile con la strategia difensiva.
In altri termini, l’avvocato ha una funzione di filtro tecnico e di tutela dei diritti, soprattutto perché la partecipazione a un programma riparativo non deve trasformarsi in una indebita compressione del diritto di difesa.
Questa conclusione discende dalla struttura stessa della disciplina, che separa il ruolo del difensore da quello del mediatore esperto, terzo e imparziale.
Per l’autore del reato, l’avvocato penalista deve innanzitutto spiegare che la giustizia riparativa non equivale a un’ammissione processuale di responsabilità nel senso tecnico della prova penale, ma comporta comunque un percorso delicato, fondato sul riconoscimento del fatto e delle sue conseguenze umane.
Il difensore valuta quindi la sostenibilità del programma, prepara il cliente sotto il profilo comunicativo e psicologico, verifica che non vi siano rischi impropri per la posizione processuale e lo assiste nella comprensione degli eventuali esiti.
Dal lato della vittima, l’avvocato svolge una funzione altrettanto importante: chiarisce che la partecipazione non è un dovere, che la vittima mantiene piena libertà di aderire o rifiutare, che il percorso non impone necessariamente un incontro faccia a faccia e che la riparazione può assumere forme diverse da quella economica.
In questo senso, il penalista tutela la persona offesa da aspettative irrealistiche, da pressioni indebite o da possibili forme di vittimizzazione secondaria.
Infine, l’avvocato deve saper valorizzare gli esiti del programma nel procedimento penale.
Infatti, gli esiti positivi della giustizia riparativa possono incidere sulla valutazione giudiziale, sul trattamento sanzionatorio e, più in generale, sulla lettura della personalità dell’imputato e del percorso di responsabilizzazione intrapreso.
Per il penalista, dunque, la giustizia riparativa è anche uno spazio di alta tecnica difensiva, da usare con prudenza, competenza e sensibilità.
Le Ultime Sentenze sulla Giustizia Riparativa
Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Cassazione penale sez. un., 9/02/2026, n. 5166.
L’accesso alla giustizia riparativa è sempre favorito e senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità; né l’assenza di consenso o l’indifferenza della vittima (o dei genitori, se minore) costituiscono di per sé motivo ostativo all’autorizzazione all’invio al centro di giustizia riparativa. Le uniche condizioni negative previste dall’art. 129-bis c.p.p. sono il pericolo concreto per l’accertamento del fatto e il pericolo concreto per gli interessati, da motivare in termini specifici e non attraverso generiche formule sul rischio psicologico per il minore; la giustizia riparativa non è strumento di accertamento incidentale di responsabilità né meccanismo di transazione economica, ma percorso dialogico volto alla responsabilizzazione e alla ricomposizione del conflitto. Cass. pen., sez. III, ud. 22 ottobre 2025 (dep. 5 marzo 2026), n. 8653.
L'avvio dei programmi di giustizia riparativa non è subordinato al consenso della vittima, né può essere negato in base alla sola gravità del reato o alla sua natura. L'accesso alla giustizia riparativa è 'sempre favorito' e 'senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità'. Né l'assenza di consenso o l'indifferenza della vittima (o dei genitori, se minore) costituiscono di per sé motivo ostativo all'autorizzazione all'invio al centro di giustizia riparativa. Cassazione penale sez. III, 22/10/2025, n. 8653.
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante dell'articolo 62 n. 6, c.p., e della valutazione agli effetti della pena ai sensi dell'articolo 133 c.p. (quest'ultimo richiamato dall' articolo 58, comma 1, d.lg. n. 150 del 2022), deve essere considerato dal giudice, non solo lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che si sia concluso con esito riparativo, ma anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa che non si sia concluso con esito riparativo per fatto indipendente dalla volontà della persona indicata come autore dell'offesa. Cassazione penale sez. III, 21/10/2025, n. 40791.
In fase esecutiva, la competenza a decidere in ordine all'accesso del condannato ai programmi di giustizia riparativa spetta al magistrato di sorveglianza. Cassazione penale sez. VI, 15/05/2025, n. 27072.
L'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa non ha natura processuale, e può essere impugnata, ai sensi dell'articolo 586, comma 1, c.p.p., congiuntamente alla sentenza, a condizione che la richiesta risulti avanzata dall'imputato e riguardi reati procedibili a querela suscettibile di remissione, trattandosi del solo caso in cui il suo eventuale accoglimento determina la sospensione del processo. Cassazione penale sez. I, 4/04/2025, n. 19339.
In tema di giustizia riparativa per i reati di criminalità organizzata, l'invio delle parti presso un Centro per la giustizia riparativa richiede che siano emersi elementi indicativi di una effettiva resipiscenza da parte dell'imputato. Tribunale Napoli, 11/01/2024.
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