L’istituto giuridico della rappresentazione disciplina i casi di eredità e rinuncia, in cui il soggetto legittimato a succedere (rappresentato) non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, subentrano i suoi discendenti (rappresentanti).
In primo luogo è utile sapere che è erede chi succede al defunto nell’intero patrimonio o in una quota dello stesso legatario il soggetto destinatario di un bene o un diritto determinati
L’ART 467 DEL CODICE CIVILE
[I]. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
[II]. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
L’art. 467 c. c. sancisce che mediante l’istituto della rappresentazione i discendenti subentrano nella successione nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.
IL PRESUPPOSTO E’ CHE IL SOGGETTO LEGITTIMATO A SUCCEDERE NON POSSA O NON VOGLIA ACCETTARE L’EREDITA’
Il rappresentato non può accettare l’eredità nei seguenti casi:
Il rappresentato non vuole accettare nel caso di rinuncia all’eredità o al legato. La rinuncia deve sempre essere espressa e si può fare davanti ad un notaio o mediante una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.
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PER QUALI SOGGETTI OPERA LA RAPPRESENTAZIONE
L’istituto della rappresentazione opera:
È molto importante ricordare che i rappresentanti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato o quando sono stati dichiarati indegni di succedere nei confronti di quest’ultimo.
QUANDO OPERA LA RAPPRESENTAZIONE
La rappresentazione si applica alle successioni sia legittime, che operano secondo quanto stabilito dalla legge, che testamentarie, che si hanno quando il soggetto della cui successione si parla ha disposto le sue ultime volontà in un testamento. In questo ultimo caso però, la rappresentazione opera solo se il testatore non ha previsto all’interno del proprio testamento un sostituto per il soggetto designato che non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
LA “SUCCESSIONE A CASCATA”
L’art. 469 cc sancisce che “la rappresentazione ha luogo in infinito”.
Ciò significa che, potenzialmente, la rappresentazione che rispetti i presupposti sopra riportati, può andare avanti all’infinito, proprio come farebbe l’acqua che scende da una cascata, e che dall’alto investe tutto ciò che è sottostante (i discendenti dei figli o dei fratelli e sorelle del defunto).
Si deve prestare però attenzione alla precisazione fatta sempre dallo stesso articolo secondo la quale “la divisione si fa per stirpi” che sono le porzioni inizialmente attribuite ai rappresentati. Queste rimangono invariate indipendentemente dal fatto che i rappresentanti siano uno o più. L’esempio pratico è quello del figlio che premuore al padre lasciando a sua volta due figli; in questo caso, quando si aprirà la successione del nonno, i nipoti subentreranno nella successione nella stessa quota che il padre avrebbe avuto qualora non fosse deceduto.
QUALCHE PRONUNCIA
“In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente (rappresentato) – che non possa o non voglia accettare l’eredità – succede direttamente al “de cuius”, sicché egli in qualità di successore “jure proprio” nell’eredità, è legittimato all’esercizio del retratto successorio” (Cass. n. 594/2015).
“L’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale preveduta dagli artt. 467 e 468 c.c., è tassativa, essendo il risultato d’una scelta operata dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui ci si vuole sostituire non è un discendente, fratello o sorella del defunto, ma il coniuge di questi” (Cass. n. 5508/2012).
“Al termine di prescrizione, previsto dall’art. 480 c.c. per l’accettazione dell’eredità, sono inapplicabili, salvo determinati specifici casi espressamente stabiliti da detta norma, gli istituti dell’interruzione e della sospensione” (Cass. n. 1393/1962).
“E’ valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili” (Cass. n. 8352/2012).