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03/04/2025Per avere la propria parte di eredità detenuta illegittimamente da terzi (eredi o meno) si può esercitare l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 del codice civile, che consente all'erede, previo riconoscimento della propria qualità, di ottenere la restituzione dei beni ereditari in possesso di terzi.
Con l’azione di petizione ereditaria, l’erede può ottenere la propria parte di eredità che sia nel possesso di terzi.
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L’Azione di Petizione Ereditaria
L'azione di petizione ereditaria costituisce uno degli strumenti giuridici più importanti previsti dal diritto civile italiano per tutelare il diritto all'eredità.
Si tratta di una azione reale che permette all'erede di rivendicare il riconoscimento della propria qualità ereditaria nei confronti di chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, beni facenti parte dell'eredità stessa.
Questa azione mira, dunque, ad ottenere il riconoscimento giudiziale della qualità di erede e il conseguente recupero dei beni ereditari.
Il presupposto necessario per proporre tale azione è l'esistenza di un valido titolo ereditario, quale la successione legittima, testamentaria o necessaria.
L'attore, ossia colui che intraprende l'azione, deve fornire una prova adeguata della propria qualità ereditaria. Tale prova può essere data attraverso atti ufficiali come il certificato di morte del defunto, certificato di successione, testamento o altro documento che dimostri chiaramente la qualità di erede.
Non esistono termini prescrizionali per esercitare l'azione di petizione ereditaria: è infatti imprescrittibile per quanto concerne il riconoscimento dello status di erede. Tuttavia, occorre prestare attenzione ai possibili effetti derivanti dall'usucapione dei beni ereditari da parte di terzi.
Inoltre, qualora l'azione abbia esito positivo, il convenuto, ovvero colui che detiene illegittimamente i beni ereditari, sarà tenuto a restituire tali beni, inclusi i frutti e i proventi maturati dal momento della domanda giudiziale.
In conclusione, l'azione di petizione ereditaria rappresenta un fondamentale strumento di tutela per l'erede, permettendo di difendere il diritto all'eredità e garantendo il recupero dei beni spettanti per legge o per volontà testamentaria.
I beni già fuoriusciti dal patrimonio prima della successione
Presupposto dell'azione di petizione ereditaria è l'impossessamento dei beni ereditari da parte dei terzi o dell'erede sicché essa può avere ad oggetto soltanto beni riconducibili all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Con l'azione di petizione ereditaria, infatti, l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione beni oppure somme di denaro di cui il de cuius abbia disposto in favore di terzi.
In altre parole, l’azione di petizione di eredità non può essere esperita al fine di recuperare beni che, al momento dell'apertura della successione del de cuius, erano già fuoriusciti dal patrimonio di quest'ultimo e che, in ragione di ciò, non possono essere considerati quali beni ereditari (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 8942 del 2024; Cass. 3181 del 09.02.2011 (4)).
Al contrario, il coerede che intenda recuperare il bene ereditario nei confronti di un terzo che possieda in base a un titolo deve previamente ottenere una pronuncia demolitoria (di nullità, annullamento, risoluzione, simulazione) del negozio giuridico posto in essere dal de cuius a favore del terzo al fine di far rientrare il bene nell'attivo ereditario.
Una volta che il bene sarà ritornato nell'asse ereditario, il coerede potrà domandare al terzo possessore la restituzione del bene ereditario.
Come possiamo aiutarti ad avere la tua parte di eredità
Il nostro gruppo di avvocati che si occupa di eredità è attivo dal 2004 in tutta Italia e assiste persone che hanno problemi legali per eredità e successioni.
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Infatti, il Decreto Legislativo n. 28/2010 prevede che prima di iniziare una causa civile ereditaria sia necessario esperire un tentativo di mediazione presso un organismo di mediazione, con incarico ad un avvocato terzo ed imparziale (detto mediatore) di aiutare le parti a trovare un accordo.
Se all’esito di uno o più incontri con il mediatore le parti raggiungono un accordo la pratica è conclusa, altrimenti si potrà procedere con una causa civile davanti al giudice competente territorialmente.
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Recenti sentenze sulla Azione di Petizione Ereditaria
L'azione di petizione ereditaria di cui all' art. 533 c.c. consente all'erede, previo riconoscimento della propria qualità, di ottenere la restituzione dei beni ereditari in possesso di terzi. Essendo un'azione di condanna, essa ha un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga. I soggetti legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono, rispettivamente, colui che si dichiara erede e colui che detiene i beni di cui si chiede la restituzione. Tribunale di Vicenza, 28/01/2025, n. 121.
Nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione.
Cassazione civile, sez. II, 17/10/2024, n. 26951.
Mediante la petizione dell'eredità un soggetto che si qualifichi come erede del de cuius, può chiedere il riconoscimento della sua qualità di erede contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari al fine di ottenerne la restituzione. La propria qualifica di erede non deve essere provata dall’attore; tuttavia, su di esso grava l'onere di provare l'appartenenza dei beni contestati all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Da ultimo, detta azione può essere utilizzata per reclamare solamente i beni a cui l'erede sia succeduto mortis causa al defunto e non anche beni lasciati in eredità a soggetti terzi. Tribunale, Ivrea, sez. I, 10/07/2024, n. 813.
Il legittimario è autorizzato a dimostrare la simulazione di una vendita effettuata dal defunto come un terzo, senza essere vincolato ai limiti imposti dagli articoli 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia rivendicata per fini connessi alla tutela della quota di riserva attraverso la fittizia riunione. In questo contesto, il legittimario deve essere considerato un terzo anche nel caso in cui l'indagine sulla simulazione sia finalizzata esclusivamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione mascherata, nel calcolo della quota di legittima, in conformità con quanto stabilito dall' articolo 553 c.c.. Cassazione civile, sez. II, 29/05/2024, n. 15043.
La petizione di eredità e l'azione di accertamento della qualità di erede sono accomunate dal fatto che entrambe mirano all'accertamento dello status di erede, ma differiscono tra loro in quanto la prima è un'azione recuperatoria, vòlta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre la seconda è un'azione dichiarativa, che solo eventualmente può essere associata ad una domanda di condanna di restituzione dei beni ereditari.
Pertanto, l'azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna. Tribunale, Milano, sez. IV, 22/08/2023, n. 6826.
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