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17/01/2025
Il risarcimento del danno non patrimoniale da malasanità
05/02/2025La nascita di un bambino dovrebbe essere sempre motivo di gioia, ma in alcuni casi può rappresentare l'esito di un evento traumatico per i genitori, soprattutto quando avviene in circostanze che includono errori medici o la mancata possibilità di esercitare un diritto garantito dalla legge.
Ci riferiamo in particolare a:
- casi in cui i medici non hanno individuato problemi di salute del feto che, se tempestivamente comunicati ai futuri genitori, avrebbero potuto far considerare un aborto.
- quando la nascita di un figlio o una figlia si verifica contro la volonta genitoriale, come nei casi di insuccesso di un intervento di sterilizzazione o di una pratica abortiva.
Quando si verificano casi come quelli appena descritti, i genitori, hanno diritto al risarcimento danni per nascita indesiderata.
Continua a leggere questo articolo sul risarcimento per nascita indesiderata per approfondire l’argomento e contatta subito i nostri avvocati che si occupano di malasanità dal 2004 se hai subito danni di questo tipo.
- Possibili errori medici alla base di una nascita indesiderata
- Come si chiede il risarcimento per nascita indesiderata
- Le varie voci di danno risarcibili per nascita indesiderata
- La quantificazione del danno da nascita indesiderata
- I principi giuridici che regolano il risarcimento da nascita indesiderata
- La perdita di possibilità di accettare l'evento con minore intensità
- Un recente caso di risarcimento per nascita indesiderata
- Puoi rivolgerti ai nostri avvocati e consulenti medici per il risarcimento da nascita indesiderata
- Leggi altri articoli su errori nella fase della gravidanza, travaglio o parto
Possibili errori medici alla base di una nascita indesiderata
In Italia, il diritto all’aborto o interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è stato introdotto con la discussa Legge n. 194 del 22 maggio 1978, che sancisce il diritto della donna di interrompere la gravidanza in determinate condizioni e nel rispetto di specifiche procedure.
In sintesi, la Legge sull’aborto stabilisce che una donna può abortire liberamente e senza motivi entro i primi 90 giorni di gravidanza e che, dopo questo termine, l'aborto è consentito solo se continuare la gravidanza rappresenta un grave rischio per la salute della donna.
Questa legge rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela della libertà di scelta delle donne e per la garanzia della loro salute fisica e psicologica.
Tuttavia, possono verificarsi situazioni in cui, a causa di errori medici, omissioni o negligenze, una donna non è messa nelle condizioni di esercitare il diritto all’aborto e può chiedere il risarcimento danni per nascita indesiderata.
Questi errori possono includere:
1. Diagnosi mediche errate o tardive. Una corretta e tempestiva diagnosi di malformazioni fetali avrebbe potuto portare a una scelta informata sull'interruzione di gravidanza. Gli esami prenatali, come l'amniocentesi o l'ecografia morfologica, sono strumenti cruciali per individuare eventuali malformazioni o anomalie genetiche nel feto. Se il medico non esegue questi esami correttamente o omette di comunicarne i risultati, i genitori non sono messi nelle condizioni di esercitare il loro diritto all'interruzione di gravidanza e possono chiedere il risarcimento per nascita indesiderata di un figlio.
2. Mancato rispetto delle procedure previste dalla legge. I medici devono informare sui tempi e modalità di accesso all'aborto. La legge italiana prevede che le donne siano informate sui loro diritti e sulle modalità di accesso all'aborto. La mancata consulenza o un'informazione incompleta possono portare a una situazione in cui la donna non riesce a prendere una decisione consapevole nei tempi previsti dalla legge.
3. Fallimento di strumenti contraccettivi. Anche i metodi contraccettivi definitivi, come la sterilizzazione, possono fallire a causa di errori nella procedura medica. In questi casi, i genitori possono richiedere un risarcimento per nascita indesiderata, sostenendo che la gravidanza è stata il risultato diretto di un errore sanitario.
4. Errori durante la pratica medica dell'aborto. Anche errori medici nel corso della pratica dell’aborto possono condurre, paradossalmente, ad un fallimento dell'interruzione della gravidanza, con conseguente possibilità di chiedere il risarcimento danni per nascita indesiderata.
In questi casi, i genitori possono valutare un'azione legale per ottenere un risarcimento per nascita indesiderata, invocando il diritto al ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento.
Seppur il diritto all’aborto spetti solo alla madre, è pacifico per la giurisprudenza che, in tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi sul feto e conseguente nascita indesiderata, il risarcimento dei danni spetta non solo alla madre, ma anche al padre, in ragione del complesso di diritti e doveri che incombono sui genitori.
Come si chiede il risarcimento per nascita indesiderata
Per ottenere un risarcimento per nascita indesiderata, è innanzitutto necessario dimostrare che la nascita del figlio è stato causata da un errore medico o da una condotta negligente del personale medico-sanitario.
Inoltre, il genitore che agisce per conseguire il risarcimento del danno da nascita indesiderata deve provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza, ricorrendone le condizioni di legge, ove fosse stata tempestivamente informata della malformazione da cui era affetto il feto.
I passi principali per ottenere il risarcimento da nascita indesiderata includono:
1. Raccolta delle prove: per valutare se ci sono stati errori medici che hanno portato ad una nascita indesiderata è necessario reperire tutta la documentazione relativa alla gravidanza.
2. Richiesta di consulenza legale: dopo aver recuperato la cartella clinica è opportuno rivolgersi ai nostri avvocati che si occupano di malasanità, per avere un primo parere sulla fattibilità giuridica della procedura di risarcimento.
3. Richiesta di consulenza medica: se i nostri avvocati ritengono sussistenti i presupposti giuridici, i nostri consulenti medici legali e specialisti in ginecologia ed ostetricia valuteranno la cartella clinica per un parere.
4. Azione legale stragiudiziale e giudiziale: se anche i consulenti medici legali e specialisti in ginecologia ed ostetricia riterranno che siamo di fronte ad un caso di malasanità, i nostri professionisti procederanno con una richiesta risarcitoria stragiudiziale ed eventualmente giudiziale.
Per richiedere il risarcimento dei danni da nascita indesiderata il termine è di dieci anni che decorrono da quando gli aventi diritto hanno avuto conoscenza dell’errore o degli errori da cui è derivata la nascita indesiderata.
Affidando il tuo caso ai nostri avvocati e consulenti medici avrai al tuo fianco professionisti che si occupano di risarcimento danni da malasanità e nascita indesiderata da più di venti anni in tutta Italia.
Le varie voci di danno risarcibili per nascita indesiderata
La giurisprudenza italiana ha affrontato diverse volte casi di risarcimento danni per nascita indesiderata.
Ebbene, è emerso che il danno risarcibile non può essere limitato solo al danno alla salute in senso stretto della gestante o del coniuge, in quanto il non avere figli, così come il non avere figli costretti ad una vita breve o sventurata, perché affetti da malattie incurabili e devastanti, costituiscono diritti essenziali dell’individuo.
Questi diritti dell’individuo trovano il proprio fondamento negli articoli 2 e 29 della Costituzione, la cui violazione costituisce pertanto "danno ingiusto" ai sensi degli articoli 1218 e 2059 del Codice Civile, a seconda che tale pregiudizio derivi da inadempimento o illecito aquiliano, senza che, ai fini della risarcibilità di tali pregiudizi, sia necessaria la configurabilità di un reato, in virtù della lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 del Codice Civile.
Nel contesto del risarcimento per nascita indesiderata, i danni risarcibili per una nascita indesiderata possono essere suddivisi in quattro principali categorie:
• Danno patrimoniale: spese mediche straordinarie per il trattamento di eventuali condizioni di salute del bambino, costi legati alla crescita del figlio (soprattutto se affetto da disabilità), perdita di reddito dei genitori, dovuta a esigenze di cura particolarmente gravose.
• Danno non patrimoniale: sofferenza psicologica e morale legata all'evento traumatico, compromissione della qualità della vita dei genitori.
• Danno emergente e lucro cessante: spese sostenute a causa dell'errore medico, mancato guadagno derivante dalla necessità di dedicare tempo alla cura del bambino.
• Spese di causa: per gli avvocati ed i consulenti medici che sono stati incaricati dai soggetti danneggiati al fine di ottenere giustizia.
La quantificazione del danno da nascita indesiderata
Quando si richiede il risarcimento dei danni da nascita indesiderata si deve provare anche a quanto ammontano i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti e patiendi.
La quantificazione dei danni non patrimoniali per la nascita indesiderata di un figlio viene effettuata in via equitativa, ossia sulla base di vari parametri che possono essere presi in considerazione nel caso concreto.
Il giudice in particolare potrà tenere conto dell’età dei genitori, della presenza o meno di altri stretti parenti, delle condizioni di salute di genitori e figlio ed in generale di tutte le circostanze utili a quantificare il risarcimento per quel caso specifico.
Per ciò che riguarda i danni non patrimoniali, resta inteso che i genitori che hanno subito una nascita indesiderata, potranno dimostrare di aver subito anche un danno biologico psichico valutabile in sede medico legale, che sarà quindi liquidato in base al Codice delle Assicurazioni (per micro-lesioni) ed alle Tabelle del Tribunale di Milano (per macro-lesioni).
I danni patrimoniali, invece, vengono liquidati in base a criteri equitativi che tengano conto del tempo in cui i genitori dovranno mantenere il figlio “indesiderato” che, normalmente, viene calcolato considerando un costo minimo di mantenimento al mese (circa 450 euro) fino all’età di indipendenza del figlio (circa 25 anni).
Gli altri danni patrimoniali, per spese sostenute e/o da sostenere (consulenze, farmaci, spese legali etc.) dovranno invece essere documentati in modo che il giudice possa liquidarli all’esito della causa.
I principi giuridici che regolano il risarcimento da nascita indesiderata
Riportiamo le pronunce più significative dei giudici italiani in tema di risarcimento danni da nascita indesiderata, a cui attenersi quando si intende procedere con una richiesta di risarcimento di questo tipo.
La prova che, senza errori medici, si sarebbe optato per l’aborto. In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata, la prova, incombente sulla danneggiata, della volontà di esercitare la facoltà di interrompere la gravidanza può essere fornita anche mediante presunzioni, le quali devono essere valutate dal giudice secondo un modello atomistico-analitico, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza. (Cassazione civile, sez. III, 27/06/2023, n. 18327).
Il criterio del “più probabile che non”. In caso di domanda di risarcimento per nascita indesiderata, si deve in particolare stabilire — in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del « più probabile che non » e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza — se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute psichica della donna. (Cassazione civile, sez. III, 25/01/2022, n. 2150).
Individuazione dei danni risarcibili. In caso di omessa diagnosi della malformazione del feto i danni risarcibili possono consistere nella perdita della possibilità di optare per l'interruzione della gravidanza (sussistendone i presupposti legittimanti), ma anche nell'impossibilità di assumere una serie di altre scelte finalizzate a prepararsi ad affrontare l'evento temuto (la nascita del bambino affetto dalla malformazione), come ad esempio il ricorso per tempo ad una psicoterapia o la tempestiva organizzazione della vita in modo compatibile alle future esigenze di cura del figlio. (Cassazione civile, sez. III, 31/01/2023, n. 2798).
Requisiti per la pratica dell’aborto terapeutico. Per praticare l'aborto terapeutico non vi è necessità che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strutturalmente o clinicamente accertata, essendo al contrario sufficiente che la gestante sia messa al corrente di aver contratto una patologia che, con apprezzabile grado di probabilità, sia atta a produrre anomalie o malformazioni del feto. L'accertamento di tali processi patologici consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della l. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante — che sia stata compiutamente informata dei rischi — un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso. Il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica. (Cassazione civile, sez. III, 15/01/2021, n. 653).
La perdita di possibilità di accettare l'evento con minore intensità
Con la recente ordinanza n. 30218/2024, la Corte di Cassazione ha affermato l’esistenza di un altro tipo di danno legato all’argomento che stiamo trattando con questo articolo.
La Corte era chiamata a decidere sul caso di una donna che si era sottoposta durante la gravidanza a visite di controllo ginecologiche da cui risultava tutto regolare, senonché, verso la fine della gravidanza, la ginecologa notava la presenza di liquido nei polmoni del feto e consigliava alla donna un ricovero immediato in ospedale dove veniva diagnosticato un difetto morfologico del cuore del feto, cui mancava la struttura portante, e dove i medici avvertivano la donna ed il di lei marito che il figlio non sarebbe sopravvissuto, ciò che invero accadeva dopo pochi giorni.
I due coniugi facevano causa lamentando un ritardo diagnostico nella condotta della ginecologa ed un pregiudizio consistente nel fatto che, se avessero saputo per tempo della grave malformazione e del destino segnato che il bambino aveva, avrebbero abortito o comunque si sarebbero preparati all'evento, e non lo avrebbero invece subito come una sorpresa, cosa che invece ha creato loro un maggiore disagio psicologico.
La domanda dei coniugi veniva rigettata sia in primo che in secondo grado, per cui essi ricorrono alla Corte di Cassazione che dà loro ragione per i seguenti motivi.
Il danno di cui la coppia si lamenta non è ovviamente costituito dalla morte del bambino, che sarebbe pacificamente comunque morto, anche ove la ginecologa si fosse accorta con anticipo della malformazione.
Il danno che lamentano è invece costituito dal fatto di aver conosciuto la sorte della figlia solo tardi, nella immediatezza del parto, e dunque di non essersi potuti preparare all'evento; di avere dunque subito un trauma maggiore di quello che avrebbero subito se avessero potuto prepararsi all'evento.
La Corte di Cassazione precisa che questo tipo di pregiudizio, a dispetto di quanto ritenuto dai giudici di merito, è un danno risarcibile.
Secondo un principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione infatti "in tema di responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazione del feto, i danni risarcibili in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione della gestante non si limitano a quelli correlati alla nascita indesiderata, estendendosi anche a quelli connessi alla perdita della possibilità di predisporsi ad affrontare consapevolmente tale nascita" (Cass. 2798/ 2023; Cass. 16967/ 2024).
Il principio è che non fa differenza che ai genitori sia stato negato di prepararsi alla nascita di un bambino che comunque sopravvive malato, anziché al fatto che il bambino nasca morto: ciò che costituisce lesione della autodeterminazione è il fatto di prepararsi ad un evento difficile da accettare ed assimilare, sul presupposto che, a conoscerlo prima, la sofferenza è minore.
E non fa differenza che ci debba preparare ad affrontare la morte del neonato, anziché la sua sofferente sopravvivenza.
In entrambi i casi è tolta la possibilità di accettare l'evento con minore intensità emotiva e psicologica.
Un recente caso di risarcimento per nascita indesiderata
Con la sentenza del 15 febbraio 2023 il Tribunale Civile di Arezzo ha risolto un caso di malasanità ginecologica riconoscendo un risarcimento per nascita indesiderata di 135mila euro.
Riportiamo i passi salienti della sentenza.
Una coppia conveniva in giudizio una Struttura Sanitaria rappresentando che la donna, dopo un parto, provvedeva a intervento di sterilizzazione tubarica e che, nonostante ciò, circa due anni dopo l’intervento rimaneva incinta e dava alla luce una figlia.
Agiva quindi insieme al compagno da cui aveva avuto la figlia per il risarcimento dei danni da nascita indesiderata, ritenendo che l’intervento di sterilizzazione tubarica, che avrebbe dovuto impedire nuove gravidanze, fosse stato evidentemente errato.
Dalle risultanze della perizia medico legale espletata in corso di causa, sono effettivamente emersi profili di colpa nell'operaio dei sanitari dell'ospedale (omissis) i quali hanno errato nell'esecuzione dell'intervento di sterilizzazione tubarica richiesta dall'odierna attrice.
In primo luogo, danno atto i consulenti di ufficio come nella cartella clinica venga riportato in un punto "legatura tubarica bilaterale" e nell'altro "legatura e sezione tube": dunque, l'intervento chirurgico si è limitato, con ogni probabilità, alla sezione delle tube dopo averle legate, limitandosi ad interromperne la continuità, senza però asportarne un tratto sufficientemente ampio e senza coagulare i monconi residui.
La corretta procedura di salpingectomia bilaterale, volta all'annullamento in maniera irreversibile della possibilità di procreare naturalmente, avrebbe dovuto consistere nella asportazione parziale delle tube con chiusura, con fili riassorbibili, dei monconi tubarici per evitare la ricanalizzazione spontanea delle terminazioni tubariche.
Inoltre, il reperto di tube indenni nel taglio cesareo successivo, effettuato presso una Casa di Cura al momento della nascita della figlia testimonia, a dire dei periti, che nessuna tecnica venne usata oltre alla legatura e alla sezione delle salpingi, sempre ammesso che questa ci sia stata, stante l'oscurità sul punto della cartella clinica.
I CCTTUU evidenziano come sia altresì criticabile la omessa prescrizione di visite di controllo in ordine all'accertamento della buona riuscita dell'intervento mediante una isterosalpingografia o una meno impattante sono-isterografia a circa tre mesi dall'intervento, essendo stata invece prescritta solamente una visita di controllo routinaria post partimi da eseguirsi a circa trenta giorni di distanza dallo stesso.
Da quanto è emerso in corso di causa e a fronte delle risultanze della CTU, risulta pertanto che la nascita indesiderata è conseguenza della inesatta esecuzione dell'intervento di salpingectomia bilaterale da parte del personale medico della Struttura Sanitaria convenuta.
In riferimento alla formulata richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da nascita indesiderata, consistente negli esborsi economici che hanno gravato e che graveranno in futuro per il mantenimento della figlia, che secondo il Tribunale possono farsi coincidere in via presuntiva con il compimento del venticinquesimo anno di età.
La quantificazione non può che essere effettuata in via equitativa, con riferimento al criterio generale ed astratto del costo minimo per il mantenimento di un figlio che può essere individuato nell'importo di € 450,00 per 25 anni, per complessivi di 135.000 euro oltre interessi.
Puoi rivolgerti ai nostri avvocati e consulenti medici per il risarcimento da nascita indesiderata
Se hai avuto un figlio dopo un doloroso percorso dettato da errori medici, che ti hanno impedito di valutare con tempestività e lucidità se interrompere la gravidanza, puoi far valutare il tuo caso dai nostri avvocati e consulenti medici.
Chiedere un risarcimento danni da nascita indesiderata di un figlio non significa lucrare sulla vita di un figlio, ma ottenere il giusto risarcimento per un errore subito dai medici che ti hanno avuto in cura.
Se hai scoperto troppo tardi che tuo figlio aveva una disabilità e ti è stato impedito di abortire, puoi ottenere il risarcimento di tutti i danni che subisci quotidianamente per la sofferenza nell’assistere un figlio malato.
Per ottenere il giusto risarcimento puoi rivolgerti ai nostri avvocati che si occupano di risarcimento danni da nascita indesiderata da più di venti anni ed assistono vittime di malasanità in tutta Italia.
Sapremo valutare il tuo caso e, insieme ai nostri consulenti medici legali e specialisti in ginecologia ed ostetricia, ti affiancheremo nella richiesta di risarcimento per nascita indesiderata.
Puoi contattarci tutti i giorni tramite il nostro Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito, ed avrai subito un supporto legale da parte di avvocati che si occupano di danni da nascita indesiderata.
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