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11/12/2024Gli errori medici sono una realtà dolorosa che può avere conseguenze gravissime per la salute dei pazienti, causando peggioramenti clinici, invalidità permanenti e, nei casi più estremi, la morte.
Questi errori possono verificarsi in ogni fase del percorso di cura: dalla diagnosi iniziale alla terapia, dagli interventi chirurgici alle dimissioni, fino al follow-up.
In questo articolo descriveremo i principali errori medici, le responsabilità che derivano dagli errori medici (sia penali che civili) e i diritti dei pazienti, con particolare attenzione al tema del risarcimento danni per il paziente rimasto leso e per i familiari di un paziente morto per colpa di errori medici.
Se hai subito danni a causa di errori medici in ospedale o clinica privata, contattaci subito per assistenza da parte di avvocati e medici legali che si occupano di risarcimento danni da errori medici dal 2004 in tutta Italia.
- In cosa consistono i principali errori medici?
- Chi risponde penalmente e civilmente degli errori medici?
- Come si dimostra un errore medico?
- Come e quando si chiede il risarcimento danni per errori medici?
- Alcune recenti sentenze sugli errori medici
- Perché rivolgersi ai nostri avvocati e consulenti medici legali?
- Leggi altri articoli sugli errori medici e il risarcimento danni
In cosa consistono i principali errori medici?
Un errore medico si verifica quando un professionista sanitario (medico, infermiere, tecnico di laboratorio, ecc.) non rispetta gli standard di diligenza, prudenza e perizia richiesti dalla propria professione, causando un danno psicofisico al paziente o la sua morte.
Gli errori medici possono essere classificati in diverse categorie:
Errori medici di diagnosi
Gli errori medici diagnostici sono tra i più frequenti e possono includere:
• diagnosi errata: quando una patologia viene scambiata per un’altra a seguito di errata interpretazione di sintomi o esami;
• ritardo nella diagnosi: se il medico non individua tempestivamente una malattia, compromettendo le possibilità di buona riuscita del trattamento;
• mancata diagnosi: è un grave errore che si verifica quando il medico non riconosce la presenza di una patologia;
Errori di cura o terapia
Questi errori medici possono verificarsi nel corso del trattamento del paziente e includono:
• errata prescrizione di farmaci: se il medico prescrive o somministra farmaci non adeguati a curare la malattia o secondo dosaggi sbagliati;
• mancata conoscenza dei farmaci: si verifica quando il medico non conosce né prevede controindicazioni o interazioni tra farmaci;
• errori nella somministrazione di farmaci: possono avvenire quando il personale medico o infermieristico confonde i farmaci o li somministra in modo sbagliato;
• errori anestesiologici: possono avvenire per errata somministrazione di farmaci per l’anestesia, o nel mancato monitoraggio del paziente durante l’intervento;
Errori durante gli interventi chirurgici
Gli errori medici chirurgici sono particolarmente gravi e possono derivare da:
• errata individuazione del sito: avviene quando le operazioni vengono eseguite dal medico su organi o aree sbagliate del paziente;
• distrazioni: si pensi alla dimenticanza di strumenti chirurgici all’interno del corpo del paziente;
• infezioni post-operatorie: quando il paziente contrae batteri e conseguenti infezioni dovute a scarsa sterilizzazione della sala operatoria o di strumentazione medica;
• errori di tecnica: si verificano per scelta di tecniche errate nel trattamento della patologia, o per errori di esecuzione, o nella scelta di strumenti non idonei;
Errori nelle dimissioni e nel follow-up
Un errore medico può verificarsi anche dopo il trattamento, quando si ritiene che il paziente possa essere dimesso:
• dimissioni premature: quando il paziente viene erroneamente dimesso dall’ospedale o la clinica senza aver completato il percorso di cura.
• mancata indicazione del percorso successivo: se al paziente non viene comunicato che dovrà tornare in ospedale per controlli successivi o prescrizioni terapeutiche post-intervento.
Errori di comunicazione tra il personale sanitario
La scarsa comunicazione tra medici, infermieri e altri operatori sanitari è una delle cause principali dei più comuni errori medici.
Tra i più comuni errori medici di comunicazione:
• errori nel cambio turno: avvengono per incompletezza o inesattezza delle informazioni trasferite tra personale sanitario quando ci si alterna nei turni;
• mancata allerta: sono errori medici per mancata segnalazione di risultati critici di esami tra personale medico sanitario;
• comunicazioni verbali: possono verificarsi errori per comunicazione non chiare tra medici durante situazioni di emergenza;
Errori nell’organizzazione medico-sanitaria
Quando un paziente subisce danni per colpa di disorganizzazione della struttura sanitaria o dei suoi vari reparti, si parla di errori medici organizzativi:
Tra i vari casi di malasanità derivati da cattiva organizzazione si segnalano:
• ritardi nei soccorsi: quando l’ambulanza o la guardia medica sottovalutano i sintomi del paziente e giungono in ritardo, oppure non portano al pronto soccorso il paziente;
• errori di triage al pronto soccorso: questi errori possono avvenire all’accesso del paziente in pronto soccorso, quando gli viene assegnato un codice meno grave rispetto al dovuto, con conseguente ritardo nelle cure;
• perdita di documenti o mancati avvisi: si verificano questi errori quando il personale medico-sanitario perde la documentazione del paziente o dimentica di avvisarlo sulla presenza di risultati gravi di esami a cui è stato sottoposto
Chi risponde penalmente e civilmente degli errori medici?
Quando un paziente riporta danni alla propria salute psicofisica o addirittura muore, si possono aprire due distinti procedimenti: uno penale ed uno civile, in base al tipo di responsabilità che viene contestata.
Responsabilità penale: solo a carico del medico
La responsabilità penale per errori medici è personale e ricade esclusivamente sul professionista sanitario che ha commesso l’errore.
Per configurare una responsabilità penale, è necessario che davanti al giudice penale venga dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il medico o i medici hanno agito con:
- colpa grave: una negligenza o imperizia così evidente da configurare un reato (es. omicidio colposo o lesioni personali colpose).
- colpa lieve: è generalmente esclusa dalla responsabilità penale, grazie alle tutele previste dalla Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), purché il medico abbia rispettato le linee guida riconosciute.
Responsabilità civile: a carico del medico e dell’ospedale o clinica
La responsabilità civile riguarda il risarcimento dei danni subiti dal paziente leso e dai familiari di chi è rimasto lesionato o morto per errori medici.
Il risarcimento dovuto per responsabilità medico sanitaria è finalizzato infatti a compensare il paziente per il danno subito e, di riflesso, i suoi familiari.
In questo ambito, non risponde solo il medico, ma in solido anche la struttura sanitaria (ospedale pubblico o clinica privata) in cui è avvenuto l’errore.
Questo avviene perché:
1. La struttura sanitaria ha un obbligo contrattuale verso il paziente: deve garantire cure adeguate e sicure a titolo di contratto di spedalità.
2. La struttura è responsabile per il comportamento del proprio personale: medici, infermieri, tecnici e altri dipendenti ai sensi dell’art. 2049 del Codice civile.
3. La struttura risponde anche verso i familiari del paziente lesionato o morto per errori medici: si tratta di responsabilità civile extracontrattuale da fatto illecito
Come si dimostra un errore medico?
Per ottenere giustizia, in sede penale o civile, è essenziale raccogliere prove solide degli errori medici subiti dal paziente e, indirettamente, dai suoi familiari.
La valutazione di un caso di malasanità per errori medici può essere fatta esclusivamente da consulenti medici specializzati nella branca della medicina relativa al caso concreto, nonché da specialisti in medicina legale.
I consulenti possono riconoscere errori medici e valutare i danni subiti direttamente dal paziente tramite:
• la cartella clinica: è l’insieme dei documenti fondamentali per ricostruire il percorso di cura, essendo composta da tutti gli atti compilati dal personale medico sanitario dell’ospedale o la clinica, da visite ed esami medici, certificati, percorsi fisioterapici etc.
• la perizia medico legale: è la valutazione del caso clinico da parte di medici legali e specialisti nella materia medica di riferimento, i quali studiano la cartella clinica ed eventualmente visitano il paziente, per poi riferire se ci sono stati errori medici e quali danni ha riportato il paziente.
• eventuali testimonianze: per ricostruire il caso di malasanità derivato da errori medici, i consulenti possono parlare con altri professionisti sanitari, i pazienti coinvolti, i loro familiari, per avere notizie utili a compilare la perizia medico legale.
Dimostrare un errore medico richiede quindi competenze medico legali e medici specializzati nella branca della medicina o nelle branche della medicina che riguardano un caso specifico.
Non è sufficiente la sola valutazione del medico legale, come dimostrato dal fatto che in sede di perizia medico legale davanti al giudice è necessario avvalersi sia del medico legale che di uno specialista nella materia medica del caso concreto.
Per dimostrare un errore medico al fine di ottenere il risarcimento, inoltre, non è nemmeno sufficiente evidenziare cosa è stato fatto male, ma anche indicare quale doveva essere la condotta medica corretta da tenere in quel determinato caso.
Inoltre, in base al c. d. giudizio controfattuale, si dimostra che un errore medico da diritto al risarcimento se le lesioni subite dal paziente o la sua morte sono derivate “più probabilmente che non” da uno o più errori medici.
Solo affidando la valutazione della cartella clinica a medici legali e specialisti nell’argomento clinico specifico che conoscono la materia della malasanità si potrà avere una perizia medico legale completa.
Come e quando si chiede il risarcimento danni per errori medici?
Il risarcimento danni per errori medici può essere richiesto dai pazienti che hanno riportato lesioni, entro dieci anni da quando hanno avuto conoscenza di aver subito errori medici, a titolo di responsabilità contrattuale.
Ma anche i familiari di un paziente rimasto lesionato o morto per errori medici possono richiedere un risarcimento dei danni subiti, entro cinque anni, a titolo di responsabilità extracontrattuale del medico e dell’ospedale o la clinica dove sono avvenuti gli errori medici.
Il risarcimento dei danni subiti per errori medici si basa su due tipologie di danni:
1. danno patrimoniale: copre i costi sostenuti dal paziente per spese mediche, farmacologiche, riabilitative, assistenziali, legali, nonché per perdita di reddito a seguito delle lesioni subite.
2. danno non patrimoniale: comprende il danno biologico psicofisico, morale ed esistenziale subito dal paziente rimasto leso, ma anche dei familiari per la sofferenza dovuta alla perdita di un congiunto (risarcimento danni da perdita del rapporto parentale) o al fatto di veder soffrire quotidianamente un parente rimasto macro-leso (risarcimento danni da lesione del rapporto parentale).
La quantificazione del risarcimento è un processo complesso che richiede l’intervento di medici legali e avvocati che si occupano di malasanità.
È fondamentale dimostrare il nesso di causalità tra l’errore medico e il danno subito, attraverso perizie medico-legali accurate e poi affidarsi ad avvocati che sapranno quantificare i danni in base a tabelle ed a tutta la documentazione reddituale del paziente.
Per richiedere il risarcimento dei danni dovuti a errori medici è quindi consigliato rivolgersi ad avvocati e medici legali che conoscono il settore della malasanità.
Alcune recenti sentenze sugli errori medici
In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post , sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti- se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno (Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024, n. 21261).
In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita; se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da perdita anticipata della vita, suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto (Cassazione civile, sez. III, 30/07/2024, n. 21415).
Chi agisce per aver subito un danno a seguito di errore medico è tenuto a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della situazione patologica, senza però dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale; il medico, ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria, sono onerati di dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Tribunale, Nola, sez. I, 03/05/2024, n. 1408).
In tema di responsabilità da errore medico, posto che il bene salute è tutelato dalla Costituzione quale diritto fondamentale e primario, è irrilevante che l'errore sia stato commesso in una casa di cura privata o in un ospedale pubblico, in quanto sono sostanzialmente equivalenti gli obblighi a carico delle due tipologie di strutture verso il paziente, quanto al regime della responsabilità civile, senza che sia possibile limitare o differenziare la responsabilità risarcitoria a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Tribunale, Napoli, sez. VIII, 27/09/2023, n. 8779).
In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c. , ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, 19/09/2023, n. 26851).
Il diritto al risarcimento dei danni derivanti da errore medico appartiene alla categoria dei diritti cd. “eterodeterminati”, talché, in buona approssimazione, ogni fatto illecito integra una autonoma “ causa petendi ”: un danno può trovarsi in rapporto di causalità con fatti tra loro diversi e, di conseguenza, generare distinte domande. Il Tribunale di Pavia, adito in materia di malpractice medica (nella specie si imputava ai sanitari la mancata sutura di una ferita lacerocontusa, l'incongrua applicazione di un presidio gessato e, ancora, la mancata procedura chirurgica di sintesi delle fratture con mezzi idonei), riconduce il diritto al risarcimento danni in tale settore alla categoria dei cosiddetti “diritti eterodeterminati” (Tribunale, Pavia, sez. III, 05/06/2023, n. 718).
Con specifico riguardo alla fattispecie delle prestazioni mediche diagnostiche, l'errore medico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, il medico non riesce ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o formula una diagnosi erronea, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (Tribunale, Catanzaro, sez. II, 17/04/2023, n. 620).
Se il sanitario commette un errore medico nei confronti di un paziente con un quadro clinico già complesso, l'eventuale aggravamento causato dal suo errore è la sola responsabilità del sanitario, secondo un meccanismo di sottrazione. Secondo tale meccanismo le conseguenze dell'errore clinico del medico, incidendo su una realtà del paziente già in parte compromessa dalla patologia curata in ospedale, sono solo quelle relative dell'aggravamento causato dal suo errore e non della complessiva situazione patologica della persona (Corte appello, Bari, sez. III, 21/03/2023, n. 459).
Nell'ambito della responsabilità sanitaria, nel rapporto tra il medico e la struttura nella quale questi ha operato, la responsabilità per i danni causati da errore medico esclusivo del professionista va ripartita in misura equa in virtù del combinato disposto degli artt. 1298 comma 2 c.c. e 2055 comma 3 c.c .. Da ciò consegue che se la struttura si avvale della collaborazione del sanitario, deve rispondere dei danni da questi eventualmente cagionati in virtù non della colpa 'in eligendo' degli ausiliari o 'in vigilando' circa il loro operato, bensì del rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento (Tribunale, L'Aquila, sez. I, 01/03/2023, n. 127).
Perché rivolgersi ai nostri avvocati e consulenti medici legali?
Se tu o un tuo familiare ritenete di aver subito danni per colpa di errori medici avvenuti in ospedale o clinica privata, potete far valutare il caso dai nostri avvocati e consulenti medici legali.
Ci occupiamo di risarcimento danni da errori medici dal lontano 2004, quando l’avvocato Nicola Barsotti ha fondato il sito avvocaticollegati.it che raccoglie il lavoro e l’esperienza di avvocati e medici legali che si occupano di malasanità in tutta Italia.
Siamo un gruppo composto da avvocati che seguono cause di risarcimento danni da errori medici insieme a consulenti medici esperti nelle varie branche della medicina (ortopedia, chirurgia, infettivologia, ginecologia ed ostetricia, cardiologia etc.).
Nel corso di più di venti anni di difesa di pazienti che hanno subito errori medici, e di familiari che hanno perso un caro per errori medici, abbiamo seguito vari casi di malasanità.
Se vuoi affrontare un percorso per ottenere il risarcimento dei danni da errori medici subiti da te o un tuo familiare puoi affidarti a noi e seguire queste fasi:
1. valutazione preliminare giuridica: l’avvocato ti dirà subito se sei sempre in tempo per chiedere un risarcimento e se ci sono tutti i presupposti per iniziare il nostro percorso,
2. valutazione della cartella clinica: il medico legale e lo specialista nella materia della medicina relativa al tuo caso sapranno dirti se sono stati commessi errori medici,
3. partecipazione alla perizia medico legale: gli avvocati e i consulenti medici ti assisteranno nel corso della perizia medico legale volta ad accertare davanti al giudice che ci sono stati errori medici,
4. trattativa stragiudiziale: se la perizia medico legale ha riconosciuto errori medici e risarcimento danni, proveremo a trovare un accordo per il risarcimento con l’ospedale o la clinica o le loro assicurazioni, in tempi rapidi e con minori costi,
5. assistenza giudiziale: se la controparte non intendesse giungere ad un accordo, i nostri avvocati per malasanità e i nostri consulenti medici ti affiancheranno nella causa volta a condannare l’ospedale, la clinica, il medico o le loro assicurazioni al risarcimento per errori medici.
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