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25/09/2023Il paziente a cui viene diagnosticato in ritardo un tumore, può subire gravi conseguenza psichiche e fisiche e avere una minore aspettativa di vita.
Per dimostrare che il paziente è stato vittima di un caso di malasanità oncologica, si deve far valutare la cartella clinica da specialisti in oncologia e medicina legale, per poi procedere con una perizia medico legale e la richiesta risarcitoria da parte di avvocati esperti in malasanità.
Anche i familiari di un paziente rimasto vittima di tardiva o errata diagnosi di tumore, possono chiedere il risarcimento dei danni subiti per la sofferenza derivata dalla malattia del congiunto.
Il nostro gruppo di avvocati e consulenti medici ha seguito con successo più casi di risarcimento danni da tardiva o errata diagnosi di tumore e resta a disposizione per dare assistenza a pazienti vittima di malasanità o loro familiari.
Tra i vari casi di malasanità oncologica, con questo articolo riportiamo un tipico caso di errore di errore diagnostico di patologia tumorale che è stato trattato dalla Corte di Cassazione Sezione Terza Civile, con la pronuncia n. 26851 del 2023, che ha anche ha chiarito la differenza tra il danno da premorienza e il danno da perdita di chance di sopravvivenza nell’ambito della malasanità.
Indice
- Avvocati Collegati: dal 2004 al Fianco di Vittime di Malasanità Oncologica
- Errori Medici nella Diagnosi e nel Trattamento dei Tumori: Rischi per il Paziente e Tutela Legale
- L’Accusa della Paziente ai Medici della Asl
- I Periti Confermano la Colpa Medica
- Nei Primi due Gradi di Giudizio l’Asl viene Condannata
- La Premorienza del Paziente nel Corso della Causa
- Differenza tra Danno da Premorienza e da Perdita di Chance di Sopravvivenza
- La Conclusione
- Guarda il Video dell'Avvocato sulla Sentenza in Commento
- Altri Casi di Malasanità Oncologica
- FAQ – Risarcimento Danni da Errori Oncologici
Avvocati Collegati: dal 2004 al Fianco di Vittime di Malasanità Oncologica
Quando si parla di tumori, il tempo è spesso un fattore decisivo, perché una diagnosi tardiva, un esame non correttamente interpretato, un controllo omesso, un ritardo nell’avvio delle terapie o una cura non adeguata possono ridurre le possibilità di guarigione, aggravare la malattia e incidere profondamente sulla vita del paziente e dei suoi familiari.
Dal 2004, Avvocati Collegati assiste in tutta Italia pazienti e congiunti nei casi di malasanità oncologica, offrendo supporto legale e medico-legale per ottenere il giusto risarcimento nei confronti di strutture sanitarie, medici e compagnie assicurative.
L’esperienza maturata nel settore della responsabilità medica consente al gruppo di affrontare vicende estremamente delicate con metodo, competenza e attenzione alla persona.
L’esperienza di Avvocati Collegati nei casi di malasanità oncologica deriva anche dal numero ingente di casi già trattati, in stretta collaborazione con i nostri consulenti medici legali e specialisti in oncologia e radiologia.
La responsabilità medica in ambito oncologico richiede un’analisi particolarmente accurata, perché nei casi di tumore l’errore sanitario può incidere non solo sulla qualità della vita, ma anche sulle possibilità di sopravvivenza e sulle chance di guarigione.
Gli errori più frequenti in ambito oncologico che i nostri consulenti hanno riscontrati possono riguardare diverse fasi del percorso diagnostico e terapeutico, tra cui:
• mancata o tardiva diagnosi di tumore;
• errata interpretazione di esami radiologici, ecografie, TAC, risonanze magnetiche, mammografie o referti istologici;
• omessa prescrizione di approfondimenti diagnostici;
• sottovalutazione di sintomi sospetti;
• ritardo nell’invio allo specialista oncologo;
• ritardo nell’esecuzione di biopsie o interventi chirurgici;
• ritardo nell’avvio di chemioterapia, radioterapia, immunoterapia o altre cure;
• scelta di un trattamento non adeguato al quadro clinico;
• mancato monitoraggio dell’evoluzione della malattia;
• carenze nell’informazione al paziente e nel consenso informato;
• perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza.
Ogni caso deve essere valutato nella sua specificità, perché non ogni esito sfavorevole di una malattia oncologica è automaticamente imputabile a un errore medico.
Per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare che una condotta sanitaria negligente, imprudente o imperita abbia causato un danno, un aggravamento della patologia o una concreta perdita di possibilità terapeutiche.
Le vicende di malasanità oncologica sono tra le più complesse nel campo della responsabilità sanitaria: occorre ricostruire con precisione la storia clinica del paziente, individuare il momento in cui la diagnosi avrebbe potuto essere formulata correttamente e valutare quali conseguenze abbia prodotto il ritardo o l’errore.
In questi casi è fondamentale comprendere se una diagnosi tempestiva avrebbe consentito cure meno invasive, maggiori probabilità di guarigione, una migliore qualità di vita o una più lunga sopravvivenza.
Per questo Avvocati Collegati lavora con il supporto di medici legali e specialisti in oncologia, radiologia, anatomia patologica, chirurgia e nelle altre discipline coinvolte.
L’obiettivo è costruire una valutazione tecnica solida, capace di chiarire il nesso causale tra l’errore sanitario e il danno subito.
La procedura che ogni avvocato del nostro gruppo segue per ottenere il miglior risarcimento è rigorosa e strutturata, finalizzata a verificare la fondatezza del caso e a quantificare correttamente tutti i danni risarcibili.
1. Raccolta completa della documentazione sanitaria
Il primo passo consiste nell’acquisire tutta la documentazione utile: cartelle cliniche, referti di pronto soccorso, esami del sangue, ecografie, radiografie, TAC, risonanze magnetiche, PET, mammografie, colonscopie, gastroscopie, biopsie, esami istologici, lettere di dimissione, piani terapeutici, relazioni oncologiche, documentazione chirurgica e ogni certificazione relativa alle cure ricevute.
Nei casi oncologici, la cronologia degli eventi è decisiva. Anche pochi mesi di ritardo possono avere un peso rilevante, soprattutto quando la malattia evolve da uno stadio iniziale a uno stadio più avanzato.
2. Ricostruzione del percorso diagnostico e terapeutico
Una volta raccolti i documenti, viene ricostruita l’intera storia clinica del paziente. Si analizzano i sintomi riferiti, gli esami eseguiti, le visite specialistiche, le eventuali omissioni, i tempi di attesa, le decisioni terapeutiche e il follow-up.
Questa fase consente di individuare eventuali punti critici: un referto ignorato, un esame non prescritto, un’immagine radiologica mal interpretata, una biopsia ritardata, una terapia iniziata troppo tardi o una recidiva non riconosciuta tempestivamente.
3. Valutazione medico-legale e specialistica
Il caso viene poi sottoposto a consulenti medico-legali e specialisti oncologici. La valutazione tecnica serve a rispondere a domande fondamentali: la diagnosi poteva essere formulata prima? Gli accertamenti erano adeguati? I sintomi sono stati correttamente interpretati? Il trattamento era conforme alle buone pratiche cliniche? Il ritardo ha inciso sulla prognosi? Il paziente ha perso concrete possibilità di guarigione, sopravvivenza o migliore qualità di vita?
Questa analisi è indispensabile per distinguere i casi risarcibili da quelli in cui l’evoluzione della malattia non è collegabile a una responsabilità sanitaria.
4. Quantificazione dei danni risarcibili
Accertata la possibile responsabilità, Avvocati Collegati procede alla quantificazione dei danni. Nei casi di malasanità oncologica possono assumere rilievo il danno biologico temporaneo e permanente, il danno morale, il danno psicologico, la perdita di chance di guarigione o sopravvivenza, le spese mediche sostenute e future, la riduzione della capacità lavorativa, il danno alla vita di relazione e, nei casi più gravi, i danni da decesso subiti dai familiari.
Una corretta quantificazione è essenziale per evitare che il risarcimento venga sottostimato. Il danno oncologico non riguarda soltanto la malattia in sé, ma anche l’angoscia derivante dalla consapevolezza di una diagnosi tardiva, le terapie più aggressive rese necessarie dal ritardo, la perdita di autonomia e il peso emotivo sopportato dal paziente e dai suoi cari.
5. Richiesta risarcitoria e trattativa stragiudiziale
Quando gli elementi tecnici confermano la fondatezza della pretesa, viene formulata una richiesta di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria, dei professionisti coinvolti e delle compagnie assicurative.
Avvocati Collegati gestisce la trattativa stragiudiziale con l’obiettivo di ottenere un risarcimento congruo in tempi ragionevoli, evitando, quando possibile, un giudizio lungo e doloroso per il paziente e per la famiglia. Ogni proposta viene valutata alla luce della documentazione clinica, della consulenza medico-legale e dell’effettiva gravità delle conseguenze subite.
6. Azione giudiziaria, se necessaria
Se la trattativa non consente di raggiungere un risultato adeguato, Avvocati Collegati assiste il danneggiato anche in giudizio. In questa fase, la solidità della perizia medico-legale e la corretta impostazione giuridica della domanda sono determinanti per dimostrare l’errore, il nesso causale e l’entità del danno.
L’esperienza maturata dal gruppo nei casi di responsabilità sanitaria consente di affrontare il contenzioso con una strategia mirata, costruita sulle specificità del singolo caso.
Errori Medici nella Diagnosi e nel Trattamento dei Tumori: Rischi per il Paziente e Tutela Legale
La diagnosi e il trattamento dei tumori rappresentano un momento delicatissimo per la vita del paziente. Un errore medico in questa fase può compromettere gravemente le possibilità di guarigione, ridurre l’aspettativa di vita o provocare gravi danni alla salute.
Purtroppo, casi di malasanità oncologica non sono rari, e conoscere i rischi e i diritti del paziente è fondamentale.
Errori diagnostici nei tumori: cosa può accadere
Gli errori medici nella diagnosi dei tumori possono manifestarsi in diverse forme:
- Ritardo diagnostico: il medico non individua tempestivamente la presenza di un tumore, facendo perdere al paziente la possibilità di un intervento precoce.
- Diagnosi errata: confondere una massa tumorale con una patologia benigna può portare a trattamenti inadeguati.
- Mancata prescrizione di esami appropriati: non richiedere TAC, risonanze o biopsie può ritardare l’accertamento della malattia.
Questi errori riducono le probabilità di successo delle terapie e possono peggiorare in modo significativo la prognosi.
Errori terapeutici nel trattamento dei tumori
Anche nella fase successiva, quella delle cure, gli errori possono avere conseguenze gravissime:
- Chirurgia oncologica eseguita in modo non corretto, con residui di tessuto tumorale che favoriscono recidive.
- Chemioterapia o radioterapia mal dosata, che può essere inefficace o eccessivamente tossica.
- Mancata indicazione del trattamento più appropriato rispetto allo stadio e al tipo di tumore.
Un trattamento inadeguato può comportare il peggioramento della malattia, sofferenze inutili e, nei casi più gravi, il decesso del paziente.
Conseguenze per il paziente e i familiari
Le conseguenze di un errore medico nella gestione di un tumore non sono solo cliniche, ma anche psicologiche ed economiche. Il paziente e i suoi cari possono trovarsi a fronteggiare:
- Peggioramento della malattia e riduzione delle possibilità di sopravvivenza.
- Dolori e sofferenze evitabili.
- Costi aggiuntivi per nuove cure e assistenza.
- Perdita di fiducia nei professionisti sanitari.
Cosa può fare il paziente: la tutela legale
In presenza di un sospetto di errore medico oncologico, è possibile intraprendere un percorso legale volto ad accertare le responsabilità e ottenere un risarcimento danni.
I passi fondamentali sono:
1. Raccogliere la documentazione sanitaria (referti, cartelle cliniche, esami).
2. Richiedere una consulenza medico-legale per valutare se vi siano state negligenze o omissioni.
3. Affidarsi a un avvocato specializzato in malasanità, che possa avviare la causa civile per il riconoscimento del danno.
L’Accusa della Paziente ai Medici della Asl
Una paziente aveva chiesto l'esperimento di una consulenza tecnica preventiva per l'accertamento del danno patito a seguito di errore diagnostico di patologia tumorale, con conseguente omissione terapeutica, correlati ad un intervento di quadrectomia con biopsia del linfonodo sentinella e successivo svuotamento ascellare per carcinoma duttale infiltrante G3, con determinazione recettoriale inizialmente refertata come negativa.
L'intervento non era stato risolutivo e, negli anni seguenti, la malattia era recidivata, con ripetizioni metastatiche a livello polmonare e osseo che avevano consentito alla vittima di deambulare solo con l'ausilio due antibrachiali.
L'errore diagnostico, addebitato ai sanitari dell'ASL, era stato allegato come commesso nell'esame di determinazione dell'assetto recettoriale sul pezzo operatorio effettuato presso l'Unità di Anatomia Patologica del presidio ospedaliero di […] nel 2006.
L'errore era stato svelato nel 2010, quando era stata eseguita una revisione dei vetrini per la verifica dell'assetto recettoriale dello stesso pezzo operatorio presso l'(omissis), dove fu constatato che il tessuto tumorale era fortemente ricettivo per entrambi i recettori.
Secondo l'assunto della paziente, quell'errore iniziale aveva determinato la mancata prescrizione della terapia ormonale, che avrebbe dovuto essere intrapresa nel 2007, al termine della chemioterapia, e che invece era stata iniziata soltanto nel 2010, quando ormai la malattia era evoluta al 4 stadio, con metastasi ossea e polmonare, dall'iniziale stadio 2B in cui la paziente si trovava al momento della originaria diagnosi.
L'errore diagnostico, secondo l'istante, aveva determinato la riduzione delle probabilità di sopravvivenza, in particolare a 10 anni.
I Periti Confermano la Colpa Medica
Secondo il consulente nominato nel giudizio di primo grado, la terapia ormonale sarebbe stata in grado di ritardare la comparsa di recidive della malattia che, comunque, sarebbero dipese dalla storia naturale della stessa, sicché la sua mancata instaurazione avrebbe anticipato, più che determinato, la recidiva stessa.
Al contempo, il perito aveva affermato che, al momento della prima diagnosi, errata, si sarebbe dovuto compiere un approfondimento citogenetico, instaurando una terapia a base di Trastuzumab (farmaco Hereceptin), dimostratasi efficace nel migliorare considerevolmente il tasso di sopravvivenza e l'intervallo libero dalla malattia nelle pazienti C-erb-2, riducendo, su base statistica, il rischio di recidiva, e, in minor misura, il rischio di decesso, indipendentemente dalla instaurazione di una terapia ormonale.
Il consulente, avvalendosi dell'analisi di un ausiliario oncologo, aveva concluso che, più probabilmente che non, la combinata instaurazione della terapia ormonale con quella di Trastuzumab avrebbe potuto prevenire la recidiva e la progressione della patologia tumorale, ritenendo di dover stimare i postumi permanenti riconducibili a tale aggravamento nella misura del 50% rispetto allo stato anteriore.
Nei Primi due Gradi di Giudizio l’Asl viene Condannata
Il Tribunale aveva accolto la domanda, osservando, in particolare: che l'errore diagnostico era stato dimostrato ed era del resto pacifico; che la mancata somministrazione della ormonoterapia e del Trastuzumab aveva condizionato negativamente l'evoluzione della malattia neoplastica, posto che, secondo la letteratura scientifica, la percentuale dei soggetti con malattia nello stesso stadio che si erano avvalsi della terapia omessa era superiore alla percentuale di pazienti che avrebbero presentato comunque una recidiva nonostante la somministrazione del trattamento; che il danno differenziale era da quantificare, secondo le condivise analisi peritali, in misura pari, in specie, al 50% quanto all'invalidità permanente, tenuto pure conto di quanto già risarcito transattivamente; che andava parimenti riconosciuto il danno da perdita di "chance", liquidato equitativamente.
La Corte di appello, davanti alla quale avevano resistito gli eredi dopo l'intervenuto decesso dell'originaria attrice, aveva respinto il gravame della ASL osservando, in specie, che: gli oneri di allegazione non potevano ritenersi cristallizzati con riferimento a quanto già argomentato in sede di accertamento tecnico preventivo; l'incidenza della mancata somministrazione farmacologica e della mancata terapia ormonale era stata correttamente valutata sia in termini di peggioramento della qualità della vita (posto che si sarebbe potuta evitare una chemioterapia altamente invalidante) sia in termini di perdita di "chance", ovvero di danno da minore durata della vita, oltre che da sua peggiore qualità.
La Premorienza del Paziente nel Corso della Causa
A seguito di ricorso per cassazione della sentenza d’appello da parte della Asl, vengono parzialmente accolte alcune deduzioni della ricorrente, e la Corte di Cassazione esprime i seguenti principi.
Le conseguenze dannose della c.d. premorienza occorsa nelle more del giudizio vanno distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dall'errore medico.
È necessario, al contempo, evidenziare che, nel caso di specie, non si discute del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale rispetto agli eredi intervenuti in appello, coltivando la domanda già svolta, ma di quello richiesto iure successionis.
Riguardo al primo caso (morte indipendente dall'errore medico), questa Corte ha chiarito che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (fattispecie non sovrapponibile a quella oggi oggetto di esame da parte del Collegio), l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d'invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
In ipotesi di morte dipendente anche, come nella fattispecie, dall'errore medico, il Collegio intende dare continuità al principio per cui, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario.
Differenza tra Danno da Premorienza e da Perdita di Chance di Sopravvivenza
La Corte prosegue affermando che il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, fatte salve le precisazioni di cui si sta per dire, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
Dovrà pertanto offrirsi risposta al quesito se, nei rigorosi termini di cui si sta per dire, accanto dal danno da premorienza, ovvero accanto al danno - non per non essere guarito ma - per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico abbia potuto determinare, nello specifico caso, anche la perdita della "chance" di sopravvivere ancora più a lungo.
Ritiene opportuno il Collegio di procedere, in via preliminare, a una ricognizione delle possibili ipotesi, analoghe a quella oggetto del caso di specie, che possa più agevolmente consentire una ricostruzione in fatto dei presupposti di una corretta liquidazione del danno da parte del giudice di merito, al fine di individuare e differenziare le eventuali poste risarcitorie legittimamente invocabili dal danneggiato (ancora in vita al momento della decisione) ovvero dagli eredi, iure successionis, in caso di decesso anticipato dell'avente diritto.
Vanno, pertanto, distinte tre ipotesi:
1) La vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi.
In questo caso non è concepibile, nè logicamente nè giuridicamente, un "danno da perdita anticipata della vita" trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.
Esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita.
L'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione "morfologica" tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno.
Nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata nè nell'an nè nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
In nessun caso sarà risarcibile iure haereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente.
2) La vittima è ancora vivente al momento della liquidazione del danno
I danni liquidabili non divergono, morfologicamente, da quelle indicate sub 1) se non per il fatto che non saranno gli eredi, ma il paziente stesso, ancora in vita, ad invocarne il risarcimento, salvo il diverso profilo del danno morale:
a) se vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, il paziente può pretendere il risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti (serietà, apprezzabilità, concretezza, riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo);
b) se invece è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico anticiperà la morte del paziente, sarà risarcibile il danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita) e il danno morale da futura morte anticipata, in questo caso sicuramente predicabile (essendo il paziente ancora in vita) a far data dalla acquisizione della relativa consapevolezza.
3) La vittima, vivente al momento dell'introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi (in argomento, v. anche Cass., Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, e Cass., Sez. U., 15/06/2015, n. 12310);
b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ma non un danno da "perdita anticipata della vita".
Tanto premesso, va affermato, in via generale, il principio secondo il quale, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo quanto si dirà.
La Conclusione
Nell'esigenza di pervenire ad una terminologia chiara e condivisa, va pertanto chiarito che:
a) vivere in modo peggiore, sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, rappresenta un danno biologico (differenziale);
b) nel contempo, trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi ancora contro il male;
c) perdere la possibilità, seria apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum, di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;
d) la perdita anticipata della vita per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i suoi congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la durata del "segmento" di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare.
Traendo le fila del discorso svolto sin qui, deve concludersi che non vi è spazio, in linea generale, per sovrapposizioni concettuali tra istituti speculari (chance e perdita anticipata della vita), salvo che si chiariscano e si accertino, motivando rispetto alla concreta fattispecie, le differenze come sinora ricostruite.
Guarda il Video dell'Avvocato sulla Sentenza in Commento
Altri Casi di Malasanità Oncologica
Responsabilità del medico per tardiva diagnosi di tumore al seno
Tumore diagnosticato in ritardo
Omessa diagnosi di tumore e morte del paziente
Condannato penalmente il medico che non individua il tumore
Ritardo diagnostico di tumore dell’utero
Tardiva diagnosi di melanoma
- Danni da errata diagnosi di tumore ai polmoni
- Tardiva diagnosi di tumore alla lingua
FAQ – Risarcimento Danni da Errori Oncologici
1. Che cos’è il risarcimento danni da errore oncologico?
Il risarcimento danni da errore oncologico è il diritto che spetta al paziente quando, a causa di diagnosi tardive, cure inappropriate o errori chirurgici in ambito oncologico, subisce un peggioramento delle proprie condizioni di salute o la perdita di chance terapeutiche.
2. Quali sono gli errori oncologici più comuni che danno diritto al risarcimento?
Tra gli errori oncologici più frequenti vi sono: mancata o tardiva diagnosi di tumore, errata interpretazione di esami radiologici o istologici, interventi chirurgici eseguiti in modo non conforme alle linee guida, terapie non adeguate o mancanza di monitoraggio post-operatorio e post-terapia.
3. Quanto tempo c’è per denunciare l’ospedale o il medico per un errore oncologico?
Il termine di prescrizione è generalmente di 10 anni per le azioni contro la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale) e di 5 anni per quelle contro il medico (responsabilità extracontrattuale). È importante affidarsi subito a un avvocato specializzato per valutare correttamente la decorrenza dei termini, che può variare in base alla scoperta del danno.
4. A chi rivolgersi per ottenere il risarcimento danni da errore oncologico?
Occorre rivolgersi a un avvocato esperto in malasanità e diritto sanitario, che operi insieme a un medico-legale e ad oncologi consulenti, in grado di esaminare la cartella clinica e stabilire le responsabilità mediche e ospedaliere.
5. Quali danni possono essere risarciti in caso di errore oncologico?
Il paziente o i familiari possono ottenere il risarcimento per:
- Danni biologici (invalidità temporanea o permanente, riduzione delle chance di sopravvivenza);
- Danni morali e psicologici (sofferenza, stress, compromissione della qualità della vita);
- Danni patrimoniali (spese mediche aggiuntive, perdita di reddito, necessità di assistenza continuativa).
6. Come si dimostra un errore oncologico in giudizio?
La prova dell’errore oncologico si fonda su una perizia medico-legale integrata da valutazioni oncologiche, che accerta il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno subito, verificando la conformità alle linee guida e alle buone pratiche mediche.
7. È possibile ottenere un risarcimento senza avviare una causa?
Sì. In molti casi, grazie a una relazione medico-legale ben strutturata, è possibile raggiungere un accordo stragiudiziale con la struttura sanitaria o la compagnia assicurativa, evitando i tempi lunghi di un processo.
8. Quanto può valere un risarcimento per errore oncologico?
Il valore del risarcimento dipende dalla gravità dei danni, dall’età del paziente, dalla perdita di chance terapeutiche e dalle conseguenze sulla vita personale e lavorativa. I tribunali utilizzano parametri ufficiali come le Tabelle di Milano, e per i fatti avvenuti dopo il 5 marzo 2025 utilizzando la Tabella Unica Nazionale.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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