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22/09/2023In caso di separazione o divorzio di genitori con figli non economicamente indipendenti, la casa dove la famiglia ha vissuto viene assegnata al genitore con cui i figli vivranno prevalentemente.
Il diritto all’assegnazione della casa coniugale si sostanzia nella possibilità per il coniuge assegnatario di potervi abitare con i figli, almeno finchè questi ultimi non saranno economicamente indipendenti.
L’assegnatario della casa non dovrà corrispondere all’altro alcuna indennità.
Ma a chi spettano le spese per l’uso dell’immobile?
A questa domanda ha dato risposta il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 2165 del 27 novembre 2019.
Con la suddetta pronuncia il Tribunale premette che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione o di divorzio, riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale.
Ciò premesso, il Tribunale afferma che, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario.
Indice
- Le controversie transfrontaliere per obbligazioni alimentari
- Le domande giudiziarie proponibili attraverso il sistema di cooperazione istituito dal Regolamento (CE) n. 04/09
- Gli interventi attivabili attraverso il sistema di cooperazione
- I compiti dell’autorità centrale italiana
- Chi può rivolgersi all’autorità centrale italiana?
- Quanto costa attivare le procedure?
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Le controversie transfrontaliere per obbligazioni alimentari
La Convenzione si applica alle dispute internazionali relative a soggetti residenti in Stati aderenti esterni allo spazio europeo.
Pertanto, quando un genitore intende ottenere il mantenimento del figlio avuto da chi risiede in altro Stato, può attivarsi in virtù della Convenzione, rivolgendosi all’autorità centrale del proprio Stato che, a sua volta, si interfaccerà con quella dello Stato in cui risiede l’altro genitore, affinchè si tenti un accordo per il mantenimento del figlio.
Riportiamo di seguito la procedura della Convenzione e la relativa normativa europea di applicazione, così come dettagliata dal Ministero della Giustizia.
Le domande giudiziarie proponibili attraverso il sistema di cooperazione istituito dal Regolamento (CE) n. 04/09
Le domande che sono proponibili sono di quattro tipi.
1) Domande volte ad ottenere una decisione
Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda per ottenere che l’autorità giudiziaria straniera condanni il debitore residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea a pagare una prestazione alimentare. Può essere presentata anche una domanda per l’accertamento della filiazione.
2) Domande relative all’esecuzione di una decisione
Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda per ottenere che la sentenza di condanna emessa nei confronti del debitore, residente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, sia riconosciuta, dichiarata esecutiva ed eseguita nell’altro Stato membro dell’Unione Europea in cui il debitore risiede o dove si trovano i beni da assoggettare all’esecuzione.
3) Domande volte ad ottenere la modifica di una decisione emessa in precedenza
Il creditore può presentare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea modifichi una precedente decisione già emessa nello Stato membro richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
4) Domande del debitore
Il debitore può attivare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell’Unione Europea modifichi una decisione già emessa nello Stato membro richiesto o in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.
Il debitore può inoltre attivare tramite l’autorità centrale una domanda volta ad ottenere il riconoscimento, nello Stato membro richiesto, di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una precedente decisione.
Gli interventi attivabili attraverso il sistema di cooperazione
Il Regolamento prevede che le autorità centrali collaborino tra loro per:
1) agevolare la concessione del patrocinio a spese dello stato a favore dei creditori che attivano le domande sopra elencate;
2) contribuire a localizzare il debitore o il creditore;
3) aiutare ad ottenere informazioni riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni;
4) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti;
5) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti;
6) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;
7) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;
8) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;
9) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;
10) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.
I compiti dell’autorità centrale italiana
L’autorità centrale italiana è rappresentata dall’Ufficio II del Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Tale ufficio riceve le domande presentate dai soggetti residenti in Italia; assiste gli istanti affinché le domande siano complete;
trasmette le istanze all'autorità centrale dello Stato dove deve essere svolto il procedimento (=cooperazione attiva).
L’autorità centrale dell’altro Stato dovrà adottare tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie; riceve le domande che i soggetti residenti negli altri Stati membri dell’Unione Europea rivolgono a loro per il tramite dell'autorità centrale del rispettivo Stato di residenza e svolge una serie di compiti finalizzati a soddisfare la richiesta dell'istante (=cooperazione passiva), adottando tutte le misure appropriate per avviare o agevolare l’avvio delle azioni necessarie.
Chi può rivolgersi all’autorità centrale italiana?
Chiunque risieda stabilmente nel territorio italiano e intenda far valere i propri diritti in un altro Stato membro dell’Unione Europea in relazione ad un’obbligazione alimentare derivante da un rapporto di famiglia, parentela, matrimonio o affinità.
Quanto costa attivare le procedure?
L’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita.
Quanto alle spese dei procedimenti giudiziari, il Regolamento (CE) n. 04/09 prevede un’ampia possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, gli Stati membri richiesti sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato alla persona minore di anni 21 relativamente alle domande presentate tramite le autorità centrali per ottenere il riconoscimento, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività, l’esecuzione di decisioni relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione.
Inoltre, gli Stati membri richiesti sono tenuti a concedere al creditore, che nello Stato membro d’origine abbia usufruito del patrocinio a spese dello Stato, il patrocinio più favorevole o l’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.
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