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21/09/2023In caso di separazione o divorzio di genitori con figli non economicamente indipendenti, la casa dove la famiglia ha vissuto viene assegnata al genitore con cui i figli vivranno prevalentemente.
Il diritto all’assegnazione della casa coniugale si sostanzia nella possibilità per il coniuge assegnatario di potervi abitare con i figli, almeno finchè questi ultimi non saranno economicamente indipendenti.
L’assegnatario della casa non dovrà corrispondere all’altro alcuna indennità.
Ma a chi spettano le spese per l’uso dell’immobile?
A questa domanda ha dato risposta il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 2165 del 27 novembre 2019.
Con la suddetta pronuncia il Tribunale premette che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione o di divorzio, riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale.
Ciò premesso, il Tribunale afferma che, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario.