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30/08/2021COSA SI INTENDE PER DIAGNOSI MEDICA?
Tra le varie attività del medico vi è quella primaria della diagnosi, intesa come riconoscimento di una malattia del paziente in base a sintomi e/o indagini strumentali.
La diagnosi rappresenta quindi la fase iniziale in cui il medico cerca di comprendere di quale malattia possa soffrire il paziente, al fine di individuare la migliore cura da somministrargli.
Vi sono casi in cui i sintomi di una malattia o di una lesione sono così manifesti che anche chi non esercita la professione medica può essere in grado di comprendere il problema. Basti pensare ad una ustione o una ferita con sanguinamento.
Nella maggior parte dei casi, invece, solo sulla base di informazioni rese dal paziente ed esami specialistici, il medico può effettuare una diagnosi e prescrivere una cura.
RESPONSABILITA’ DEL MEDICO PER TARDIVA DIAGNOSI DEL TUMORE AL SENO
Con questo articolo parliamo della diagnosi del tumore al seno, che è quello più diffuso nella popolazione femminile, e delle conseguenze giuridiche in caso di diagnosi tardiva, ossia se il medico non riconosce tempestivamente i sintomi del tumore.
I più evidenti sintomi del tumore al seno, che non necessariamente si manifesta con dolore, sono da ricercare in noduli più o meno palpabili, e la diagnosi del tumore al
seno può essere effettuata con mammografia, ecografia mammaria o risonanza magnetica. A tali esami visivi seguirà poi una biopsia.
E’ provato che la cura di un tumore al seno è più efficace se la malattia è in stato iniziale, quindi è fondamentale che la diagnosi avvenga quanto prima. Un ritardo nel
riconoscimento della malattia, infatti, renderà il decorso clinico più lungo e meno efficace.
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IL CASO TRATTATO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza numero 24143 del 2019, ha affrontato il caso di una paziente che chiedeva di essere risarcita da due medici per danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a causa della tardiva diagnosi di un tumore al seno.
In primo grado la paziente citava davanti al Tribunale di Milano il ginecologo ed il radiologo a cui si era inizialmente rivolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, a causa della tardiva diagnosi di un carcinoma mammario che aveva determinato un ritardo di oltre settanta giorni nella cura.
La paziente accusava il ginecologo di avere rinviato di un mese la visita ed il compimento di ulteriori accertamenti, dopo che essa gli ha aveva riferito di aver rilevato un nodulo al seno.
Inoltre, accusava sia il ginecologo che il radiologo di non avere diagnosticato la neoplasia in occasione della prima radiografia, ma solo in occasione di una seconda a seguito della quale, peraltro, il ginecologo suggeriva ulteriori approfondimenti che la paziente non svolgeva poiché, nel mentre, si rivolgeva ad altro medico che la operava immediatamente, rilevando peraltro che le cellule tumorali si erano estese ai linfonodi ascellari.
Il Tribunale di Milano riconosceva responsabile solo il radiologo, tuttavia riteneva che il ritardo non avesse avuto alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine all’evolvere della malattia e delle successive cure, per cui riconosceva alla paziente solo un cosiddetto danno esistenziale, inteso come peggioramento della qualità della vita.
In sede di appello, la Corte di Appello di Milano riteneva responsabili sia il ginecologo che il radiologo, ma escludeva che dall’illecito fossero derivati danni patrimoniali, se non per spese mediche di poco valore. La Corte escludeva la risarcibilita’ dei danni non patrimoniali perche’ conseguenti ad illecito contrattuale e non a responsabilita’ civile.
Si giunge infine in Corte di Cassazione, a seguito di ricorso principale dell’erede della paziente che nel frattempo è deceduta.
NESSUN SINTOMO PUO’ ESSERE TRASCURATO DAL MEDICO!
La Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso con cui la paziente (a cui è subentrata l’erede) riteneva errata la sentenza della Corte di Appello laddove escludeva
responsabilità del ginecologo per il comportamento anteriore all’errata diagnosi sulla prima radiografia.
Infatti, la Corte di Cassazione ritiene che la sintomatologia che la paziente aveva esposto al medico rappresentava un problema serio e meritevole di approccio
tempestivo, considerato che l’efficacia delle cure e le probabilita’ di guarigione o di sopravvivenza sono strettamente legate alla tempestivita’ della diagnosi e delle terapie.
I Giudici affermano che
“è da ritenere inescusabile il comportamento di un medico ginecologo che, a fronte della denuncia di una sintomatologia che induce il sospetto di una neoplasia al seno – uno dei casi in cui il tumore e’ tanto piu’ efficacemente curabile, quanto piu’ tempestivamente si intervenga – non visiti, ne’ faccia visitare da altri la paziente e rinvii ad un futuro indeterminato ulteriori accertamenti”.
Inoltre, per ciò che riguarda il risarcimento dei danni, la Corte di Cassazione afferma che “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. porta ad affermare che, ove sia configurabile lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti e tale lesione abbia determinato un danno non patrimoniale, vi e’ l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilita’, contrattuale od extracontrattuale. Ha altresi’ specificato che interessi di natura non patrimoniale meritevoli di tutela possono essere individuati nell’ambito dei cosiddetti contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario (cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972)”.
La Corte di Cassazione rinvia quindi la causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per una nuova decisione in base ai motivi suddetti.
IL RITARDO DELLA DIAGNOSI PUO’ PROVOCARE DANNI ALLA PAZIENTE
Si pensi al caso in cui dal ritardo sia derivato un aggravamento della malattia che comporta cure più invasive o addirittura una mastectomia (amputazione della mammella), nonchè al caso per fortuna assai raro in cui la tardiva diagnosi porti al decesso della paziente. Il caso di cui stiamo scrivendo è un tipico caso di responsabilità medica, ossia di azioni o omissioni riconducibili al medico dalle quali è scaturito un danno per la paziente che si sarebbe potuto evitare qualora il medico avesse agito con diligenza.
Se la paziente si rivolge al medico lamentando sintomi che possano astrattamente far pensare ad un tumore al seno, il medico deve assolutamente invitare la paziente ad intraprendere gli esami strumentali per accertare l’eventuale presenza del tumore.
Se dal ritardo nella diagnosi derivano conseguenze pregiudizievoli per la paziente il medico dovrà risarcirla.
Si pensi al caso in cui dal ritardo sia derivato un aggravamento della malattia che comporta cure più invasive o addirittura una mastectomia (amputazione della mammella), nonché al caso per fortuna assai raro in cui la tardiva diagnosi porti addirittura al decesso della paziente.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE III N. 24143/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
J.C. ha convenuto davanti al Tribunale di Milano il ginecologo T.G. ed il radiologo N.R., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, a causa della tardiva diagnosi di un carcinoma mammario, che ha determinato un ritardo di oltre settanta giorni nella cura.
Ha addebitato al T. di avere rinviato di un mese la visita ed il compimento di ulteriori accertamenti, dopo che essa gli ha comunicato con una telefonata, nel dicembre 1997, di avere rilevato un nodulo al seno; ha addebitato ad entrambi i convenuti di non avere diagnosticato la neoplasia in occasione della prima radiografia, eseguita il (OMISSIS). Il carcinoma e’ stato accertato solo a seguito di una seconda radiografia, eseguita il (OMISSIS) successivo, a seguito della quale – senza ascoltare il parere del N., che l’aveva avviata ad ulteriori approfondimenti – la J. si e’ rivolta al prof. V., che l’ha immediatamente operata, rilevando peraltro che le cellule tumorali si erano estese ai linfonodi ascellari.
I convenuti hanno resistito alla domanda, contestando ogni responsabilita’.
Il Tribunale ha assolto il T. da ogni responsabilita’ ed ha ravvisato imperizia del N.. Ha tuttavia ritenuto che il ritardo non abbia avuto alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine all’evolvere della malattia e delle successive cure, condannando il N. al risarcimento del solo danno esistenziale, quantificato in Euro 36.618,78, oltre interessi e spese processuali.
Proposto appello principale dal N. e incidentale dalla danneggiata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto responsabile del comportamento successivo al (OMISSIS) sia il N. che il T., ma ha escluso che dall’illecito siano derivati danni patrimoniali, se non per la somma di Euro 118,78 oltre accessori, corrispondente alla spesa della seconda mammografia, rivelatasi superflua. Ha altresi’ escluso la risarcibilita’ dei danni non patrimoniali perche’ conseguenti ad illecito contrattuale e non a responsabilita’ civile V.T., quale erede testamentaria della J., nel frattempo deceduta, propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resistono con separati controricorsi il N. e il T..
Quest’ultimo propone un motivo di ricorso incidentale, a cui replica la ricorrente con controricorso.
La ricorrente ed il N. hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale (art. 335 cod. proc. civ.).
2.- Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli art. 1218 e 2697 cod. civ., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata ha escluso la responsabilita’ del T. per il comportamento anteriore all’errata diagnosi sulla radiografia del (OMISSIS), affermando che la mancata visita dopo la telefonata del (OMISSIS), che comunicava la presenza di un nodulo al senso (in una paziente affidata da tempo alle sue cure, a cui egli stesso aveva in precedenza diagnosticato un seno fibromatoso), ed il tempo che ha lasciato trascorrere prima di farla sottoporre a mammografia (fino al (OMISSIS), a seguito di altra telefonata della J. in data (OMISSIS)), non costituiscono comportamento negligente.
Assume la ricorrente che il suddetto comportamento integra colposa sottovalutazione della sintomatologia denunciata e che e’ incongruente ed illogica la motivazione della Corte di appello, secondo cui la situazione prospettata, pur riguardando “un problema serio e meritevole di approccio tempestivo, non rivestiva carattere di urgenza” e comunque i tempi di attesa nelle strutture pubbliche della Regione Lombardia per gli interventi nei confronti di analoghe situazioni sono piu’ o meno simili a quello verificatisi nella specie. Fa presente che la J. si era rivolta privatamente alle cure del dott. T., si’ che il richiamo alla sanita’ pubblica e’ inconferente.
Soggiunge che l’onere della prova di avere correttamente adempiuto era a carico del medico, che avrebbe dovuto egli stesso dimostrare che il ritardo non aveva aggravato la malattia o che l’aggravamento era dipeso da eventi straordinari e imprevedibili.
2.1.- Il motivo e’ fondato sotto il profilo della contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione. E’ intrinsecamente contraddittoria, in primo luogo l’affermazione che la Corte di merito ha tratto dalla CTU, facendola propria – per cui la sintomatologia denunciata dalla ricorrente al T. il (OMISSIS) era un problema serio e meritevole di approccio tempestivo ma non rivestiva carattere di urgenza.
La necessita’ di approccio tempestivo e la non urgenza sono concetti logicamente contraddittori, anche a prescindere dalle nozioni di comune esperienza – ormai diffuse anche fra i profani – per cui nessun sintomo che possa anche lontanamente manifestare il sospetto di una neoplasia puo’ essere trascurato o sottovalutato, considerato che l’efficacia delle cure e le probabilita’ di guarigione o di sopravvivenza sono strettamente legate alla tempestivita’ della diagnosi e delle terapie. (Non a caso il servizio sanitario nazionale affronta notevole spesa per assicurare ogni anno apposite misure di screening su tutta la popolazione femminile a rischio, in funzione preventiva, a prescindere dal rilievo individuale di disturbi o anomalie).
E’ quindi da ritenere inescusabile il comportamento di un medico ginecologo che, a fronte della denuncia di una sintomatologia che induce il sospetto di una neoplasia al seno – uno dei casi in cui il tumore e’ tanto piu’ efficacemente curabile, quanto piu’ tempestivamente si intervenga – non visiti, ne’ faccia visitare da altri la paziente e rinvii ad un futuro indeterminato ulteriori accertamenti.
La motivazione che affermi il contrario, senza menzionare ulteriori circostanze od argomentazioni idonee a disattendere cio’ che e’ a tutti noto, risulta intrinsecamente illogica, alla luce di una regola di giudizio che deve essere integrata dai dati della comune esperienza, quali emergono dall’osservazione dei fenomeni sociali (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 13 ottobre 2010, a definizione del ricorso RGN 13383/2006, in corso di pubblicazione).
Parimenti incongruente e’ il rilievo per cui il ritardo causato dal comportamento del T. sarebbe conforme a quello in cui la J. sarebbe comunque incorsa, prima di essere sottoposta a radiografia, se si fosse rivolta al sistema sanitario pubblico.
La ricorrente si era infatti rivolta al T. privatamente, e privatamente avrebbe potuto richiedere la radiografia, senza tempi di attesa, se cio’ le fosse stato consigliato; come ha effettivamente fatto nel gennaio successivo, rivolgendosi al N., e poi alla fine di marzo, facendosi operare dal prof. V..
Era compito del medico, in ogni caso, consigliarla in modo che evitasse, potendo, le eventuali perdite di tempo insite nel ricorso al sistema sanitario pubblico.
Le censure di insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento al comportamento del T. dal (OMISSIS) in avanti debbono essere accolte.
3.- Si impone ora di procedere all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, con cui il T. – denunciando violazione degli art. 1218 e 1176 cod. civ. – lamenta che la Corte di appello abbia esteso nei suoi confronti la responsabilita’ per l’errata diagnosi, a suo avviso imputabile esclusivamente al N.. Assume che solo quest’ultimo e’ specialista in radiologia; che egli non aveva le competenze per leggere le radiografie e che, anche per motivi deontologici, non poteva interferire nelle scelte del collega.
3.1.- Il motivo e’ inammissibile poiche’, pur prospettando formalmente la violazione di norme di legge, censura esclusivamente gli accertamenti in fatto e le valutazioni di merito in base alle quali la Corte di appello e’ pervenuta alla sua decisione.
La Corte ha diligentemente richiamato tutti gli indici probatori dai quali si desume che il N. si e’ consultato con il T., prima di formulare la diagnosi, considerato che la paziente era stata inviata al N. dal T. e che fra l’altro i due medici condividono lo studio professionale nel medesimo appartamento e con unico numero telefonico.
Trattasi di accertamenti e valutazioni in fatto, non suscettibili di riesame in sede di legittimita’ se non sotto il profilo dei vizi di motivazione, vizi che nella specie non sono stati neppure prospettati dal ricorrente e non sussistono.
4.- Il secondo motivo del ricorso principale – che denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata ha escluso il nesso causale fra il ritardo nella diagnosi e l’aggravamento della malattia – risulta assorbito, poiche’ il giudice di rinvio dovra’ riesaminare la questione dopo avere accertato e deciso, con congrua motivazione, se il ritardo colpevole imputabile al T. debba farsi a decorrere dal dicembre 1997.
5.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 1218 e 2043 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nel capo in cui la sentenza impugnata le ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali, sul rilievo che tali danni sono risarcibili solo nelle fattispecie di responsabilita’ da illecito civile.
5.1.- Il motivo viene preso in esame limitatamente all’affermazione in diritto, risultando assorbito quanto alle questioni di fatto (sussistenza e entita’ dei danni) questioni che dovranno essere riesaminate a seguito del definitivo accertamento di tempi e modi dell’illecito e delle conseguenti responsabilita’.
Sul punto di diritto le doglianze della ricorrente sono fondate.
Questa Corte ha chiarito che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ. porta ad affermare che, ove sia configurabile lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti e tale lesione abbia determinato un danno non patrimoniale, vi e’ l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilita’, contrattuale od extracontrattuale. Ha altresi’ specificato che interessi di natura non patrimoniale meritevoli di tutela possono essere individuati nell’ambito dei cosiddetti contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario (cfr. Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972. par. 4.1. e seg.).
Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali con riferimento alla natura contrattuale della responsabilita’.
5.- In accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia con completa e logica motivazione e uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione.
Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi. Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo, e rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 22 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010
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In tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. (Fattispecie di ritardo diagnostico di un carcinoma mammario, nella quale l’imputato, specialista oncologo e direttore di un centro di prevenzione oncologica, sei mesi dopo aver sottoposto la paziente ad un esame ecografico che aveva evidenziato multiple e millimetriche formazioni cistiche, senza focalità sospette in senso eteroformativo, si era rifiutato di sottoporre nuovamente a visita e a mammografia la donna che gli aveva rappresentato il persistere di sintomatologia dolorosa).
Tribunale Milano sez. I, 23/08/2016: responsabilità del radiologo per omessa diagnosi tumorale
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L’assenza di una diagnosi di metastasi in atto non autorizza a presumere che le stesse fossero in realtà già presenti; al contrario, avrebbe dovuto indurre a escluderne la presenza ed a ritenere che le stesse si fossero solo successivamente sviluppate e diffuse proprio a causa del ritardo nella formulazione della diagnosi; pertanto sussiste la responsabilità professionale del medico ginecologo per aver colposamente omesso di diagnosticare la presenza di un carcinoma al seno, avendo incredibilmente scambiato il nodulo, individuato alla palpazione dalla stessa paziente, per una costola.
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© avvocaticollegati.it
3 Comments
Ho subito il ritardo della diagnosi del tumore alla mammella perché il medico non mi ha prescritto ecografia e mammografia e il nodulo da 1 massimo 2 cm si è ingrandito a più di 6 cm curandomi per 2 mesi con un integratore. Questo mi ha causato l inoperabilita immediata e cure chemioterapiche per circa 6 mesi, oltre al coinvolgimento ascellare della malattia e la prospettiva di una mastectomia.
Cara Raffaela, la ringraziamo per averci esposto il suo caso.
Contiamo di dimostrare che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato conseguenze, o conseguenze più gravi di quelle occorse, al fine di farle ottenere il risarcimento di tutti i danni che ha subito.
Cara Raffaela, la ringraziamo per averci esposto il suo caso. Contiamo di dimostrare che una diagnosi tempestiva avrebbe evitato conseguenze, o conseguenze più gravi di quelle occorse, al fine di farle ottenere il risarcimento di tutti i danni che ha subito.