
Chi chiamare in caso di malasanità? Studio Legale Barsotti
01/02/2024
Avvocati per Risarcimento da Malasanità per Operazione Chirurgica
02/02/2024Con questo articolo parliamo di casi di malasanità per errori medici nel trattamento di patologie dell'utero, tra cui i tumori.
Una diagnosi errata o tardiva di tumore dell'utero per errori medici può causare gravi peggioramenti di salute per la paziente o addirittura la sua morte.
In caso di errori medici da cui sono derivate gravi lesioni o la morte della paziente, si può chiedere un risarcimento tramite il nostro gruppo di avvocati e medici legali.
Continua a leggere per saperne di più su casi di malasanità nel trattamento di patologie dell'utero e di come puoi ottenere il risarcimento dei danni subiti tramite avvocati e medici legali con esperienza nel settore della malasanità dal 2004.
- L’utero: in cosa Consiste e quali sono le Patologie
- Possibili Errori Medici nella cura dell'Utero
- Un caso di Risarcimento per Tardiva Diagnosi di Tumore all'Utero
- Avvocati per Risarcimento da Malasanità nella cura dell'Utero
- Il caso: il medico omette di refertare un esame
- I primi due gradi di giudizio
- La paziente ricorre alla Corte di Cassazione
- La Corte di Cassazione da ragione alla paziente
- Avvocato per danni da omessa o tardiva diagnosi di tumore
- Altri Articoli e Video su Casi di Malasanità Ginecologica
L’utero: in cosa Consiste e quali sono le Patologie
L’utero è uno degli organi più importanti del sistema riproduttivo femminile. Ha un ruolo fondamentale nella fertilità, nella gravidanza e nel ciclo mestruale.
Ma, come ogni organo, può essere colpito da patologie, alcune delle quali anche gravi.
Quando la diagnosi è tardiva o la cura è inadeguata, le conseguenze possono essere molto serie per la salute della donna. In alcuni casi, un errore medico può portare a danni permanenti o addirittura alla morte della paziente.
Cos’è l’utero
L’utero è un organo muscolare cavo, a forma di pera, situato nella pelvi femminile. Si divide in tre parti principali: fondo, corpo e cervice uterina. Durante il ciclo mestruale, l’endometrio (la mucosa interna dell’utero) si ispessisce in previsione di una possibile gravidanza. In caso di concepimento, l’utero accoglie l’embrione e ne permette lo sviluppo. Se invece non avviene una fecondazione, l’endometrio si sfalda e viene espulso durante la mestruazione.
Le patologie più frequenti dell’utero
Tra le principali malattie che colpiscono l’utero, troviamo:
- Fibromi uterini: tumori benigni della parete muscolare dell’utero. Possono causare dolori, sanguinamenti anomali e problemi di fertilità.
- Endometriosi: condizione in cui tessuto simile all’endometrio cresce fuori dall’utero, causando dolori pelvici cronici e, talvolta, infertilità.
- Adenomiosi: simile all’endometriosi, ma il tessuto endometriale si infiltra nella parete muscolare dell’utero.
Polipi endometriali: escrescenze benigne dell’endometrio che possono causare sanguinamenti anomali.
- Iperplasia endometriale: ispessimento anomalo dell’endometrio, a volte precursore del cancro.
- Carcinoma dell’endometrio: tumore maligno dell’utero, più frequente dopo la menopausa.
- Prolasso uterino: discesa dell’utero verso la vagina, dovuta al cedimento dei muscoli pelvici.
Diagnosi e trattamenti
Le principali metodologie diagnostiche comprendono:
- Visita ginecologica ed ecografia transvaginale
- Isteroscopia diagnostica
- Risonanza magnetica pelvica
- Biopsia endometriale (in caso di sospetti di neoplasie)
I trattamenti variano dalla terapia farmacologica (ormonale, antinfiammatoria, antidolorifica) fino all’intervento chirurgico, che può includere:
- Miomectomia (rimozione dei fibromi)
- Ablazione dell’endometrio
- Isterectomia (asportazione totale o parziale dell’utero)
- Chirurgia laparoscopica o isteroscopica minimamente invasiva
Possibili Errori Medici nella cura dell'Utero
Purtroppo, nei casi legati alla salute dell’utero, non sono rari gli episodi di malasanità.
Gli errori più frequenti includono:
- Diagnosi tardiva di tumori o endometriosi, con conseguente progressione della malattia.
Interpretazione errata di esami ecografici o biopsie, che può ritardare cure salvavita.
- Complicazioni intraoperatorie durante interventi chirurgici (ad esempio: lesioni a vescica, intestino, ureteri).
- Gestione inadeguata del post-operatorio, con rischio di infezioni o emorragie non trattate tempestivamente.
- Rimozione ingiustificata dell’utero, soprattutto in donne giovani, senza avere tentato alternative terapeutiche.
- Cure ormonali inappropriate in caso di patologie endometriali, con rischi cardiovascolari o oncologici.
In alcuni casi estremi, l’errore medico può portare alla sterilità irreversibile, a danni permanenti degli organi interni, o persino al decesso della paziente.
In tutti i casi in cui una paziente riporta lesioni per errori medici nella diagnosi o cura di patologie dell'utero, sussiste il diritto ad un risarcimento.
Quando una paziente riporta gravi lesioni o addirittura il decesso, anche i suoi familiari possono ottenere un risarcimento.
Un caso di Risarcimento per Tardiva Diagnosi di Tumore all'Utero
Riportiamo l'Ordinanza N.34427/2023 con cui la Corte di Cassazione sez. III Civ. ha trattato un caso di risarcimento danni per tardiva diagnosi di tumore all'utero.
Una paziente era stata ricoverata presso una struttura medica, in seguito a un riscontro ambulatoriale di ispessimento endometriale patologico, con polipo cervicale, ed il medico aveva optato per un'isteroscopia diagnostico operativa, con asportazione del polipo e successiva individuazione, attraverso l'introduzione di un isteroscopio, di un mioma.
Durante le operazioni, tuttavia, si era verificata una perforazione nella parete destra dell'utero per riparare la quale si era effettuata una video-laparoscopia con sutura, ma nel referto di dimissioni non era stato indicato l'ispessimento patologico dell'endometrio.
Dopodiché il medico l'aveva successivamente visitata per un controllo senza dare ulteriori indicazioni diagnostico terapeutiche.
Trascorso del tempo, avendo perdite ematiche dai genitali, la donna si era sottoposta a visita ginecologica in occasione della quale era stata indirizzata presso l’ambulatorio di isteroscopia di altra struttura medica, da cui era risultato un piccolo polipo, in uno a cavità uterina interessata da vegetazioni biancastre con vasi atipici, con conseguenti plurime biopsie da cui risultava un adenocarcinoma endometriale.
La donna veniva quindi operata mediante isteroannessiectomia laparoscopica con asportazione totale del colletto vaginale, linfoadenectomia e washing peritoneale, avendo l'esame citologico evidenziato cellule neoplastiche confermando l'adenocarcinoma endometriale in stadio avanzato IIIA, che aveva reso necessaria terapia coadiuvante consistente in chemioterapia, radioterapia, brachiterapia.
La paziente agiva quindi in giudizio perché, considerando lo scarto temporale riferito già alla diagnosi dell'iniziale ricovero, doveva ritenersi che vi era stato un ritardo diagnostico aggravato dalla perforazione che aveva permesso il passaggio di cellule endvometriali già patologiche, con l'effetto di rendere necessarie le menzionate terapie invasive che, a loro volta, avevano determinato ripercussioni invalidanti, rappresentate da: astenia, neuropatia ai piedi, assottigliamento dei capelli, fenomeni flogistici cronici a carico della mucosa rettale, trombosi della vena iliaca interna sinistra, vaginite cronica con preclusione dell'attività sessuale, ansia cronica.
ln primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello di Milano, secondo cui, in particolare, non era stato dimostrato il nesso causale tra il rilevato ritardo diagnostico, e dunque terapeutico, e le conseguenze iatrogene derivate.
In particolare, il giudice di secondo grado aveva osservato come dalle perizie officiose effettuate fosse risultato che: - nel (Omissis) la paziente era affetta da neoplasia dell'utero, di grado 2, mentre nel maggio (Omissis) il carcinoma era di stadio IIIA; - non era risultato che nel (Omissis) la malattia fosse al primo stadio, e anzi era emerso come non vi fossero elementi di natura tecnica per affermare quale fosse lo stadio in parola; - era altamente improbabile che la lesione iatrogena potesse aver indotto la disseminazione, posto che era stata provocata sulla parte destra dell'utero, mentre la formazione tumorale era stata localizzata in prossimità del fondo uterino, e qualora la perforazione avesse determinato un significativo passaggio di cellule si sarebbero riscontrati impianti delle stesse oltre che nell'ovaio anche nel tragitto della parete.
Ciò posto, ne conseguiva che l'inutilità terapeutica assunta come pregiudizievole avrebbe potuto materialmente imputarsi solamente se nel (Omissis) fosse risultato uno stadio IA o IB, altrimenti non potendo causalmente correlarsi il ritardo diagnostico al danno di cui si pretendeva il risarcimento.
La donna ricorre alla Corte di Cassazione prospettando in primo luogo che la Corte di appello avesse errato: - confondendo grado e stadio della malattia; - assumendo che il grado 2-3 della neoplasia, a (Omissis), fosse idoneo a escludere l'aggravamento dallo stadio I allo stadio III nel lasso temporale fino al (Omissis); - correlando la mancanza di prova del nesso causale, quale descritto, alla stessa condotta colposa del medico che non aveva proceduto ai necessari approfondimenti diagnostici.
La donna inoltre censurava la sentenza della Corte di appello di Milano poiché avrebbe acriticamente avallato le conclusioni peritali che contraddittoriamente avevano affermato la carenza di elementi tecnici per accertare lo stadio tumorale a (Omissis) che, però, era dovuta proprio al mancato completamento in specie diagnostico isteroscopico, con cui si sarebbe potuto acquisire ogni dato istologico necessario a tal fine, di cui era responsabile il medico mentre, in ogni caso, la mancanza della certezza in parola non implicava alcuna esclusione dell'opposta ipotesi, e non meno plausibili erano le opposte conclusioni del consulenti di parte attorea sul punto.
La Corte di Cassazione parte da questo presupposto: la Corte di appello conclude nel senso che le conseguenze pregiudizievoli iatrogene lamentate dalla paziente, correlate alla inutile" terapia adiuvante di tipo fortemente invasivo, avrebbero potuto affermarsi solo nel caso in cui al (Omissis) il livello della neoplasia fosse stato di stadio IA o IB, ma poiché non vi era prova certa o nemmeno probabilistica di quale fosse, nel momento del primo ricovero e delle cure del medico, lo stadio neoplastico, e atteso che la prova del nesso causale incombeva sul richiedente il ristoro, la conclusione doveva essere il rigetto.
Ebbene, per la Corte di Cassazione tale ragionamento imputa alla vittima la mancanza di una prova derivata proprio dall'assunta colpa del medico!
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale sanitaria ha affermato infatti che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova.
Questo principio di specie ne sottende uno più generale, ossia quello per cui quando la mancata prova derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive, e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, quel "deficit" rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche di quello del nesso eziologico, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale.
La Corte di Cassazione accoglie quindi i motivi di ricorso della paziente per l'intrinseca illogicità della motivazione della sentenza di appello, rinviando la causa alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, affinché riveda il caso secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
Avvocati per Risarcimento da Malasanità nella cura dell'Utero
Quando si sospetta un errore medico, è importante agire tempestivamente.
La paziente che ha subito danni per Colpa Medica nella cura dell'Utero ha 10 anni di tempo per chiedere il Risarcimento.
I familiari di una donna che è rimasta gravemente lesa o morta per tardive o errate cure all'utero, possono chiedere il Risarcimento entro il minimo termine di 5 anni.
Affidando il tuo caso di Malasanità nella cura dell'utero al nostro gruppo di avvocati otterrai un servizio completo per ottenere il risarcimento.
Affidandoti al nostro gruppo avrai infatti a disposizione avvocati e consulenti medici che ti seguiranno nella procedura per il risarcimento.
Il servizio che ti offriamo comprende:
- Analisi della documentazione clinica: avrai un parere sul tuo caso di malasanità tramite i nostri consulenti medici legali e specialisti in ginecologia con esperienza ultra ventennale.
- Perizia medico legale: se ci sono gli estremi per un risarcimento, i nostri avvocati e consulenti medici ti affiancheranno in Tribunale per la perizia medico legale.
- Tentativo di accordo in tempi rapidi: se la perizia medico legale riconosce un caso di malasanità, i nostri avvocati tenteranno di arrivare a un accordo con l'ospedale o la clinica dove sono avvenuti gli errori medici di diagnosi o trattamento di patologie uterine.
- La causa civile: solo in caso di mancato accordo, i nostri avvocati ti proporranno di procedere con una causa civile per il risarcimento danni.
avvocaticollegati.it è un network di avvocati e medici legali attivo dal 2004, ed è focalizzato nella tutela delle vittime di malasanità su tutto il territorio nazionale.
Se hai vissuto un'esperienza negativa legata alla diagnosi o al trattamento di una patologia uterina, puoi contattarci per una valutazione del tuo caso tramite il nostro Numero Verde Malasanità o la chat WhatsApp.
Il caso: il medico omette di refertare un esame
Una paziente era stata ricoverata presso una struttura medica, in seguito a un riscontro ambulatoriale di ispessimento endometriale patologico, con polipo cervicale, ed il medico aveva optato per un'isteroscopia diagnostico operativa, con asportazione del polipo e successiva individuazione, attraverso l'introduzione di un isteroscopio, di un mioma.
Durante le operazioni, tuttavia, si era verificata una perforazione nella parete destra dell'utero per riparare la quale si era effettuata una video-laparoscopia con sutura, ma nel referto di dimissioni non era stato indicato l'ispessimento patologico dell'endometrio.
Dopodiché il medico l'aveva successivamente visitata per un controllo senza dare ulteriori indicazioni diagnostico terapeutiche.
Trascorso del tempo, avendo perdite ematiche dai genitali, la donna si era sottoposta a visita ginecologica in occasione della quale era stata indirizzata presso l’ambulatorio di isteroscopia di altra struttura medica, da cui era risultato un piccolo polipo, in uno a cavità uterina interessata da vegetazioni biancastre con vasi atipici, con conseguenti plurime biopsie da cui risultava un adenocarcinoma endometriale.
La donna veniva quindi operata mediante isteroannessiectomia laparoscopica con asportazione totale del colletto vaginale, linfoadenectomia e washing peritoneale, avendo l'esame citologico evidenziato cellule neoplastiche confermando l'adenocarcinoma endometriale in stadio avanzato IIIA, che aveva reso necessaria terapia coadiuvante consistente in chemioterapia, radioterapia, brachiterapia.
La paziente agiva quindi in giudizio perché, considerando lo scarto temporale riferito già alla diagnosi dell'iniziale ricovero, doveva ritenersi che vi era stato un ritardo diagnostico aggravato dalla perforazione che aveva permesso il passaggio di cellule endvometriali già patologiche, con l'effetto di rendere necessarie le menzionate terapie invasive che, a loro volta, avevano determinato ripercussioni invalidanti, rappresentate da: astenia, neuropatia ai piedi, assottigliamento dei capelli, fenomeni flogistici cronici a carico della mucosa rettale, trombosi della vena iliaca interna sinistra, vaginite cronica con preclusione dell'attività sessuale, ansia cronica.
I primi due gradi di giudizio
ln primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello di Milano, secondo cui, in particolare, non era stato dimostrato il nesso causale tra il rilevato ritardo diagnostico, e dunque terapeutico, e le conseguenze iatrogene derivate.
In particolare, il giudice di secondo grado aveva osservato come dalle perizie officiose effettuate fosse risultato che: - nel (Omissis) la paziente era affetta da neoplasia dell'utero, di grado 2, mentre nel maggio (Omissis) il carcinoma era di stadio IIIA; - non era risultato che nel (Omissis) la malattia fosse al primo stadio, e anzi era emerso come non vi fossero elementi di natura tecnica per affermare quale fosse lo stadio in parola; - era altamente improbabile che la lesione iatrogena potesse aver indotto la disseminazione, posto che era stata provocata sulla parte destra dell'utero, mentre la formazione tumorale era stata localizzata in prossimità del fondo uterino, e qualora la perforazione avesse determinato un significativo passaggio di cellule si sarebbero riscontrati impianti delle stesse oltre che nell'ovaio anche nel tragitto della parete.
Ciò posto, ne conseguiva che l'inutilità terapeutica assunta come pregiudizievole avrebbe potuto materialmente imputarsi solamente se nel (Omissis) fosse risultato uno stadio IA o IB, altrimenti non potendo causalmente correlarsi il ritardo diagnostico al danno di cui si pretendeva il risarcimento.
La paziente ricorre alla Corte di Cassazione
La donna ricorre alla Corte di Cassazione prospettando in primo luogo che la Corte di appello avesse errato: - confondendo grado e stadio della malattia; - assumendo che il grado 2-3 della neoplasia, a (Omissis), fosse idoneo a escludere l'aggravamento dallo stadio I allo stadio III nel lasso temporale fino al (Omissis); - correlando la mancanza di prova del nesso causale, quale descritto, alla stessa condotta colposa del medico che non aveva proceduto ai necessari approfondimenti diagnostici.
La donna inoltre censurava la sentenza della Corte di appello di Milano poiché avrebbe acriticamente avallato le conclusioni peritali che contraddittoriamente avevano affermato la carenza di elementi tecnici per accertare lo stadio tumorale a (Omissis) che, però, era dovuta proprio al mancato completamento in specie diagnostico isteroscopico, con cui si sarebbe potuto acquisire ogni dato istologico necessario a tal fine, di cui era responsabile il medico mentre, in ogni caso, la mancanza della certezza in parola non implicava alcuna esclusione dell'opposta ipotesi, e non meno plausibili erano le opposte conclusioni del consulenti di parte attorea sul punto.
La Corte di Cassazione da ragione alla paziente
La Corte di Cassazione parte da questo presupposto: la Corte di appello conclude nel senso che le conseguenze pregiudizievoli iatrogene lamentate dalla paziente, correlate alla inutile" terapia adiuvante di tipo fortemente invasivo, avrebbero potuto affermarsi solo nel caso in cui al (Omissis) il livello della neoplasia fosse stato di stadio IA o IB, ma poiché non vi era prova certa o nemmeno probabilistica di quale fosse, nel momento del primo ricovero e delle cure del medico, lo stadio neoplastico, e atteso che la prova del nesso causale incombeva sul richiedente il ristoro, la conclusione doveva essere il rigetto.
Ebbene, per la Corte di Cassazione tale ragionamento imputa alla vittima la mancanza di una prova derivata proprio dall'assunta colpa del medico!
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità professionale sanitaria ha affermato infatti che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova.
Questo principio di specie ne sottende uno più generale, ossia quello per cui quando la mancata prova derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive, e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, quel "deficit" rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche di quello del nesso eziologico, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale.
La Corte di Cassazione accoglie quindi i motivi di ricorso della paziente per l'intrinseca illogicità della motivazione della sentenza di appello, rinviando la causa alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, affinché riveda il caso secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
Avvocato per danni da omessa o tardiva diagnosi di tumore
Nei casi in cui un paziente riporta un aggravamento di salute perché il medico ha omesso o ritardato di diagnosticare un tumore, o peggio ancora ha riportato il decesso, è necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in malasanità.
Un avvocato esperto in malasanità saprà infatti consigliare al paziente o ai suoi familiari come procedere perché sia accertata la colpa del medico tramite una denuncia e perché il paziente o i suoi familiari ottengano in sede civile il risarcimento di tutti i danni subiti.
Affidando il tuo caso di malasanità all’avvocato Nicola Barsotti ed agli altri avvocati del nostro gruppo, potrai avere un parere da un avvocato che si occupa di risarcimento danni da malasanità dal 2024.
Inoltre, rivolgendoti al nostro team di avvocati esperti in malasanità, avrai a disposizione anche consulenti medici legali e specialisti in oncologia che sapranno dirti se effettivamente c’è stata una omissione o un ritardo della diagnosi di tumore e che conseguenze ne sono derivate.
In particolare il tuo caso sarà valutato da uno specialista in oncologia che è la branca della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e delle cure dei tumori, il quale saprà analizzare il caso tramite la cartella clinica ed eventualmente tramite una o più visite con il paziente se ancora vivo.
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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