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09/04/2024Il medico non può essere esonerato preventivamente da responsabilità penali o civili che commetta nel corso di cure prestate al paziente.
Quindi, è nullo un patto tra paziente e medico (o ospedale o clinica privata) che preveda che in caso di errori commessi nel corso di cure mediche il medico possa essere esonerato da responsabilità.
La salute è un diritto fondamentale
L’articolo 32 della Costituzione sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Quindi il diritto al benessere psico-fisico ed al ricevimento di cure a tutela della salute è uno dei principali diritti riconosciuti dall’ordinamento italiano.
A dimostrazione dell’importanza del diritto alla salute, l’ordinamento ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale con la legge 833/1978, affinché tutti possano essere curati anche se non hanno disponibilità economiche.
La tutela della salute è norma di ordine pubblico
Visto che il diritto alla salute rientra tra quelli fondamentali riconosciuti dall’ordinamento italiano, la tutela della salute rileva come norma di ordine pubblico.
Quindi, le norme che tutelano il diritto alla salute sono definibili come norme di ordine pubblico, perché sono poste a tutela di un diritto fondamentale.
Ed in quanto tali, le norme di ordine pubblico non possono essere derogate, nemmeno per accordo tra le parti.
Infatti, l’articolo 1343 del Codice civile prevede che è nullo qualsiasi contratto quando ha una causa ritenuta illecita perché contraria all’ordine pubblico.
Ed ancora l’art. 1418 c.c. sancisce la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, ad es. per contrarietà all’ordine pubblico.
E l’art. 1354 c.c. dispone che è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria all’ordine pubblico.
Non si può derogare a norme di ordine pubblico
Per affermare che il medico non può essere preventivamente esonerato dal paziente per eventuali errori che dovessero verificarsi nel corso delle cure, ci si richiama in particolare all’art. 1229 del Codice civile.
L’articolo prevede al primo comma che è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
Prevede inoltre al secondo comma che è nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Quindi è nulla il patto con cui il paziente rinuncia a richiedere al medico, o all’ospedale o alla clinica il risarcimento per eventuali errori medici che dovessero avvenire nel corso delle cure.
Il patto di esonero preventivo dalla responsabilità per i danni conseguenti ad un paziente per l'attività imprudente, negligente o imperita svolta dal medico operante presso una struttura sanitaria deve ritenersi nullo per contrarietà all'articolo 1229 comma 2 del Codice civile.
Infatti, la tutela della salute rileva come norma di ordine pubblico e la trasgressione delle disposizioni dirette a salvaguardare il bene salute espone l'autore della violazione al risarcimento, a prescindere da qualsiasi patto preventivo di esclusione o di limitazione di responsabilità.
Ciò in quanto, nell'ambito di operatività della richiamata disposizione, vanno senz'altro ricompresi gli obblighi riguardanti la salvaguardia dell'altrui integrità fisica o morale, con la conseguenza che siffatte clausole di esonero della responsabilità per i danni alla persona debbono ritenersi invalide.
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