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30/06/2022Ti spieghiamo in cosa consiste un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis del codice di procedura civile, volto ad accertare giudizialmente se tu o un tuo familiare siete stati vittima di malasanità.
- Il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c. p. c.
- Come si scrive il ricorso
- Il quesito che il tribunale pone ai consulenti tecnici d’ufficio
- Ascolta la versione audio dell’articolo
Il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c. p. c.
Dopo che abbiamo ricevuto un cliente, che si ritiene vittima di malasanità, e dopo aver ottenuto dai nostri consulenti medici una relazione scritta che conferma la responsabilità del medico, i nostri avvocati procedono a inviare al medico e/o all’ospedale una richiesta risarcitoria.
Se il medico e/o l’ospedale non danno alcun riscontro, prima di fare una causa per veder riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, si può invitare la controparte ad una mediazione davanti ad un organismo di media-conciliazione per tentare un accordo, oppure si può direttamente introdurre davanti al Tribunale un ricorso ai sensi dell’art. 702 c. p. c..
E’ una procedura che ci consente di chiedere al Tribunale la nomina di un collegio peritale, composto almeno da un medico-legale e uno specialista, che espleteranno una perizia volta a verificare se siamo di fronte a responsabilità medico-sanitaria e, se si, in che cosa sono consistiti i danni subiti dalla vittima di malasanità e/o dai suoi familiari.
Alla perizia disposta dal Tribunale parteciperanno anche i consulenti medici delle parti, sia quelli del nostro cliente che quelli nominati dal medico e/o dall’ospedale, affinchè possano fornire pareri o formulare osservazioni al collegio peritale nominato dal Giudice.
Il vantaggio di questa procedura è di due tipi.
Intanto i tempi per ottenere la consulenza tecnica d’ufficio da parte del Tribunale sono molto più celeri rispetto a quelli di una causa ordinaria. Mediamente entro un anno si ha il deposito della perizia.
Inoltre, non si rischia una condanna alle spese. All’esito del ricorso, a prescindere che sia stata data ragione o torto al cliente, il Tribunale non emetterà alcuna decisione in merito alle spese legali e ai compensi dei consulenti tecnici delle controparti.
Una volta ottenuta la consulenza tecnica d’ufficio, qualora essa abbia dato ragione al cliente, si tenterà un accordo con le controparti.
Se non si trovasse un accordo, allora si potrà introdurre una causa ordinaria davanti al Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni, in base ad una perizia che è già stata acquisita e che verrà tenuta in considerazione dal Tribunale.
Come si scrive il ricorso
Il ricorso è un atto che può fare solo l’avvocato, previa procura scritta e sottoscritta da parte del cliente vittima di malasanità e/o dei suoi familiari.
Consiste nell’esporre per iscritto i motivi per cui il ricorrente si ritiene vittima di responsabilità medico-sanitaria, quindi nella descrizione accurata di quanto accaduto e nelle conseguenze riportate.
Se il ricorso viene fatto solo per conto della vittima, si dovrà dimostrare che tra paziente e ospedale vi è stato un rapporto (contrattuale) e, quindi, ci si potrò limitare a dimostrare che dall’operato dei sanitari è derivata una lesione alla salute.
Se si agisce anche o solo per conto dei suoi familiari, dovendo questi ultimi agire per responsabilità (questa volta) extracontrattuale dell’ospedale, si dovrà dimostrare anche in che cosa è consistita la specifica responsabilità del medico da cui è derivata la morte o la grave invalidità del congiunto.
Al ricorso dovranno essere allegate anche tutte le prove documentali del caso, ossia la cartella clinica e le consulenze medico-legali dei nostri medici, da cui si potranno evincere le motivazioni tecniche a sostegno del cliente.
Il ricorso verrà poi depositato dall’avvocato in Tribunale e, quando il Giudice avrà fissato la prima udienza, si provvederà a notificare il ricorso e l’avviso di fissazione dell’udienza alle controparti.
Queste ultime avranno diritto di presentare a loro volta delle comparse, ossia scritti difensivi con cui contesteranno il caso di malasanità o la quantificazione dei danni.
Infine, all’udienza il Giudice nominerà il collegio peritale e, quando i consulenti tecnici d’ufficio avranno accettato l’incarico, fisserà un termine affinchè depositino una relazione finale.
Il quesito che il tribunale pone ai consulenti tecnici d’ufficio
Abbiamo detto che il ricorso è volto a richiedere al Tribunale la nomina di un collegio peritale che dovrà valutare il caso di malasanità, affinchè vangano individuate le responsabilità del medico e i danni subiti dal paziente.
Per questo motivo il Giudice è solito chiedere ai propri consulenti una risposta alle seguenti domande, come da formula di cui riportiamo un fac simile.
Esaminati gli atti e i documenti di causa, e visitato il danneggiato (se trattasi di soggetto non deceduto), esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente, Voglia, il nominato Consulente Tecnico d’Ufficio:
Fornire un inquadramento nosologico generale della patologia da cui era affetto l’attore al momento della prestazione sanitaria, in relazione alle sue possibili cause, alle procedure diagnostiche, alle terapie elettive ed agli esiti statisticamente prevedibili;
- Descrivere il trattamento sanitario cui fu sottoposto il paziente, specificando se, in relazione alle condizioni del medesimo, esso fosse indicato avuto riguardo alle leges artis, specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all’epoca dello stesso e linee guida accreditate dalla comunità scientifica (linee guida che dovranno essere allegate alla relazione, con specificazione dell’epoca della loro diffusione e dell’organismo autore della loro emanazione / accreditamento), e se potesse considerarsi routinario ovvero come di difficile esecuzione;
- Verificare se il trattamento sanitario a cui fu sottoposto il paziente (nonché la terapia post operatoria) risulti eseguito con adeguata perizia, avuto riguardo alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all’epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica (linee guida che dovranno essere allegate alla relazione, con specificazione dell’epoca della loro diffusione e dell’organismo autore della loro emanazione / accreditamento);
- Dichiarare se sussista relazione eziologica, sulla base di esplicitate leggi scientifiche / statistiche di copertura, tra l’evento lesivo e la condotta (commissiva od omissiva) dei sanitari. In caso di condotta omissiva, specifichi il CTU se, ipotizzando come eseguita la condotta doverosa omessa, l’evento lesivo non si sarebbe verificato;
- Specificare altresì, in relazione alle prospettazioni dei convenuti, ovvero alle evidenze acquisite dal CTU, se sussistano fattori causali alternativi (anteriori, concomitanti o successivi), inseriti nella sequenza logico-temporale di riferimento, che siano idonei ad interrompere in concreto il nesso causale tra condotta dei sanitari ed evento lesivo, ovvero a spiegare efficacia eziologica concorrente;
- Indicare se l’evento lesivo abbia cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e, in caso positivo, indicare la durata del periodo nel quale lo stesso non è stato in grado di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative, vale a dire la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, precisandone, in tale ultimo caso, la percentuale (tenendo presente che deve qui intendersi l’invalidità eventualmente scaturita dall’evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata da una corretta esecuzione della prestazione);
- Indicare se a seguito dell’evento lesivo si sia verificata una compromissione permanente della integrità psicofisica del soggetto e/o degli aspetti dinamico relazionali come allegati (con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell’aspetto estetico, della capacità sociale, delle consueta attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago), precisandone l’incidenza percentuale e specificando i baremes medico legali di riferimento adottati, indicando il danno permanente che comunque sarebbe derivato al paziente dalla patologia iniziale ed il danno complessivo derivato allo stesso in conseguenza dell’evento lesivo;
- Ove sussista danno fisiognomico, descrivere dettagliatamente ed allegare fotografie recenti del danneggiato, indicando in quale percentuale ha inciso nella quantificazione complessiva del grado di invalidità permanente;
- Verificare la congruità e pertinenza delle spese mediche e/o di assistenza (generica e/o specifica) documentate, indicando anche quelle preventivamente da sostenere;
- Specificare se l’invalidità (temporanea e/o permanente) riportata dal danneggiato (abbia inciso e/o) incida sulla capacità lavorativa specifica [indicare la attività lavorativa concretamente indicata dal soggetto], ovvero se lo svolgimento di tale attività gli (sia stato e/o gli) sia precluso, in tutto o in parte (in quest’ultimo caso, indicando in quale percentuale rispetto alla situazione antecedente al sinistro), indicando altresì se al danneggiato siano preclusi altri lavori dello stesso tipo (o comunque consoni alla sua esperienza lavorativa e scolarizzazione);
- (EVENTUALE) Precisare se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie, interventi o protesi, indicandone in tal caso costo, natura e difficoltà; in caso positivo stabilire la eventuale riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
- (EVENTUALE) Accertare se i trattamenti medici posti in essere abbiano pregiudicato la possibilità di conseguire per il paziente un risultato utile consistente in una più lunga aspettativa di vita o in maggiori chances di guarigione, o comunque una migliore qualità della vita;
- (EVENTUALE) Verificare se il modulo di “consenso informato” sottoscritto dal paziente: a) contenga un’informazione chiara, dettagliata e completa circa le caratteristiche, la tecnica di esecuzione, gli esiti prevedibili ed i rischi dell’intervento in questione; b) prospetti le (eventuali) alternative terapeutiche (contemplate dalle linee guida accreditate), specificando quali diversi reliquati le stesse avrebbero determinato sull’integrità psicofisica del paziente (anche in termini di invalidità temporanea).
- (EVENTUALE) In caso di riscontro della concorrente responsabilità sanitaria di più soggetti, graduare in misura percentuale l’apporto eziologico di ciascuno di essi;
Ascolta la versione audio dell’articolo
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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