Le varie Procure della Repubblica iniziano hanno iniziato a notificare i primi avvisi di indagine a soggetti che, durante la quarantena a cui erano sottoposti per positività al Covid, sono stati fermati dalle forse dell’ordine all’esterno della loro abitazione.
Vediamo di cosa si può essere accusati e come difenderci!
Il mancato rispetto della quarantena costituisce reato
Se le forze dell’ordine ti hanno trovato fuori dall’abitazione nonostante la quarantena, ti avranno sicuramente identificato e avranno fatto un verbale da inviare alla Procura della Repubblica.
Infatti, se ti sei allontanato da casa hai commesso il reato previsto e punito dall’art. 260 del Regio Decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall’art. 4 comma 6 del Decreto Legge n. 19 del 2020.
La norma prevede che <<chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000>>.
Peraltro, la norma prevede che “se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata”.
Quindi, una volta che il Pubblico Ministero avrà ricevuto la notizia di reato da parte delle forze dell’ordine, aprirà un procedimento penale nei tuoi confronti.
In alcuni casi il tuo allontanamento può essere giustificato
Abbiamo detto che l’allontanamento da casa in periodo di quarantena costituisce reato, ma in alcuni caso riteniamo che ci si possa difendere ed andare assolti.
Ci sono casi in cui sei giustificato, perché il codice penale prevede delle “cause di giustificazione”, dette anche “scriminanti”, che escludono l’antigiuridicità del fatto e quindi la sua punibilità.
Le cause di giustificazione sono: la difesa legittima (art. 52 c. p.), il consenso dell’avente diritto (art. 50 c. p.), l’esercizio del diritto o l’adempimento del dovere (art. 51 c. p.), l’uso legittimo di armi (art. 53 c. p.) e lo stato di necessità (art. 54).
Visto che parliamo del caso di allontanamento di casa nonostante la quarantena, ci limitiamo a riportare una causa di giustificazione applicabile a tale fattispecie.
Lo stato di necessità
Mettiamo il caso che la tua abitazione stesse andando a fuoco: eri veramente costretto a non uscire per rispettare la quarantena? E’ da rispondere certamente no!
O ancora, la casa del tuo vicino va a fuoco e esci per andare a soccorrere gli occupanti: possono punirti perché sei uscito dalla tua abitazione? No!
Infatti, l’art. 54 del codice penale prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
La causa di giustificazione è valida che se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.
Potrebbe essere il caso in cui qualcuno ti minaccia di andartene di casa, ad esempio il coniuge, durante un litigio, ti minaccia con un coltello e sei costretto ad uscire!
Come si svolge il procedimento penale
Abbiamo parlato del caso in cui ti sei allontanato da casa per stato di necessità.
Ebbene, in questo caso potrai giustificarti con le forze dell’ordine o il Pubblico Ministero e il procedimento verrà probabilmente archiviato.
Se così non fosse potrai sempre difenderti davanti al Giudice per sostenere che hai agito “in buona fede”, e se il Giudice riterrà che ciò sia provato, andrai assolto.
Diversamente, cosa succede se non avevi alcuna giustificazione per uscire di casa?
In questo caso è probabile che il Pubblico Ministero chieda al Giudice per le Indagini Preliminari (detto GIP) che emetta nei tuoi confronti un decreto penale di condanna, ossia un provvedimento con cui vieni condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Ma in questo caso avrai 15 giorni di tempo da quando ti è stato notificato il decreto penale di condanna per opporti e chiedere in alternativa: di fare un processo in cui difenderti; di accedere ad un rito abbreviato; di patteggiare; di essere messo alla prova; di proporre oblazione.
Le stesse scelte processuali potrai sempre farle qualora, anziché procedere tramite decreto penale di condanna, il Pubblico Ministero decida di citarti direttamente a giudizio davanti al Tribunale.
La scelta migliore
Ogni caso ha una sua storia particolare, per cui non possiamo darti un consiglio se non dopo aver parlato di persona del tuo caso.
Possiamo solo dirti che, se non ti opponi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notifica, dovrai pagare la pena pecuniarie che ti è stata inflitta, a meno che con il decreto non ti sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Inoltre, se nel termine di due anni dalla commissione del fatto non commetterai altri reati della stessa indole, il reato sarà da considerarsi estinto.
Ma devi sapere che il decreto penale di condanna che non è stato opposto verrà iscritto nel casellario giudiziale e potrà essere valutato come precedente penale in caso di successiva condanna!
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