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26/10/2023Quando un paziente rimane vittima di malasanità, il comportamento tenuto dal personale medico-sanitario è definibile come colposo, ossia dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia tenuta nel corso dell’attività espletata.
Con questo articolo andiamo a definire le varie condotte mediche da cui può derivare una ipotesi di reato di lesione colposa (l’art. 590 c. p.) o omicidio colposo (art. 589 c. p.), invitando chi ritiene di essere stato vittima di malasanità a contattarci per una valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici legali ed una possibile azione risarcitoria tramite i nostri avvocati.
Indice
- Cosa di intende per colpa medico-sanitaria
- La condotta medico-sanitaria negligente
- La condotta medico-sanitaria imprudente
- La condotta medico-sanitaria imperita
- La prevedibilità ed evitabilità della lesione o del decesso del paziente
- Il rispetto delle linee guida medico-sanitarie
- I principi della Corte di Cassazione sulla colpa penale medico-sanitaria
- Affidati ai nostri avvocati e consulenti medici legali se sei vittima di malasanità
Cosa di intende per colpa medico-sanitaria
L’art. 43 c. p. individua due elementi psicologici del reato, quello doloso o intenzionale, che si verifica quando il soggetto intende commettere il reato (ciò di cui non ci occupiamo in questo articolo), e quello colposo o contro l’intenzione.
In base alla norma suddetta, possiamo dire che il reato di lesione o di omicidio colposo commesso dal personale medico-sanitario si verifica quando la lesione o il decesso del paziente si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Quando il fatto deriva da negligenza, imprudenza o imperizia, la colpa è detta “generica”, mentre quando deriva dalla violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è detta “specifica”.
Quindi, escluso che vi sia stata l’intenzione di arrecare danno al paziente, il personale medico-sanitario risponderà per colpa generica quando ha agito con negligenza o imprudenza o imperizia, e, con colpa specifica, quando risulterà che ha violato disposizioni impartite da leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Il principio per cui si verrà condannati per colpa, deriva dal fatto che, ove si fosse stati diligenti o prudenti o periti e/o si fossero seguite le disposizioni del caso, la lesione o il decesso del paziente poteva essere prevista ed evitata.
Nell’ambito penale la condanna del personale medico-sanitario potrà avvenire solo quando risulterà accertata la colpa “al di là di ogni ragionevole dubbio”, a differenza dell’ambito civile in cui sarà sufficiente dimostrare che la lesione o il decesso del paziente è derivata “più probabilmente che non” da colpa medica.
La condotta medico-sanitaria negligente
La professione medica è uno dei pilastri fondamentali della società in quanto si occupa di preservare la salute e il benessere delle persone. Tuttavia, per fortuna raramente, possono verificarsi casi di negligenza medica, una condotta colposa che può comportare gravi conseguenze per i pazienti.
Per negligenza si intende comunemente la cura attenta e scrupolosa nell’esecuzione di una attività, quindi nell’osservanza delle norme tecniche e di correttezza, in relazione alla natura del lavoro e all’interesse di chi lo ha commissionato.
La negligenza medica può essere definita come una violazione degli standard professionali da parte di un operatore sanitario nella diagnosi, nella cura o nella gestione di un paziente.
Nel settore medico gli standard consistono nel rispetto della buona pratica medica definita per ogni singola branca della medicina: dalla letteratura scientifica, da linee guida, da protocolli o raccomandazioni etc..
La condotta colposa può essere attiva (il fare) o omissiva (il non fare) e può includere errori diagnostici, errori nella fase pre-intra-post operatoria, nella prescrizione di farmaci, nel monitoraggio dei pazienti (c. d. follow up), o nella mancata corretta informazione del paziente e quindi nella mancanza di consenso informato etc..
Errori diagnostici possono portare a ritardi nei trattamenti, consentendo così alla malattia di progredire e peggiorare le condizioni del paziente. Gli errori chirurgici possono causare danni permanenti o, nel peggiore dei casi, la morte.
Inoltre, la prescrizione errata di farmaci o il mancato monitoraggio dei pazienti può portare a reazioni avverse e complicazioni che potrebbero essere state evitate con una migliore attenzione medica.
La condotta medico-sanitaria imprudente
La mancanza di prudenza consiste nella condotta di chi agisce colposamente in modo da mettere in pericolo sé stesso o altri, o comunque non valuta sufficientemente le possibili conseguenze dannose della propria condotta.
Nel settore della responsabilità penale medico-sanitaria, si può dire che l'imprudenza si caratterizza come condotta che non si adatti alle specifiche circostanze del caso che riguarda il paziente ed a quelle cautele che l'ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell'incolumità e degli interessi del paziente.
Tale forma di imprudenza si ravvisa talvolta nella omessa vigilanza di pazienti fragili in ospedale, cliniche o RSA, allorchè il paziente cade dal letto o la sedia perché non adeguatamente protetto, o allorchè rimane vittima di polmonite ab ingestis perché non adeguatamente nutrito o perché, ultimo esempio, non si tengono sotto controllo pazienti psichiatrici che potrebbero tentare il suicidio o atti autolesionistici per mancata vigilanza degli stessi e/o dei luoghi in cui si trovano.
La condotta medico-sanitaria imperita
La condotta imperita del personale medico-sanitario può essere definita come mancanza di esperienza o abilità nella cura di un determinato paziente.
Si tratta dell’unico caso per cui, ai sensi dell’art. 590 sexies comma 2 c. p., che disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito medico-sanitario, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Risponde ad esempio di omicidio colposo per imperizia il medico che diagnostica una malattia omettendo di valutare adeguatamente l'esito degli esami cui il paziente è stato sottoposto e la sintomatologia da questi accusata, dimettendo il paziente senza un approfondimento che possa far emergere una diversa e più grave diagnosi.
La prevedibilità ed evitabilità della lesione o del decesso del paziente
Per verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo al personale medico-sanitario, occorre accertare la prevedibilità dell'evento lesivo o fatale per il paziente, poichè non può essere addebitato all'agente modello (l'homo ejusdem professionis et condicionis) di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere, finendosi, diversamente opinando, con il costruire una forma di responsabilità oggettiva (così si esprimeva la Corte di Cassazione Penale Sezione IV, con la sentenza n. 4675/2007).
La verifica in ordine alla prevedibilità dell'evento impone al giudice il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva (od omissiva), avendo presente il cosiddetto modello d'agente, ossia il modello del medico-sanitario che svolge paradigmaticamente la specifica attività.
E la verifica in merito alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso verrà fatta dal giudice “ex ante”, cioè si dovrà valutare se all’epoca dei fatti il medico-sanitario poteva avere a disposizione le competenze e gli strumenti idonei a prevedere ed evitare che il paziente, a causa delle cure cui era sottiposto, subisse lesioni o il decesso.
Il rispetto delle linee guida medico-sanitarie
La Legge Gelli – Bianco n. 24/2017 prevede all’art. 5 che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.
L’art. 5 aggiunge che, in mancanza di raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
In base a tale disposizione, da coordinare con l’art. 590 sexies c. p. sopra citato:
- il medico che rispetta le linee guida non può essere punti per colpa dovuta ad imperizia, purchè le raccomandazioni previste risultino adeguate a provvedere alle specifiche esigenze terapeutiche sussistenti nel caso concreto;
- in caso di mancato rispetto delle linee guida, anche i fatti causati da imperizia che non integri un'ipotesi di colpa grave possono avere rilevanza penale.
I principi della Corte di Cassazione sulla colpa penale medico-sanitaria
A conclusioni di questo articolo tiriamo le somme sulla colpa medico-sanitaria nel caso di lesioni o decesso di un paziente.
A tal proposito è opportuno richiamarci alla sentenza n. 8770/2018 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha stabilito i seguenti principi:
- nel caso in cui le raccomandazioni contenute nelle linee guida non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, il medico ha il diritto-dovere di discostarsene;
- la causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c. p. opera solo nel caso in cui il medico abbia seguito linee guida adeguate al caso concreto e versi in colpa lieve da imperizia;
- la causa di non punibilità prevista dall’art. 590 sexies c. p., non opera comunque in caso di imprudenza o negligenza, né quando il medico non abbia per nulla seguito le raccomandazioni; né quando le raccomandazioni siano state seguite dal medico in modo inadeguato; né in caso di colpa grave da imperizia nella fase esecutiva delle raccomandazioni.
Affidati ai nostri avvocati e consulenti medici legali se sei vittima di malasanità
Con questo articolo abbiamo inquadrato il tema della responsabilità penale colposa del medico o operatore sanitario, dalla quale siano derivate lesioni o decesso del paziente.
Se tu o un tuo familiare avete subito un caso di malasanità, i nostri avvocati penalisti sono a disposizione per valutare il caso con i nostri consulenti medici ed assisterti nel processo penale a carico del medico ritenuto penalmente responsabile, al fine di costituirci parte civile e richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
In alternativa alla costituzione di parte civile, i nostri avvocati e consulenti medici legali potranno difenderti in una causa civile per risarcimento danni contro il medico e la struttura sanitaria in cui si sono svolti i fatti.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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