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04/04/2025Tra le patologie più diffuse in Italia c’è quella relativa ai calcoli renali, che normalmente non richiede particolari abilità mediche nel relativo trattamento.
Eppure, si sono verificati gravi casi di malasanità anche nella diagnosi e cura dei calcoli renali, con conseguenti ripercussioni negative per il paziente, talvolta addirittura deceduto.
Un caso di decesso di paziente per complicanze nel trattamento chirurgico dei calcoli renali è stato deciso recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza sotto riportata.
Nei casi di malasanità per errori medici nel trattamento dei calcoli renali, il paziente che ha riportato lesioni può chiedere il risarcimento, così come possono chiederlo i familiari di pazienti rimasti gravemente lesi o addirittura morti.
Continua a leggere questo articolo per saperne di più sui casi di malasanità per errori medici nella cura dei calcoli ai reni e come puoi ottenere il risarcimento con il nostro gruppo di avvocati e medici legali.
- Calcoli Renali: in cosa consistono e quali sono i sintomi
- Come possono essere trattati i Calcoli Renali
- Possibili Errori Medici nella Diagnosi e Cura dei Calcoli Renali
- Il Risarcimento per Errato trattamento di Calcoli Renali
- Un Caso Giudiziario di Malasanità nel trattamento dei Calcoli Renali
- Altri casi di Errori Medici di Diagnosi o Trattamento di Malattie
Calcoli Renali: in cosa consistono e quali sono i sintomi
In cosa consistono i Calcoli Renali
I calcoli renali sono piccole formazioni dure composte da sali minerali e acidi che si accumulano nei reni.
Possono causare dolori intensi e complicazioni serie se non diagnosticati o trattati correttamente.
I calcoli renali, noti anche come nefrolitiasi, si formano quando le sostanze presenti nell'urina diventano troppo concentrate e cristallizzano.
Questi piccoli sassolini possono variare in dimensioni, da pochi millimetri a diversi centimetri.
Quali sono i sintomi dei Calcoli Renali
I sintomi più comuni dei calcoli renali includono:
• Dolore intenso al fianco o alla schiena
• Dolore durante la minzione
• Urina torbida o con sangue
• Nausea e vomito
• Febbre e brividi in caso di infezione associata
La presenza di questi sintomi richiede una rapida valutazione medica.
Nel caso di errata o tardiva diagnosi di calcoli renali da parte dei medici il paziente può essere vittima di malasanità e può chiedere un risarcimento.
Come possono essere trattati i Calcoli Renali
I trattamenti dei calcoli renali variano a seconda delle dimensioni e della posizione dei calcoli:
• Idratazione e antidolorifici: per calcoli piccoli, è sufficiente idratarsi e assumere analgesici.
• Litotrissia extracorporea: onde d'urto utilizzate per frammentare i calcoli, facilitandone l'espulsione.
• Chirurgia endoscopica o tradizionale: necessaria per rimuovere calcoli più grandi o che non si riescono ad espellere naturalmente.
I primi due tipi di trattamento non sono invasivi e raramente possono portare a complicazioni per il paziente.
Nel caso di trattamento chirurgico dei calcoli renali, invece, si è di fronte ad una operazione che può presentare rischi per imprudenza, negligenza o imperizia nella sua esecuzione da parte del personale medico.
Quando un paziente riporta un peggioramento della salute o addirittura la morte per errori medici nel trattamento chirurgico dei calcoli renali si è di fronte a uno dei vari casi di malasanità per cui si ha diritto al risarcimento.
Possibili Errori Medici nella Diagnosi e Cura dei Calcoli Renali
Gli errori medici nella gestione dei calcoli renali possono avere conseguenze gravi per il paziente.
Tra le principali complicanze nella diagnosi e cura dei calcoli renali si annoverano:
• Mancata diagnosi o diagnosi tardiva
• Errori nella scelta del trattamento più adeguato
• Errori chirurgici durante la rimozione dei calcoli
• Mancato riconoscimento di complicazioni post-intervento, come infezioni o lesioni renali
Questi errori possono portare a danni permanenti, perdita della funzionalità renale e complicazioni che richiedono ulteriori interventi.
Le conseguenze degli Errori Medici per il Paziente
Il paziente vittima di errori medici nella diagnosi o cura dei calcoli renali può riportare le seguenti conseguente:
• Dolori cronici persistenti
• Insufficienza renale
• Infezioni ricorrenti
• Necessità di dialisi o trapianto renale nei casi più gravi
• Decesso
Il Risarcimento per Errato trattamento di Calcoli Renali
Se si sospetta un errore medico nella diagnosi o nel trattamento dei calcoli renali, è possibile richiedere un risarcimento del danno.
Per richiedere il risarcimento puoi rivolgerti al nostro gruppo di avvocati e medici legali che si occupa di danni da malasanità dal 2004 in tutta Italia.
È utile rivolgersi a professionisti che si occupano di diritto sanitario e responsabilità medico-sanitaria per avere un servizio a 360° che copra sia l’aspetto legale che quello medico legale.
Affidandoci il tuo caso di malasanità avrai al tuo fianco avvocati e medici legali nel percorso diretto al risarcimento danni per errato trattamento dei calcoli renali.
Le fasi per giungere al risarcimento per un caso di malasanità nel trattamento dei calcoli renali sono le seguenti:
1. Parere preliminare degli avvocati sui presupposti giuridici per procedere
2. Valutazione della cartella clinica da parte dei medici legali per individuare gli errori commessi
3. Perizia medico-legale per accertare tramite Consulenti Tecnici d’Ufficio la responsabilità dei medici che hanno avuto in cura il paziente
4. Tentativo di accordo con l’ospedale o la clinica dove sono avvenuti gli errori medici
5. Causa civile in Tribunale solo come ipotesi residuale in caso di mancato accordo
Ti ricordiamo che il paziente che ha subito danni per errato trattamento di calcoli renali ha dieci anni di tempo per chiedere il risarcimento, mentre i familiari di un paziente rimasto lesionato o morto per malasanità hanno un termine di cinque anni.
Contattaci subito tramite il nostro Numero Verde Malasanità o la chat WhatsApp per un parere sul caso di malasanità che ti affligge.
Un Caso Giudiziario di Malasanità nel trattamento dei Calcoli Renali
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7946 del 25 marzo emessa dalla Sezione III Civile, ha trattato un caso di decesso di una giovane paziente a seguito di una infezione non diagnosticata prima di procedere ad un intervento chirurgico di asportazione di calcoli renali.
In primo e secondo grado i giudici di merito hanno riconosciuto la colpa medica ed hanno condannato l’azienda sanitaria al risarcimento di circa 330mila euro ai prossimi congiunti della paziente.
L’azienda sanitaria ricorreva alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello, ma la Corte di Cassazione, come da sentenza che segue, rigettava il ricorso e confermava nel merito che la paziente era morta per infezione nosocomiale nel corso dell’intervento chirurgico di asportazione di calcoli renali.
I fatti di causa.
I fatti di causa, per quanto ancora rileva davanti alla Corte di Cassazione, sono i seguenti: Sa.Ni., giovane donna di trentasette anni, venne ricoverata presso l'Ospedale Maggiore di Bologna il 14/09/2009 per una operazione programmata di asportazione di calcoli renali.
Sa.Ni. venne sottoposta all'operazione ma questa venne interrotta a seguito di verificarsi di complicanze e dopo vari tentativi terapeutici, anche d'urgenza, rimasti vani, la paziente decedette il 17/09/2009, per uno shock settico.
Il procedimento penale instaurato nei confronti dei sanitari operanti venne archiviato, su richiesta del Pubblico Ministero, dal giudice per le indagini preliminari, pur essendovi stata opposizione dei congiunti della defunta, sulla base delle due concordi perizie fatte espletare nel corso del procedimento, che esclusero profili di negligenza e (o) imperizia a carico dei sanitari.
Il coniuge della defunta Ni.Lu., la figlia allora minorenne, Giada e il fratello Sa.Da. convennero in giudizio l'AUSL di Bologna, al fine di ottenere il risarcimento dei danni. La AUSL si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il Tribunale di Bologna, espletata consulenza medico legale, disposto il richiamo del consulente di ufficio a chiarimenti e disattese le richieste di rinnovazione della consulenza e di nomina di un ausiliario, accolse la domanda e liquidò euro 329.413,00 ciascuno in favore di Ni.Lu. e della figlia Giada ed euro 54.850,00 in favore di Sa.Da.
Avverso la sentenza di primo grado propose appello la AUSL e la Corte distrettuale di Bologna, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1722 del 22/07/2022, ha rigettato l'impugnazione.
L’Azienda ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione che è stato rigettato.
Ci limitiamo a riportare le motivazioni relative all’accertamento della responsabilità medica.
L’Azienda Sanitaria ha censurato la perizia medico legale chiedendo una diversa valutazione dei fatti, prospettando che sia adottato un diverso criterio di giudizio, ossia non ex post, bensì ex ante e che l'indagine sia rinnovata in punto di accertamento del nesso causale.
Il motivo per la Corte di Cassazione presenta evidenti profili di inammissibilità, in quanto chiede la diversa valutazione dei fatti ed è, complessivamente, infondato, avendo i giudici di merito adeguatamente indagato e ricostruito i profili della colpa medica, sui quali si incentra il motivo laddove richiama gli artt. 1176, comma 2, e 1218 c.c., posto che la causa del decesso di Sa.Ni. è stata individuata nell'insufficiente raccolta dei data anamnestici prima dell'operazione, necessitata in quanto programmata, ma non d'urgenza, e nella conseguente mancata predisposizione di adeguata terapia antibiotica.
Anche a volere seguire la difesa dell'AUSL, il ragionamento controfattuale è stato correttamente operato di giudici di merito, in quanto: Sa.Ni., già in cura per infezioni alle vie urinarie e al rene, non venne sottoposta ad alcuna indagine specifica, preoperatoria, ossia lo stesso giorno dell'operazione o nei giorni immediatamente precedenti, al fine di accertare eventuali focolai di infezione.
È incontroverso che le analisi effettuate meno di un mese prima dell'operazione, ossia il 24/09/2009, avevano dimostrato la presenza di importanti focolai infettivi e, quindi, sarebbe stato necessario, alla stregua delle Linee guida applicabili in materia, elaborate a livello europeo (EAU) e nazionale, nello specifico dalla Società italiana di urologia, procedere a approfondite analisi preoperatorie al fine di determinare se l'infezione era ancora attiva, al fine di prescrivere appropriata terapia antibiotica, a più elevato dosaggio di quella che venne in concreto effettuata e per un tempo necessariamente più lungo, con prosecuzione nella fase postoperatoria. L'unico esame effettuato nella persona da operare fu quello della gonadotropina corionica umana, al fine di indagare un'eventuale gravidanza, che venne esclusa e che, comunque, ai fini dell'individuazione delle infezioni renali e alle vie urinarie non aveva alcun senso.
La Corte distrettuale ha, peraltro, fugato dubbi sulla effettiva riconoscibilità della sepsi in atto, specificando che comunque nella persona di Sa.Ni., in considerazione della sua storia clinica, dovevano essere effettuate indagini mirate, pur in assenza di sintomi quali la iperpiressia, il bruciore urinario persistente e il malessere generale.
Nella sentenza impugnata, inoltre, la Corte distrettuale si è fatta carico anche di smentire le risultanze delle indagini peritali svolte in ambito penale, posto che quelle a firma dei dottori Galliani e Trani, consulenti dell'Ufficio del Pubblico Ministero comunque addivenivano a una conclusione di parziale inadeguatezza degli esami preoperatori effettuati, in quanto nelle note integrative avevano convenuto circa l'opportunità dell'effettuazione di una urinocoltura preoperatoria, che avrebbe condotto alla prescrizione di una terapia antibiotica preventiva e facendosi carico anche di quella del consulente urologo nominato dallo stesso Pubblico Ministero, che aveva escluso profili di responsabilità penale evidenziando i giudici di merito che la conclusione scriminante era stata raggiunta senza dare adeguata risposta al tema dell'infezione urinaria recidivante e della necessità di porre in essere una terapia antibiotica preoperatoria secondo le vigenti Linee guida già sopra richiamate.
In conclusione.
Sulla base del rigetto dei motivi proposti dall’Azienda Sanitaria, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di Corte d’Appello e, quindi, che la paziente era morta per un caso di malasanità nel corso di intervento di rimozione di calcoli renali.
Infatti, i medici non avevano correttamente seguito la fase diagnostica e terapeutica che precedeva il trattamento chirurgico dei calcoli renali.
Secondo la perizia medico legale disposta nel giudizio civile, se i medici avessero agito correttamente la paziente non sarebbe morta.
È stato quindi confermato il risarcimento dei danni subiti dai familiari della paziente per perdita del rapporto parentale.
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