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16/04/2025Con questo articolo parliamo dei casi di malasanità che derivano da errori del radiologo per omesse o tardive diagnosi e di come si può richiedere il risarcimento.
Come tutti i medici, anche il medico radiologo può infatti incorrere in responsabilità per omesse o tardive diagnosi di patologie del paziente, dovuti a imprudenza, negligenza o imperizia.
Quando il paziente riporta un peggioramento della propria salute per errori del medico radiologo nella esecuzione o lettura di esami, può richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ma anche i familiari di un paziente rimasto gravemente leso o morto per errori riconducibili al medico radiologo possono ottenere un risarcimento per lesione o perdita del rapporto parentale.
Continua a leggere per saperne di più sul medico radiologo e come ottenere tramite il nostro gruppo di avvocati e medici legali il risarcimento per responsabilità del radiologo per omesse o tardive diagnosi.
Il Medico Radiologo: di cosa si occupa?
Il medico radiologo è uno specialista essenziale nel panorama della medicina moderna, dedicato alla diagnosi e al trattamento di patologie attraverso tecnologie avanzate come radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche e radiologia interventistica.
Precisamente, il radiologo interpreta immagini diagnostiche prodotte con strumenti ad alta tecnologia, collaborando con altri specialisti per definire la diagnosi più accurata possibile.
Tra le attività principali troviamo:
• Diagnosi di patologie muscoloscheletriche
• Individuazione di malattie oncologiche
• Monitoraggio delle patologie cardiache e neurologiche
• Radiologia interventistica per trattamenti minimamente invasivi.
Avendo il compito di interpretare le immagini diagnostiche, il medico radiologo assume un ruolo particolarmente importante e nello stesso tempo delicato nel contesto delle cure al paziente.
Infatti, se il medico commette errori nella interpretazione di un esame e da tale errore derivano danni per il paziente, quest’ultimo e/o i suoi familiari potranno chiedere un risarcimento.
Possibili errori del Radiologo e conseguenze per il Paziente
Nonostante la grande esperienza, anche il radiologo può incorrere in errori diagnostici o interpretativi.
Tra gli errori più comuni troviamo:
• Errori di interpretazione: mancata, errata o tardiva identificazione di una patologia.
• Errori tecnici: utilizzo improprio degli strumenti diagnostici o esposizione errata alle radiazioni.
• Comunicazione inefficace: mancata o errata trasmissione dei risultati ad altri specialisti.
Quando l’errore del radiologo si verifica per colpa dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia e derivano danni per il paziente, si è di fronte ad un caso di malasanità.
Le conseguenze di un errore del radiologo per il paziente possono essere molto serie:
• Diagnosi tardiva o mancata: può comportare l'aggravamento di malattie, soprattutto oncologiche o cardiovascolari, riducendo significativamente le probabilità di guarigione.
• Trattamenti inutili o dannosi: una diagnosi errata può portare a trattamenti medici o chirurgici non necessari e invasivi.
• Aumento del rischio di complicazioni: l'esposizione indebita a radiazioni o trattamenti non adeguati può comportare ulteriori problemi di salute.
Affidati ad un gruppo di Professionisti nel settore della Malasanità
Se si sospetta di essere stati vittima di un errore radiologico, è fondamentale rivolgersi a professionisti che conoscono il settore del risarcimento da malasanità.
Una causa per risarcimento danni da malasanità necessita dell’assistenza di almeno tre professionisti, in base alle modalità di svolgimento di una perizia medico legale dettate dalla Legge Gelli Bianco n. 24/2017.
Questa legge infatti prescrive che la perizia medico legale disposta dal giudice per accertare un caso di malasanità deve essere richiesta tramite avvocato e deve essere fatta da un collegio peritale composto da un medico legale e da un medico specializzato nella materia in causa.
Quindi, per fronteggiare il collegio peritale, è opportuno che anche chi vuole chiedere un risarcimento abbia al suo fianco, oltre ad un avvocato, due consulenti: un medico legale e uno specialista.
Affidando il tuo caso al nostro gruppo avrai a disposizione sia avvocati che consulenti medici legali e specialisti (tra cui medici radiologi) che avranno i seguenti ruoli:
1. Il ruolo dell’Avvocato: è il professionista che valuta la sussistenza dei presupposti giuridici per chiedere un risarcimento all’ospedale o alla clinica dove è avvenuto l’errore del medico radiologo (se siamo ancora in tempo, chi ha diritto al risarcimento etc…), ed è indispensabile per una mediazione, in un accertamento tecnico preventivo, una causa civile o un processo penale.
2. Il ruolo del consulente Medico Radiologo: la Legge Gelli Bianco del 2017 ha previsto che le perizie medico legali per malasanità debbano essere svolte da medici legali e medici specializzati nella materia relativa al caso concreto; quindi, un caso di malasanità per errori radiologici necessita della partecipazione alla perizia anche di un consulente di parte che sia specializzato in radiologia, che valuti la cartella clinica del paziente e individui gli errori radiologici commessi da chi ha avuto in cura il paziente.
3. Il ruolo del consulente Medico Legale: come abbiamo detto, la Legge Gelli Bianco prevede che una perizia medico legale sia svolta da uno specialista nel settore del caso concreto e da un medico legale; quest’ultimo è il medico che valuta il caso di malasanità tramite analisi della cartella clinica, affinché possa valutare le conseguenze degli errori radiologici e quantifichi le lesioni permanenti o temporanee.
I nostri professionisti valuteranno tutti gli aspetti del caso tuo o di un tuo familiare e troveranno la soluzione più giusta e rapida per chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal paziente e dai suoi familiari.
Un caso giudiziario di Errore Radiologico
Tra gli errori di medici radiologi più gravi ci possono essere quelli per omessa diagnosi di patologie tumorali, come accertato in un caso trattato dal Tribunale Civile di Milano Sezione I con sentenza del 23.8.2016 di cui riportiamo i passi salienti.
Con atto di citazione notificato il 16 maggio 2013, P. U. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Distaccata di Rho, un medico e una clinica esponendo la seguente vicenda sanitaria:
- dal 2000 al 2007 ella aveva effettuato periodici controlli ecografici della mammella bilaterale, con riscontro di “quadro displasico con caratteristiche fibrocistiche a medi nodi”;
- nel febbraio del 2009 si era sottoposta ad un esame ecografico presso l'ambulatorio, all'esito del quale il radiologo, pur avendo riscontrato la presenza di “un altro piccolo FA. del diametro di 9 mm”, aveva consigliato un controllo dopo 4 mesi;
- il 20.7.2009 il predetto radiologo, pur avendo accertato che il FAD era aumentato “con diametro massimo di 22 mm”, aveva formulato una diagnosi “non patologica” suggerendo un ulteriore controllo a distanza di altri 4 mesi;
- nel mese di novembre del 2009 nuovi controlli avevano evidenziato la presenza di una tumefazione di circa 3 cm, rendendo necessario (e particolarmente urgente) un intervento chirurgico di asportazione del nodulo;
- nei giorni immediatamente successivi l'attrice era stata sottoposta a mastectomia totale con successiva dissezione ascellare, e l'esame istologico poi effettuato aveva evidenziato la presenza di un “carcinoma duttale infiltrante della mammella” con metastasi linfonodali: l'attrice era stata poi sottoposta a quattro cicli di chemioterapia adiuvante.
Premessi tali elementi di fatto, la signora U. ha evidenziato che: il radiologo che aveva refertato gli esami del marzo e del luglio del 2009 aveva disatteso le linee guida ed aveva omesso di effettuare ulteriori quanto necessari accertamenti (in particolare, l'agoaspirazione); che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito sia di evitare la mastectomia, sia una prognosi quoad vitam più favorevole.
Ha quindi concluso chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e, segnatamente, il risarcimento del danno biologico, del danno psichico, del danno esistenziale, del danno morale, e del danno da perdita di chance di sopravvivenza.
La perizia medico legale disposta in corso di causa ha consentito di affermare quanto segue.
La progressione del tumore rappresenta il prodotto di un equilibrio tra l'aggressività delle cellule neoplastiche e la risposta dell'ospite: il volume del tumore e la velocità di crescita presentano una certa correlazione probabilistica con la sua aggressività e meta statizzazione; la dimensione del tumore rappresenta uno dei fattori prognostici più sicuri poiché, quando il diametro della neoplasia è maggiore di 1,5 cm, esiste la probabilità che il carcinoma abbia formato metastasi, mentre, per tumori con diametro inferiore a 1 cm., la prognosi è assai più fausta, con una probabilità di sopravvivenza pari al 95%.
Il fibroadenoma, al 9.3.2009, aveva un diametro di 9 mm., mentre, al 20.7.2009, appariva significativamente aumentato, con un diametro di 22 mm (classificabile come stadio T 2). Al 28.11.2009 la lesione aveva raggiunto un diametro di 3 cm. In soli 4 mesi (luglio-novembre) si è assistito ad una stadiazione che da T2 passava ad uno stadio patologico “pT3 (m) pN3a Mx V1 L1”, ovvero di un tumore molto aggressivo con indice di proliferazione elevato.
Il ritardo diagnostico ha comportato una progressione della malattia, con ricaduta negativa in termini di trattamento chirurgico.
Deve pertanto concludersi che una corretta e tempestiva diagnosi, eseguita in occasione del controllo del 20.7.2009, avrebbe consentito di intervenire tempestivamente, così evitando il progressivo aumento di dimensioni del tumore (giunto, dopo soli 4 mesi, al diametro di ben 3 cm).
Alla donna viene quindi riconosciuto un risarcimento di circa 60mila euro.
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
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