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07/10/2025
Biopsia non comunicata al Paziente e Risarcimento
16/10/2025Quando una struttura sanitaria pubblica o privata accoglie un paziente non autosufficiente per problemi psichici o fisici deve vigilare anche sulla sua incolumità.
Un paziente fragile che viene ospitato per assistenza sanitaria, infatti, deve essere anche sorvegliato affinché non possa fare male a sé stesso o altri.
Oltre ai casi di responsabilità per danni al paziente all’interno della struttura, quest’ultima risponde anche di danni subiti dal paziente fragile che è uscito dalla struttura senza controlli.
Vediamo nel prosieguo di questo articolo il caso di una anziana donna che si allontanava da una RSA ad insaputa degli inservienti e veniva ritrovata morta a poche centinaia di metri.
La Responsabilità Contrattuale della Struttura
La persona fragile che si affida o viene affidata a una struttura deve essere curata e vigilata, in cambio del pagamento di una retta o di un ticket.
Anche nel caso di assistenza prestata ad un paziente senza costi per quest’ultimo (perché esentato), rimane la responsabilità della struttura per eventuali danni subiti dal paziente ospite all’interno o all’esterno della struttura.
La responsabilità della struttura nei confronti del paziente è quindi di tipo contrattuale, ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile, secondo cui la struttura che non esegue esattamente la prestazione dovuta (sia di cura che di vigilanza) è tenuta al risarcimento del danno subito dal paziente, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.
Quando il paziente che ha subito lesioni intende chiedere un risarcimento alla struttura, pertanto, dovrà agire a titolo di responsabilità contrattuale contro essa.
Viceversa, quando il risarcimento viene chiesto dai familiari di un paziente morto o rimasto gravemente leso, per perdita o lesione del rapporto parentale, il risarcimento viene richiesto a titolo di responsabilità extracontrattuale.
A livello penale, risponderanno delle lesioni o della morte del paziente che si è fatto male i dipendenti della struttura che non hanno correttamente vigilato sul paziente.
A livello civilistico, oltre al dipendente, il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche alla struttura stessa in quanto datrice di lavoro dei dipendenti.
Il caso della Paziente Morta dopo essersi Allontanata
Come sempre, riportiamo un caso concreto di malasanità per far comprendere meglio la fattispecie giuridica di cui parliamo.
Il figlio di una anziana invalida al 100%, perché affetta da demenza senile con gravi turbe di comportamento e parkinsonismo, ricorreva al Tribunale contro la Casa di riposo in cui era ospitata, perché la madre era scomparsa e, dopo ricerche, era stata trovata, il pomeriggio del giorno successivo, a 600 metri di distanza dalla struttura, deceduta per assideramento.
Domandava, quindi, la condanna, per omissione della vigilanza e custodia, al risarcimento dei danni biologico e per perdita del rapporto parentale, iure proprio, biologico terminale e morale catastrofale, iure hereditatis, nonché patrimoniale per spese funerarie e perdita del contributo materiale familiare.
Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento per quanto di ragione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, per quanto qui ancora di utilità:
- la struttura si era impegnata, con contratto atipico di spedalità, alla cura sanitaria e salvaguardia della persona, non incidendo, l'eventuale stato d'incapacità d'intendere e volere, sulla sussistenza di tali obblighi, bensì solo sulle relative modalità;
- come ancora osservato condivisibilmente dal giudice di prime cure, le difformi clausole del regolamento della Casa di riposo non potevano escludere obblighi nascenti dalla conoscenza dello stato fisico dell'assistita, affetta in specie da Alzheimer, tanto più in quanto la permanenza durava da un anno e otto mesi;
- ne derivava la prevedibilità di condotte come quella che aveva portato alla scomparsa e poi la morte.
Contro la sentenza di appello, la Casa di Riposto ricorreva alla Corte di cassazione Civile che, con ordinanza n. 26320 del 29 settembre 2025, confermava la responsabilità della struttura.
Per la Corte di cassazione hanno avuto ragione i giudici di merito nel ritenere che si è trattato di responsabilità della struttura per fatto proprio, derivante infatti dal perfezionato contratto atipico di spedalità, che doveva ritenersi includere gli obblighi di vigilanza.
Come possiamo aiutarti in caso di Danni da Mancata Sorveglianza
Le strutture per anziani, come RSA, case di riposo e residenze protette, hanno un compito preciso: assicurare la salute, la sicurezza e la sorveglianza continua dei propri ospiti.
Quando questo dovere viene meno, anche solo per una distrazione o per una carenza di personale, le conseguenze possono essere molto gravi: cadute, fratture, piaghe da decubito, fughe non sorvegliate o peggioramenti improvvisi dello stato di salute, fino al decesso.
Dal 2004, gli avvocati di avvocaticollegati.it si occupano di tutelare pazienti e familiari che hanno subito danni a causa di negligenze, omissioni o errori di gestione da parte di strutture sanitarie e socioassistenziali in tutta Italia.
Gli avvocati del nostro gruppo che si occupano in responsabilità medica e assistenziale, offrono una consulenza completa, che comprende:
• Analisi del caso, anche a distanza, per valutare se ci sono i presupposti per una richiesta di risarcimento.
• Raccolta della documentazione sanitaria e amministrativa, compresi diari infermieristici, cartelle cliniche e protocolli di sorveglianza.
• Perizia medico-legale con specialisti di fiducia, per accertare se il danno sia stato causato da omissioni o negligenze del personale.
• Richiesta di risarcimento danni nei confronti della struttura o della compagnia assicurativa.
• Assistenza legale completa, anche in sede giudiziale, fino al riconoscimento del diritto al risarcimento.
È importante rivolgersi tempestivamente a un legale se un familiare anziano ha subito una caduta o una frattura durante la degenza, o se sono comparse piaghe da decubito o infezioni evitabili, oppure l’ospite si è allontanato dalla struttura senza essere sorvegliato o, in genere, se si sospetta una carenza di assistenza o di cure adeguate.
Anche in casi complessi o dopo un decesso, gli avvocati di avvocaticollegati.it possono ricostruire i fatti e verificare le responsabilità, aiutando le famiglie a ottenere giustizia e un equo risarcimento.
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico sanitaria.
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