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Infatti, l’amministratore di sostegno è colui o colei che si occupa delle principali questioni (economiche, di salute, abitative etc.) nell’interesse di una persona non autosufficiente.
Con questo articolo affrontiamo in particolare il caso dell’amministratore di sostegno di un familiare rimasto invalido per un caso di malasanità, e di come può tutelarlo per chiedere il risarcimento dei danni subiti per errori medici.
Infatti, chi fa da amministratore di sostegno ad un familiare che è rimasto invalido per malasanità, può validamente attivarsi per far ottenere al familiare ed a sé stesso il risarcimento dei danni derivati da errori medici.
- Il ruolo dell’a.d.s. del familiare invalido per malasanità
- L’a. d. s. può chiedere il risarcimento per il familiare vittima di malasanità
- L’amministratore di sostegno del familiare può chiedere anche un risarcimento per sé stesso
- La richiesta di risarcimento è atto di ordinaria amministrazione e non serve l’autorizzazione del giudice tutelare
- Leggi altri articoli su casi di malasanità
Il ruolo dell’a.d.s. del familiare invalido per malasanità
L'amministratore di sostegno è una figura giuridica introdotta con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, con l'obiettivo di tutelare le persone che, a causa di una malattia, un'infermità o una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi.
La richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata direttamente dall'interessato, dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado), dal Pubblico Ministero o dai Servizi Sociali.
La domanda deve essere inoltrata al giudice tutelare del Tribunale competente per territorio, il quale, dopo aver valutato la situazione, provvede alla nomina.
L’amministratore di sostegno di un familiare che è rimasto invalido per errori medici è normalmente autorizzato dal Tribunale a:
• gestire il suo patrimonio,
• prendersi cura della persona e della sua salute,
• rappresentarla in atti legali ed amministrativi,
• dare il consenso per cure mediche se necessario.
Tra i diritti dell’amministratore di sostegno di un familiare che ha riportato una grave invalidità per colpa di errori medici c’è anche quello di attivarsi per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla vittima primaria di malasanità.
Infatti, il paziente che ha riportato lesioni per malasanità è la vittima primaria di errori medici e il principale soggetto danneggiato ed avente diritto al risarcimento.
Ma anche il familiare di un paziente rimasto gravemente leso che sia anche suo amministratore di sostegno ha diritto di chiedere il risarcimento per i danni di riflesso subiti.
L’a. d. s. può chiedere il risarcimento per il familiare vittima di malasanità
Se un proprio familiare è rimasto invalido e non autosufficiente per un caso di malasanità, si può valutare una pratica risarcitoria nell’interesse del parente e, di riflesso, di sé stessi.
Infatti, i familiari di un paziente che ha riportato grave invalidità psicofisica per malasanità possono chiedere un risarcimento anche per sé stessi, a titolo di lesione del rapporto parentale, ossia per la sofferenza nel vedere un familiare malato e per il cambiamento delle abitudini di vita.
Quindi, se un familiare rimane vittima di malasanità e non è più autosufficiente, e sei il suo amministratore di sostegno, puoi attivarti per chiedere il risarcimento per la vittima primaria e per te stesso.
Per valutare una richiesta risarcitoria a favore dell’amministrato e del familiare che è anche amministratore di sostegno:
1) Recupera tutta la cartella clinica del paziente: il familiare che è anche amministratore di sostegno di una persona rimasta invalida per malasanità, per prima cosa deve recuperare tutta la documentazione medica (esami, referti, diari di ricovero, interventi, spese mediche…) relativa al caso per cui si intende chiedere un risarcimento.
2) Parla del tuo caso con i nostri avvocati: contatta i nostri avvocati tramite il nostro Numero Verde Malasanità o la chat WhatsApp, o vieni a trovarci in uno degli studi che abbiamo nelle principali città, per avere un primo consiglio su come affrontare nel miglior modo la procedura per il risarcimento da errori medici a favore del familiare di cui sei amministratore di sostegno ed a favore anche di te stesso.
3) Fai valutare il caso dai nostri consulenti medici: se i nostri avvocati ritengono sussistenti i presupposti giuridici per una richiesta risarcitoria, il caso sarà sottoposto alla valutazione dei nostri consulenti medici legali e specialisti nelle varie branche della medicina, affinché individuino gli errori medici che hanno ridotto il tuo familiare in uno stato di grave invalidità.
4) Chiedi con noi la perizia medico legale: per ottenere il risarcimento da malasanità non si può fare causa all’ospedale se prima non si invita a mediazione o, come normalmente avviene, non si ottiene una perizia medico legale tramite consulenti nominati dal Tribunale, i quali possono anche convincere l’ospedale a trovare un accordo in tempi rapidi.
5) Ottieni il risarcimento per te e il tuo familiare: se all’sito della perizia medico legale verrà confermato il caso di malasanità potremo trovare un accordo con l’ospedale tramite i periti del Tribunale, altrimenti proseguiremo davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa del diritto al risarcimento per il paziente vittima di malasanità ed i suoi familiari, compreso quello che fa da suo amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno del familiare può chiedere anche un risarcimento per sé stesso
Chi fa da amministratore di sostegno ad un familiare che è rimasto gravemente leso per colpa di errori medici può attivarsi per chiedere il risarcimento a favore del familiare.
Infatti, l’invalido avrà diritto ad un risarcimento per le lesioni psicofisiche subite e per i danni patrimoniali derivati dal caso di malasanità.
Ma anche chi fa da amministratore di sostegno ad un familiare che è rimasto lesionato per errori medici ha diritto ad un risarcimento per sé stesso.
Quando un familiare resta invalido per un caso di malasanità anche i suoi più stretti congiunti subiscono indirettamente le gravi conseguenze degli errori medici.
Si pensi alla sofferenza per vedere il proprio familiare in condizioni di invalidità, al fatto di doversi prendere cura di lui rinunciando ad altre abitudini, al generale cambiamento di vita per tutta la famiglia.
I familiari del paziente rimasto invalido per errori medici, tra cui quello che gli fa da amministratore di sostegno, hanno quindi diritto al risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale.
Questo risarcimento viene liquidato dai giudici in base a criteri equitativi, come quelli stabiliti dal Tribunale di Roma con apposite tabelle che tengono conto del grado di parentela, dell’età dei soggetti, della coabitazione o meno, del tipo di frequentazione etc.
Quindi, chi fa da amministratore di sostegno a beneficio un familiare vittima di malasanità, può agire per un risarcimento sia nell’interesse primario del paziente macroleso che nel proprio interesse.
La richiesta di risarcimento è atto di ordinaria amministrazione e non serve l’autorizzazione del giudice tutelare
Come abbiamo scritto, si diventa amministratori di sostegno di un familiare solo tramite apposita nomina da parte del giudice tutelare.
Con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, il giudice tutelare indica gli atti che l’amministratore di sostegno può svolgere senza autorizzazione (normalmente quelli di ordinaria amministrazione) e quelli che necessitano di preventiva autorizzazione del giudice (normalmente quelli di straordinaria amministrazione).
Ebbene, ci si chiede se l’amministratore di sostegno di un familiare vittima di malasanità ha bisogno o meno dell’autorizzazione del giudice tutelare per procedere in tal senso.
La risposta è che l’autorizzazione del giudice tutelare normalmente non serve, come ribadito dall’ordinanza n. 2498 del 2022 della Corte di Cassazione Civile Sezione VI che ha affermato quanto segue.
La Corte parte dal principio per cui, “la proposizione di una azione diretta a ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e, pertanto, può essere effettuata dal genitore esercente la patria potestà senza autorizzazione del giudice tutelare, la quale non è necessaria neppure affinché il suddetto genitore possa transigere la relativa lite”.
Da ciò la Corte fa discendere la conclusione che “la stessa impostazione, quindi, deve a maggior ragione valere per l'amministrazione di sostegno, istituto concepito proprio per la cura degli interessi di soggetti che non siano in grado di affrontare le normali incombenze quotidiane, anche se non propriamente incapaci”.
La richiesta risarcitoria non necessita di autorizzazione del giudice tutelare proprio perché, sempre per la Cassazione, “l'esercizio dell'azione di risarcimento si pone ex se come rimedio di un depauperamento già ricevuto per fatto altrui (quale la lesione personale lamentata) e, pertanto, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione, perché non si può fare una distinzione tra le azioni di risarcimento in termini di probabilità di successo”.
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