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20/06/2024Il 21 maggio 2024 l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato in base agli indici Istat le Tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Le Tabelle milanesi sono documenti di calcolo utilizzati pressochè da tutti i giudici italiani per il calcolo dei danni alla salute e alla vita nel caso di un fatto illecito, come può essere quello subito da un paziente e dai suoi familiari per malasanità.
Abbiamo già diffusamente trattato delle Tabelle milanesi nella precedente versione del 2021 con un articolo e video del 21.12.2022 che potete trovare nella pagina “Danno da perdita parentale: le nuove tabelle milanesi”.
Con questo articolo facciamo di nuovo il punto sul risarcimento del danno non patrimoniale in base alle nuove Tabelle milanesi, ricordando che è un sistema di calcolo applicabile anche al risarcimento danni da malasanità, per pazienti lesionati e familiari di pazienti che hanno riportato grandi invalidità o il decesso.
- Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica
- Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza
- Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale
- Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale
- Scarica il PDF delle Tabelle milanesi aggiornate
Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella riunione del 21.05.2024, ha previsto l’aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psicofisica, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.
Tenuto conto degli indici ISTAT, per il danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica, dall’1.1.2021 all’1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2021 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica.
1. Danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute
Giova ripercorrere brevemente l’evoluzione delle Tabelle milanesi.
Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell’11.11.2008:
➢ individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
➢ prevedevano poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell'importo liquidato a titolo di danno biologico;
➢ prevedevano altresì la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, all’esito di varie riunioni cui hanno partecipato magistrati della Corte e del Tribunale di Milano e numerosi avvocati, ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale. Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
➢ del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
➢ del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
➢ c.d. danno biologico “standard”,
➢ c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico,
➢ c.d. danno morale.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all’andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
➢ a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
➢ a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un'adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
- sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),
- sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La versione finale delle Tabelle varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009- segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
➢ individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva” - di una percentuale ponderata:
- dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso,
- dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
- dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,
➢ prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato 6 colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l’entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011).
Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l’intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria.
Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea all’integrità psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all’illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nell’ipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto all’autodeterminazione sessuale (nell’ipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati.
In definitiva, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non è affatto esonerato dall’obbligo di una congrua motivazione.
Nella riunione del 24.01.2020 l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha deciso altresì di procedere ad una rivisitazione grafica delle Tabelle, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT, su proposta del “Gruppo danno alla persona”. L’Osservatorio, quindi, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l’indicazione dell’aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell’aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell’intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica accertata).
Tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l’andamento della curva delle liquidazioni. Con questo ritocco grafico, infatti, si esplicitano per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale che erano già compresi nel totale di cui alla colonna 5 (in precedenza già calcolabili mediante una semplice operazione aritmetica).
Il ritocco della veste grafica della Tabella mira ad agevolare l’operatore del diritto nell’uso della Tabella: si è osservato che, purtroppo, in alcuni casi la Tabella è stata usata come una scorciatoia, pervenendo a liquidazioni del danno alla salute nella misura del totale di cui alla colonna 5 senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenziali accertati e liquidati.
L’Osservatorio intende con tale ritocco grafico contrastare questa pratica e ribadire che l’applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur.
In altre parole, l’applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall’obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Giova, infine, soggiungere che l’Osservatorio non intende affatto -con la presente rivisitazione della veste grafica della Tabella- aderire all’una o all’altra tesi circa la natura autonoma o meno della componente sofferenziale del danno non patrimoniale da lesione del bene salute. Non competono, infatti, all’Osservatorio siffatte valutazioni ma, semmai, alla Corte di legittimità in sede nomofilattica. Di contro, è compito dell’Osservatorio rendere lo strumento delle Tabelle milanesi -già validato quale parametro para-normativo dalla nota sentenza Cass. n. 12408/2011- il più agevole e perspicuo possibile, in modo da conciliare l’esigenza di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute adeguata e congrua rispetto al caso singolo con l’esigenza della prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale, anche per agevolare la definizione transattiva delle controversie.
2. II Danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute
A seguito dell’orientamento giurisprudenziale delle sentenze di San Martino 2008, l’Osservatorio, nelle edizioni dal 2009 al 2018, ha proposto una liquidazione congiunta anche del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
In coerenza con la rivisitazione grafica delle Tabelle per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, fermi gli importi monetari delle precedenti edizioni (aggiornati secondo l’indice ISTAT all’1.1.2021), si è deciso di esplicitare anche i valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale “temporaneo” corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%.
Si propone quindi, come nelle precedenti edizioni:
➢ una forbice di valori monetari, con un valore standard ed un valore denominato “aumento personalizzato”;
➢ il valore standard è stato ottenuto partendo dall’importo indicato nell’edizione 2018 (aggiornato all’1.1.2021 e poi all’1.1.2024): con la nuova veste grafica si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale ed alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest’ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico-relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle Tabelle);
➢ quanto al valore massimo della forbice, come nelle passate edizioni, lo stesso si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.
In definitiva, per effetto delle successive rivalutazioni ISTAT, i valori aggiornati all’1.1.2024 per la liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, sono i seguenti:
- Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (in parentesi i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamicorelazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile): € 115,00 (€ 84,00 + € 31,00)
- Aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità: Fino max 50%
Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza
Con questo paragrafo si tratta del danno non patrimoniale in caso di decesso per causa diversa dalla lesione.
L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all’esito dei lavori del gruppo dedicato, ha ritenuto di elaborare la tabella che segue, funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.
La tabella proposta dall’Osservatorio milanese è stata presentata nel corso dell’Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano nel maggio 2016 ed è poi stata discussa da tutti gli Osservatori interessati nel corso dell’Assemblea nazionale tenutasi a Roma nel maggio 2017, che ne ha precisato e approvato questa versione definitiva.
La voce di pregiudizio in questione è espressa talvolta dalla sintesi lessicale «danno biologico intermittente» poiché è un danno liquidato in un “intervallo” (tra la data della lesione e la data del decesso). Nell’Assemblea nazionale degli Osservatori svoltasi a Roma nel maggio 2017, si è posta l’attenzione sulla peculiarità strutturale che trattasi di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell’intervallo temporale compreso tra l’illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto; pertanto, dopo un vivace dibattito, si è preferito il nomen «danno definito da premorienza».
L’Osservatorio ha vagliato le principali tesi formatesi in giurisprudenza e dottrina sull’argomento: ha scartato l’orientamento favorevole all’equità pura (inidoneo a rendere la decisione prevedibile) e quelli che non assegnano maggiore rilevanza ai primi anni di vita successivi alla lesione, ai fini della quantificazione del pregiudizio (criterio cd. matematico puro) o che escludono un adeguamento del risarcimento alla durata effettiva della vita (criterio contrario alla riduzione del quantum), poiché non conformi alle direttive interpretative collaudate della Suprema Corte (da ultimo, v. Cass. civ. n. 679/2016 e n. 10897/2016).
In tale ricostruzione, attesa l’esistenza di un arco temporale ben determinato – che termina con la morte del soggetto - all’interno del quale il pregiudizio si è prodotto, si ritiene che un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, se solo si consideri che il fattore anagrafico, nell’ipotesi tradizionale, è utilizzato quale parametro in base al quale calcolare l'aspettativa di vita, ossia il probabile tempo durante cui la lesione subita dispiegherà i suoi effetti dannosi.
Alla luce di tali riflessioni, si è perciò optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano; esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media.
Più dettagliatamente:
1) Il risarcimento medio si può definire come il quantum liquidato mediamente dalle Tabelle di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima.
2) L’aspettativa di vita media è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano), a prescindere dal sesso di appartenenza, e rileva (come sopra osservato) quale elemento oggettivo attraverso cui poter calcolare il risarcimento medio annuo. In particolare, l’aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100), mentre l’eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell’interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età.
3) Il risarcimento medio annuo corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media; in sostanza è la distribuzione annua, in funzione dell’aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. Esso è espresso nella tabella alla colonna n. 4 denominata “danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo”.
Ciò detto, è necessario sottolineare che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Siffatta considerazione è la base teorica delle colonne n. 2 e n. 3 denominate rispettivamente “danno non patrimoniale per il primo anno” e “danno non patrimoniale per il primo e secondo anno” e relative alla somma risarcibile nell’ipotesi in cui un soggetto deceda a distanza di un anno o due anni dal fatto lesivo. In coerenza con la nuova veste grafica della “Tabella del danno non patrimoniale da lesione all’integrità psico-fisica” (si rinvia ai relativi “Criteri orientativi”), tra parentesi, nelle colonne 2-3-4, sono specificati i valori monetari di quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile in %, sul danno biologico/dinamico-relazionale.
Nello specifico, si ritiene che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo annuo abbiano una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, sicché i valori risarcitori relativi a quell’arco temporale devono essere più elevati: si è ritenuto dunque equo un incremento del risarcimento medio annuo nella misura del 100% per il primo anno e del 50% per il secondo.
Per ogni ulteriore anno di vita vissuta, si procederà, invece, ad addizionare la somma prevista nella colonna n. 4.
In conclusione, la colonna n. 5 relativa alla “personalizzazione del danno” prevede la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei criteri orientativi già elaborati dalla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e tenendo conto dell’età del danneggiato.
La scelta di prevedere una percentuale costante per ogni invalidità riflette la consapevolezza che il fattore anagrafico è un indice idoneo a generare considerevoli divergenze fattuali a seconda dello specifico soggetto leso così che anche la tabella deve poter garantire la necessaria flessibilità risarcitoria.
Tenuto conto degli indici ISTAT dall’1.1.2021 all’1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2021 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 16,2268 (coefficiente di rivalutazione = 1,162268) e, con rivisitazione grafica, sono stati esplicitati (tra parentesi) gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale).
Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale
Tenuto conto degli indici ISTAT dall’1.1.2018 all’1.1.2024 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati del 17,4901 (coefficiente di rivalutazione = 1,174901) e, con rivisitazione grafica, sono stati esplicitati (tra parentesi) gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale.
L’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all’esito dei lavori del gruppo dedicato, ha ritenuto di elaborare la tabella che segue, funzionale alla quantificazione dei così detti “danni terminali”, di fonte giurisprudenziale e cristallizzati dalla Suprema Corte (SS.UU. sent. n. 15350/2015) come le sole poste di danno liquidabili iure proprio alla vittima di lesioni mortali, a condizione che il decesso non sia immediato ma avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni.
La tabella proposta dall’Osservatorio milanese è stata presentata nel corso dell’Assemblea nazionale degli Osservatori tenutasi a Milano nel maggio 2016 ed è poi stata discussa da tutti gli Osservatori interessati nel corso dell’Assemblea nazionale tenutasi a Roma nel maggio 2017, che ne ha precisato e approvato questa versione definitiva.
La voce di pregiudizio in questione ha conosciuto più di un’incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che, secondo quanto osservato dalle Sezioni Unite, a tali categorizzazioni corrispondessero autentiche differenze sostanziali o “differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni”.
In realtà, il vero punto critico è stato ravvisato, anche da autorevole dottrina, nella assoluta anarchia liquidativa che -registrata nelle corti di merito- ha condotto a risarcimenti inaccettabilmente disomogenei, pur a fronte di situazioni analoghe sul piano fattuale.
Di qui l’opportunità di indagare il tema e di verificare se sia possibile elaborare un metodo tabellare e convenzionale che, allineandosi agli obiettivi ed alla ratio della Tabella milanese, possa fungere da criterio guida al quale ispirare le future liquidazioni, in ossequio ad un principio di ragionevole omogeneità.
In questo contesto è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro il quale, a seguito di diverse riunioni cui hanno partecipato magistrati del Tribunale di Milano, medici legali e numerosi avvocati, ha ritenuto di poter elaborare una proposta di tabellazione del danno terminale, imbastita sui principi/criteri che vengono qui di seguito illustrati:
A) Principio di unitarietà ed onnicomprensività: tenendo conto dell’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell’11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico 57 terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
B) Durata limitata: la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Tale indicazione non pare sconveniente, anche in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi trattati dalle Corti i danni risulterebbero contenuti in pochi giorni. Posto il limite massimo, si osserva come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Cassazione, se la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi). Esperti medici legali hanno del resto sostenuto la necessaria sussistenza di un minimo decorso di tempo apprezzabile affinché la coscienza elabori e rappresenti il rischio di morte.
C) Coscienza: in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
D) Intensità decrescente e metodo tabellare: pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall’esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all’evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza. Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo, e solo da quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta). L’Osservatorio propone inoltre l’introduzione di un correttivo volto a consentire un’adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall’evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell’immediatezza dell’evento (o, comunque, subito dopo la prima – scioccante- percezione del pericolo di vita). Per tale motivo si è ritenuto di prevedere che nei primi tre giorni di danno terminale il Giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in 35.247,00 euro, non ulteriormente personalizzabile.
E) Personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato. Si propone che tale personalizzazione non superi il limite del 50%, da riconoscersi quale maggiorazione dei valori puntualmente espressi dall’applicazione della tabella di base.
F) Valori convenzionali: nell’individuazione del valore (come detto: decrescente) del danno subìto dal quarto al centesimo giorno della tabella l’Osservatorio ha anche tenuto conto:
• in primo luogo, dei parametri in uso presso la giurisprudenza di merito. Parametri, tali ultimi, utili ma non particolarmente indicativi proprio in considerazione dell’assoluta disomogeneità dei dati;
• in secondo luogo, dell’esigenza di contenere il danno – nella sua massima espressione possibile – entro un valore che non finisca per confondersi con quanto talune recenti decisioni giurisprudenziali hanno riconosciuto a titolo di danno da morte immediata, oggi espressamente ripudiato dalla Cassazione. Ciò premesso, il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (116,00 euro) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla Tabella per il danno biologico temporaneo standard (115,00 euro)*. Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l’Osservatorio propone entro il limite massimo del 50%.
Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell’orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima:
“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, edizione 2021 (valori aggiornati all’1.01.2021), largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti:
➢ secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
➢ tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame
➢ e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Nella riunione dell’Osservatorio milanese del 16 maggio 2022 è stata quindi licenziata la versione finale delle due tabelle integrate a punti.
Poiché i valori monetari della Tabella Edizione 2022 sono stati calcolati in base a quelli già applicati nella precedente Tabella 2021, nelle Tabelle di seguito riportate i valori monetari espressi nella Tabella Edizione 2022 sono stati rivalutati dall’01.01.2021 all’01.01.2024 con il coefficiente del 16,2268% (coefficiente di rivalutazione = 1,162268).
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