
Testamento e reato di circonvenzione di incapaci
14/12/2022
Malasanità: anche senza autopsia si può dimostrare la causa del decesso
29/12/2022Il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale è quello che i familiari di una persona deceduta, a seguito di un fatto illecito (ad esempio per malasanità), possono ottenere da chi ha causato il danno (ad esempio l’ospedale).
La quantificazione di tali danni, da intendersi non patrimoniali e volti a risarcire la sofferenza patita dagli stretti congiunti del soggetto morto, viene normalmente effettuata dai giudici sulla base di “tabelle” redatte dai principali tribunali, in particolare quelli di Milano e Roma.
Fino a qualche tempo fa la Corte di Cassazione riteneva preferibile l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma (per approfondimenti leggi questo articolo )
Con la recente ordinanza numero 37009, emessa il 16.12.2022 dalla Corte di Cassazione Civile Sezione Terza, si ritengono preferibili le nuove tabelle del Tribunale di Milano del giugno 2022.
- I criteri adottati dal Tribunale di Milano
- Perdita di genitore, figlio, coniuge, convivente
- Perdita di fratello, nipote
- Esempi di calcolo risarcitorio
- Se hai perso un familiare per colpa medica chiedici aiuto
I criteri adottati dal Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano nel mese di giugno 2022 ha ritenuto di aggiornare i criteri orientativi già elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale a seguito dell’orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione numero 10579 del 2021.
Con questa sentenza si è dettato il seguente principio: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti:
- secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta;
- tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame;
- e prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Perdita di genitore, figlio, coniuge, convivente
Le tabelle del Tribunale di Milano prevedono una modalità di calcolo a punti del danno spettante per la perdita di genitore, figli, coniuge non separato o parte dell’unione civile o convivente di fatto.
Forbice della tabella genitori/figli/coniuge ed assimilati tabella milanese 2021:
da € 168.250,00 → a € 336.500,00
“valore punto” della tabella integrata a punti 2022: € 3.365,00 (€ 336.500,00/100)
punti attribuibili 118 (con cap di € 336.500,00)
calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell’importo legato ai punti.
Distribuzione dei punti:
A. età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)
da 0 a 10 anni: 28 punti
da 11 a 20 anni: 26 punti
da 21 a 30 anni: 24 punti
da 31 a 40 anni: 22 punti
da 41 a 50 anni: 20 punti
da 51 a 60 anni: 18 punti
da 61 a 70 anni: 16 punti
da 71 a 80 anni: 12 punti
da 81 a 90 anni: 8 punti
da 91 a 100 anni: 4 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale)
da 0 a 10 anni: 28 punti
da 11 a 20 anni: 26 punti
da 21 a 30 anni: 24 punti
da 31 a 40 anni: 22 punti
da 41 a 50 anni: 20 punti
da 51 a 60 anni: 18 punti
da 61 a 70 anni: 16 punti
da 71 a 80 anni: 12 punti
da 81 a 90 anni: 8 punti
da 91 a 100 anni: 4 punti
C. convivenza:
16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale.
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius:
fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): ad esempio, se il danneggiato perde il genitore, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita l’altro genitore e/o i fratelli del danneggiato; se il danneggiato perde il figlio, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita il coniuge/assimilati ed altri eventuali figli; se il danneggiato perde il coniuge/assimilati, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, vi sono dei figli in vita
nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico
rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via
presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione
dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico
importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del
danno non patrimoniale.
Ai fini dell’attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet):
- assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempre;
- condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini
- una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
- altri casi.
Ad esempio, ove in un determinato rapporto parentale ricorrano circostanze che consentano di presumere di regola (salvo prova contraria, sempre possibile) una relazione affettiva molto intensa (come nel caso del bambino di 5 anni che perde il genitore, ipotesi in cui di regola vi è convivenza ed è ordinariamente presumibile la condivisione giornaliera di tutte le principali attività della vita quotidiana, nonché la dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria per le attività di cura, educazione ed assistenza parentale), sarà possibile attribuire il massimo dei punti per il parametro E.
Nota bene: il totale monetario non può di regola superare € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali: contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l’ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella.
Perdita di fratello, nipote
Forbice della tabella fratelli/nipoti tabella milanese 2021:
da € 24.350,00 →a € 146.120,00
“valore punto” della tabella integrata a punti 2022: € 1.461,20 (€ 146.120,00/100)
punti attribuibili 116 (con “cap” di € 146.120,00)
calcolo risarcitorio: si parte da € 0,00 e si tiene conto dell’importo legato ai punti.
Distribuzione dei punti:
A. età vittima primaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
da 0 a 20 anni: 20 punti
da 21 a 30 anni: 18 punti
da 31 a 40 anni: 16 punti
da 41 a 50 anni: 14 punti
da 51 a 60 anni: 12 punti
da 61 a 70 anni: 10 punti
da 71 a 80 anni: 8 punti
da 81 a 90 anni: 4 punti
da 91 a 100 anni: 2 punti
B. età vittima secondaria: fino a 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale)
da 0 a 20 anni: 20 punti
da 21 a 30 anni: 18 punti
da 31 a 40 anni: 16 punti
da 41 a 50 anni: 14 punti
da 51 a 60 anni: 12 punti
da 61 a 70 anni: 10 punti
da 71 a 80 anni: 8 punti
da 81 a 90 anni: 4 punti
da 91 a 100 anni: 2 punti
C. convivenza:
20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale);
8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato:
fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale): se il danneggiato perde il fratello, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i genitori ed altri fratelli del danneggiato; se il danneggiato (nonno) perde il nipote, si verificherà se, a prescindere dalla convivenza, sono in vita i parenti entro il 2^ grado del danneggiato.
nessun superstite: 16 punti
1 superstite: 14 punti
2 superstiti: 12 punti
3 superstiti: 9 punti
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale.
Ai fini dell’attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
- frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet):
- assenti/sporadici/frequenti/giornalieri;
- condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempre;
- condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempre;
- condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera;
- agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini
- una maggiore sofferenza nella vittima secondaria;
- altri casi.
Nota bene: il totale monetario non può di regola superare € 146.120,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali: contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l’ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della Tabella.
Esempi di calcolo risarcitorio
risarcimento chiesto da madre di 45 anni per morte del figlio di 15 anni convivente con 2 superstiti del nucleo familiare primario del de cuius:
minimo: punti 74 (26+20+16+12+0) = € 249.010,00
medio: punti 89 (26+20+16+12+15) = € 299.485,00
massimo: punti 104 (26+20+16+12+30) = € 349.960,00 →336.500,00 “cap”
risarcimento chiesto da madre vedova di 39 anni per morte del figlio di 10 anni convivente con nessun superstite del nucleo familiare primario del de cuius:
minimo: punti 82 (28+22+16+16+0) = € 275.930,00
medio: punti 97 (28+22+16+16+15) = € 326.405,00
massimo: punti 112 (28+22+16+16+30) = € 376.880,00 →336.500,00 (cap)
risarcimento chiesto da fratello di 5 anni per la morte del fratello di 11 anni, convivente, con i 2 superstiti del nucleo familiare primario di origine (ad es. i due genitori oppure un genitore ed un fratello del danneggiato):
minimo: punti 72 (20+20+20+12+0) = € 105.206,40
medio: punti 87 (20+20+20 +12+15) = € 127.124,40
massimo: punti 102 (20+20+20+12+30) = € 149.042,40 → 146.120,00 CAP
Risarcimento chiesto dal nonno di 75 anni per la morte del nipote, non convivente, di 15 anni, con 5 superstiti
minimo: punti 28 (20+8+0+0+0) = € 40.913,60
medio: punti 43 (20+8+0+0+15) = € 62.831,60
massimo: punti 58 (20+8+0+0+30) = € 84.749,60
Se hai perso un familiare per colpa medica chiedici aiuto
Con questo articolo abbiamo spiegato in che modo può essere quantificato il (solo) danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Come abbiamo visto, la quantificazione dipende da tante circostanze, che di volta in volta verranno prese in esame dai giudici.
Ma, oltre alla suddetta voce di danno, se hai perso un parente, potrai chiedere anche altre voci di danno anche di tipo patrimoniale, quando ad esempio il tuo parente ti manteneva economicamente e oggi non hai più tale sostentamento.
Se hai bisogno di assistenza legale per casi come quello che abbiamo trattato contattaci quando vuoi, per avere un parere e assistenza da parte di avvocati con esperienza ventennale nel settore della malasanità.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
© Riproduzione riservata avvocaticollegati.it