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19/06/2024Con questo articolo l’avvocato Nicola Barsotti di Lucca parla della recente ordinanza n. 11208 del 26 aprile 2024 con cui la Corte di cassazione Civile Sezione I ha fatto il punto sulla separazione con addebito in caso di maltrattamenti.
La separazione con addebito comporta conseguenze giuridiche rilevanti a carico del coniuge colpevole di maltrattamenti verso l’altro, e può essere richiesta in sede di separazione giudiziale.
In caso di maltrattamenti, infatti, si potrà chiedere al Tribunale che dichiari che la separazione tra coniugi è derivata da colpa di chi ha attuato maltrattamenti.
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Quando si può chiedere la separazione con addebito?
Ai sensi dell'articolo 151 del Codice civile, “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”.
Inoltre, prosegue la norma, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La dichiarazione di addebito implica l'esistenza di comportamenti oggettivamente contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella soggettiva opinione del coniuge agente siano conformi alla propria personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.
Ovviamente, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale.
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi, infatti, sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c. c. a carico dei coniugi, quali l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, a contribuire ai bisogni della famiglia.
È se mai necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata.
Come si dimostra l’addebito della separazione?
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio.
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo.
Il caso delle violenze inflitte da un coniuge all’altro
Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, la Corte di cassazione ha tuttavia precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Con particolare riguardo, poi, alle violenze fisiche, la Corte ha ritenuto che esse costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse - la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore, esonerando il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia.
I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta da addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.
Le conseguenze dell’addebito della separazione
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione riporta delle conseguenze giuridiche non indifferenti, a titolo di sanzione per la condotta contraria ai doveri matrimoniali.
A chi viene data la colpa per la separazione, infatti, non potrà spettare un assegno di mantenimento nemmeno se non ha redditi a sufficienza.
Inoltre, il coniuge colpevole della fine della relazione perde i diritti successori nei confronti dell’altro, quindi non avrà diritti sull’eredità dell’altro, ciò che normalmente si verifica solo all’esito del divorzio.
Normalmente, inoltre, il coniuge a cui viene addebitata la separazione è condannato al pagamento delle spese legali sostenute dall’altro coniuge per la separazione giudiziale.
Da ultimo, al coniuge a cui è addebitata la separazione l’altro potrà chiedere un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (tra cui quelli morali) subiti a seguito della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
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