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05/03/2025Se a causa di malasanità per errori medici un paziente o una paziente rimane sessualmente impotente, è dovuto un risarcimento al paziente ed anche al partner.
Precisamente, il paziente che riporta impotenza sessuale per un caso di malasanità ha diritto al risarcimento dei danni subiti perché è il diretto danneggiato, mentre il partner ne avrà diritto in quanto danneggiato di riflesso.
Con questo articolo approfondiamo il caso di malasanità da cui possa derivare l’impotenza sessuale per il paziente e di come si può chiedere il risarcimento, sia per il paziente che per il partner.
Riporteremo anche un caso trattato dal Tribunale di Salerno che ha riconosciuto il risarcimento dei danni subiti dalla moglie di un paziente che aveva riportato impotenza sessuale per un caso di malasanità.
- Cosa si intende per impotenza sessuale
- Possibili errori medici da cui può derivare l’impotenza sessuale
- In cosa consiste il risarcimento per impotenza sessuale da malasanità
- Chiedi con noi il risarcimento diretto o indiretto da impotenza sessuale per malasanità
- Un caso giudiziario di risarcimento da impotenza sessuale per malasanità
- Leggi altri nostri articoli di Malasanità
Cosa si intende per impotenza sessuale
Prima di passare agli aspetti giuridici legati a malasanità ed impotenza sessuale, riportiamo brevi cenni clinici su questa patologia.
L'impotenza sessuale si manifesta come la incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione sufficiente per un rapporto sessuale soddisfacente negli uomini, o come una disfunzione dell'eccitazione sessuale, dolore durante il rapporto o anorgasmia nelle donne.
Sebbene si tenda a parlare più frequentemente dell'impotenza maschile, anche quella femminile rappresenta una problematica significativa, spesso sottovalutata.
L'impotenza sessuale può derivare da tre principali cause:
1. Cause Fisiche:
o Patologie cardiovascolari
o Diabete
o Ipertensione
o Disfunzioni ormonali
o Malattie neurologiche
o Effetti collaterali di farmaci
2. Cause Psicologiche:
o Ansia da prestazione
o Depressione
o Stress
o Traumi psicologici o sessuali
3. Cause Mediche e Malasanità:
o Interventi chirurgici mal eseguiti
o Lesioni neurologiche causate da errori medici
o Effetti collaterali di trattamenti farmacologici errati
o Diagnosi errate o ritardi nella cura di patologie sessualmente debilitanti
Nei casi in cui l’impotenza derivi da cause fisiche o psicologiche e non vi sia alcun errore nella cura da parte dei medici, non si potrà chiedere alcun risarcimento.
Diversamente, se l’impotenza sessuale del paziente è derivata da casi di malasanità, il paziente ed il partner potranno chiedere un risarcimento.
Possibili errori medici da cui può derivare l’impotenza sessuale
Un aspetto particolarmente drammatico dell'impotenza sessuale è quello derivante da malasanità.
In questi casi, il paziente subisce un danno irreparabile a causa di un errore medico, con un impatto devastante sulla sua vita personale e relazionale.
Alcuni esempi di errori medici da cui può derivare l’impotenza sessuale del paziente includono:
1. Interventi chirurgici errati: procedure alla prostata, alla vescica o all'utero possono, se mal eseguite, compromettere irrimediabilmente la funzionalità sessuale.
2. Lesioni nervose: un danno ai nervi pelvici durante un intervento chirurgico può causare disfunzione erettile o perdita di sensibilità sessuale.
3. Errori nella somministrazione di farmaci: alcuni farmaci, se prescritti senza adeguate valutazioni, possono causare effetti collaterali permanenti sulla sfera sessuale.
4. Mancata diagnosi di patologie endocrine o vascolari: il ritardo nel trattamento di malattie che incidono sulla circolazione sanguigna o sugli ormoni può determinare una disfunzione sessuale permanente.
In questi casi il paziente che riporta l’impotenza sessuale può chiedere all’ospedale, alla clinica privata o al medico libero professionista un risarcimento.
In cosa consiste il risarcimento per impotenza sessuale da malasanità
Il paziente che rimane sessualmente impotente per malasanità consistente in errori medici può chiedere il risarcimento entro dieci anni da quando ha avuto conoscenza che l’impotenza è derivata da errori medici.
Il partner che intende rivendicare un danno riflesso per impotenza sessuale del paziente danneggiato ha invece un termine inferiore di cinque anni per fare una richiesta di risarcimento.
Il paziente che ha riportato impotenza sessuale per malasanità potrà chiedere il risarcimento dei danni biologici fisici e psichici oltre al danno morale per la sofferenza interiore derivata dal fatto.
Invece, il partner del paziente rimasto impotente, rivendicando un danno riflesso per l’evidente peggioramento della relazione affettiva ed appunto sessuale con il paziente leso, potrà chiedere un risarcimento psichico, laddove dimostri di aver riportato una patologia psichiatrica valutabile in sede medico legale, e/o un danno morale per sofferenza interiore.
La lesione primaria per cui paziente e partner possono chiedere il risarcimento è quella del diritto alla salute sessuale, inteso come espressione della libertà individuale di interagire e manifestare i propri sentimenti liberamente ed in modo appagante.
Chiedi con noi il risarcimento diretto o indiretto da impotenza sessuale per malasanità
Ci occupiamo da oltre venti anni di risarcimento danni da malasanità per pazienti e loro familiari, compresi i casi di impotenza sessuale per errori medici.
Rivolgendoti al nostro gruppo di avvocati e consulenti medici potrai chiedere il risarcimento diretto (se sei il paziente leso) o indiretto (se sei il partner del paziente).
Per svolgere con noi una pratica di risarcimento da lesione psicofisica per impotenza sessuale questi sono i passi:
1. Contatta i nostri avvocati che si occupano di risarcimento da malasanità: puoi farlo tutti i giorni tramite il Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del sito, ma puoi anche inviarci una e-mail o venire a trovarci in uno dei nostri studi;
2. Descrivi il caso e consegnaci copia della cartella clinica: nel corso del primo colloquio con un avvocato che si occupa di risarcimento per malasanità, potrai descrivere quello che è accaduto e le conseguenze psicofisiche riportate, dopodiché ti verrà chiesto di consegnarci o inviarci copia della cartella clinica, intesa come insieme di tutta la documentazione medica relativa al caso;
3. I nostri consulenti medici valuteranno il tuo caso: la cartella clinica tua o del tuo partner verrà trasmessa ai nostri consulenti medici legali che verificheranno quali sono stati gli errori commessi dai medici che hanno avuto in cura il paziente e quali sono state le conseguenze per paziente e partner, eventualmente avvalendosi di altri specialisti, tra cui psichiatri, sessuologi etc.;
4. Ti assisteremo per la mediazione o la perizia medico legale: un caso di malasanità può essere definito con un accordo in sede di mediazione o, come più normalmente avviene, all’esito di una perizia medico legale, ossia l’espletamento di una indagine clinica da parte di periti nominati dal Tribunale del luogo in cui faremo eventualmente causa contro l’ospedale o la clinica dove si è verificato il caso di malasanità;
5. In caso di mancato accordo faremo la causa: se la perizia medico legale confermerà il caso di malasanità tenteremo un accordo stragiudiziale con l’ospedale o la clinica, che sia soddisfacente per il nostro assistito e si concluda in tempi brevi, altrimenti proporremo una causa civile tramite i nostri avvocati e consulenti medici.
Ti ricordiamo che, come avvocati, ci occupiamo dal 2004 di pratiche stragiudiziali e giudiziali per il risarcimento dei danni subiti da pazienti e loro familiari a causa di malasanità.
Il nostro gruppo di avvocati è operativo in tutta Italia tramite le nostre sedi principali di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Lucca, nonché tramite gli avvocati affiliati presenti in tante altre città.
Un caso giudiziario di risarcimento da impotenza sessuale per malasanità
Riportiamo i passi più importanti della sentenza n. 3129/2019 del Tribunale Civile di Salerno che, dopo che un paziente era rimasto impotente sessualmente per malasanità a seguito di intervento chirurgico di resezione transuretrale di neoformazione vescicale, che veniva risarcito stragiudizialmente, riconosceva il risarcimento di riflesso anche alla moglie.
La donna esponeva che suo marito si sottoponeva all'intervento di cui sopra che, tuttavia, non aveva esito positivo, in quanto riportava, a causa di un grave errore professionale dell'equipe, gravissimi danni permanenti, quali ad esempio impotenza coeundi e generandi, stimabili in un'invalidità del 65%. Per tali danni il marito era già stato risarcito in via stragiudiziale.
Tuttavia, le lesioni subite dal marito avevano ripercussioni anche sulla moglie la quale, in considerazione degli esiti, aveva tra l’altro perso la possibilità di avere legittimi rapporti sessuali con il marito, affetto da impotenza coeundi e generandi, precludendole anche la possibilità di concepire altri figli.
Dall'esame della documentazione prodotta e dalla consulenza tecnica espletata è rimasto accertato che il marito veniva sottoposto ad intervento di resezione trans uretrale di neoformazione vescicale con esiti di pielostomia con catetere a permanenza e cistectomia radicale dopo Turb con danno termico per CA vescicale che determinava ritenzione urinaria e orchiepiedidimite, ustione del meato e dopo qualche settimana due stenosi uretrali, vescica retratta, reflusso vescicouretrale bilaterale, lieve insufficienza renale, ureteroidronefrosi.
E tali esiti sono conseguenze di una condotta colposa dei sanitari, in quanto la cistectomia radicale allargata veniva necessariamente eseguita per porre rimedio ai danni infiammatori – cicatriziali conseguenti al primo intervento di TURB, inusuali per tale tecnica. Da ciò ne discendeva anche un'impotentia couendi e generandi.
Dunque, fu nel corso dell'intervento di TURB che si verificò per imperizia un danno termico con alterazione anatomica della vescica e del processo infettivo suppurativo che richiese poi successive procedure chirurgiche che comportarono maggiori esiti cicatriziali von pielostomia sx e cistectomia radicale con catetere a permanenza, impotentia coeundi e generandi, severo disagio psicologico, esiti permanenti stimati nel 50% di danno biologico quale sola quota maggiore di danno, oltre un periodo ulteriore (rispetto ai giorni necessari per la ripresa dall'intervento di Turb correttamente eseguito) di gg. 40 di ITT e di gg. 120 di ITP al 50%.
Acclarata la responsabilità medica, il Tribunale analizza le richieste risarcitorie avanzate dalla moglie.
Con riferimento al danno biologico, consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, il Tribunale ha ritenuto che la donna debba essere ristorata per una invalidità permanente provata in sede di perizia medico legale "da lieve disturbo dell'adattamento a carattere ansioso-depressivo".
C’è poi il pregiudizio sofferto dalla donna in ordine all'impossibilità di vivere la propria sfera sessuale, in quanto, a causa dell'imperita condotta dei sanitari, il di lei marito è risultato affetto da un'impotentia coeundi e generandi.
E' innegabile che la condotta dei sanitari è stata in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sulla moglie, egualmente privata di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell' art. 142, comma 2, cod. civ..
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene il giudice, aderendo alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11), di poter fare applicazione delle "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano
Ne segue che il danno subito dalla donna va liquidato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di Euro 4.115, tenuto conto dell'età all'epoca del sinistro (36 anni) e dei postumi accertati pari al 3%.
Quanto, poi, al danno non patrimoniale da lesione del rapporto affettivo e sessuale, espressione dei diritti fondamentali della persona, in mancanza di un criterio orientativo, ritiene questo giudice di assumere come parametro di riferimento la quantificazione del danno subito dal marito, determinato nel 50% del danno biologico ed individuare nella percentuale pari ad 1/3 quello relativo alla moglie, non potendosi invece utilizzare le tabelle di Milano in materia di lesione del rapporto parentale che non è stato pregiudicato, rilevandosi che il coniuge è ancora in grado di relazionarsi, vivere la famiglia, pur se con evidenti limitazioni.
Ne segue che, quantificato in Euro 379.247 il danno biologico subito dal marito all'epoca di anni 40, secondo le citate tabelle, alla moglie va riconosciuto l'importo di Euro 126.415 a titolo di danno non patrimoniale.
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