Con questo articolo ci occupiamo della richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi di un paziente che, a seguito di un intervento mal eseguito di “resezione trans uretrale di prostata”, vedeva aggravarsi le sue già precarie condizioni di salute, tanto da dover essere trasferito in Ospedale e poi purtroppo decedere.
La resezione transuretrale della prostata
Quando parliamo di casi di malasanità è sempre opportuno conoscere, seppur in maniera sintetica e semplice, le parti del corpo oggetto dell’intervento, e sapere in cosa consiste l’intervento chirurgico.
Ebbene, la prostata è una ghiandola che fa parte dell’apparato genitale maschile che secerne una parte del liquido seminale. Ma essa, anche a causa della posizione in cui si trova (circonda il tratto superiore dell’uretra e si trova sotto la vescica e davanti al retto), influenza la minzione, l’erezione e l’eiaculazione.
Quando un uomo è affetto da ipertrofia prostatica benigna (ingrossamento della prostata), si procede ad intervento chirurgico di resezione della prostata, volto appunto a rimuovere parte della prostata.
Come si dimostra di aver subito un danno
Anche nel caso di cui parliamo, il paziente deve soltanto dimostrare che vi è stato un rapporto contrattuale con l’ospedale e che a causa della prestazione ha subito danni.
Viceversa, è onere del medico e/o dell’ospedale dimostrare o di avere agito diligentemente e che l’inadempimento non e dipeso da propria colpa (questo è in sintesi il riparto dell’onere della prova stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001). Quindi, il medico deve dimostrare che il danno non sussiste, ovvero non e dipeso da propria colpa.
Costituisce, invero, onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l’insuccesso dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volonta’, e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione.
Anche gli eredi del paziente defunto possono chiedere i danni!
Il caso di cui ci occupiamo ha visto agire gli eredi di un paziente deceduto a seguito di complicazioni legate ad un intervento di resezione transuretrale della prostata.
Ebbene, quando la morte del paziente deriva da malasanità, gli eredi possono chiedere:
Il diritto al risarcimento dei danni subiti dai familiari iure proprio si prescrive in 5 anni, in quanto il rapporto intercorso tra loro e l’ospedale è di natura extracontrattuale.
Il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli eredi iure hereditatis si prescrive invece in 10 anni, poiché il rapporto che aveva avuto il paziente con l’ospedale è di natura contrattuale.
Alla colpa dei medici segue il risarcimento: 145.000 euro
Gli eredi citavano in giudizio sia la Casa di Cura, in cui il paziente era stato operato per sezione della prostata, sia l’Ospedale in cui egli era stato trasferito a seguito di complicazioni dovute all’intervento.
In corso di causa veniva espletata una Consulenza Tecnica d’Ufficio, che rilevava che vi era stato un primo errore medico all’interno della Casa di Cura, per la mancata somministrazione della terapia antitrombotica in occasione dell’intervento chirurgico alla prostata.
Sebbene il CTU abbia riconosciuto che non è possibile affermare con certezza l’incidenza favorevole della somministrazione di eparina, tuttavia il medico che ha effettuato l’intervento non si è imprudentemente attenuto alle linee guida e l’incertezza sugli sviluppi terapeutici in casi siffatti è posta a carico del medico, la cui condotta risulta censurabile.
Per di piu il medico aveva omesso di diagnosticare tempestivamente l’insorgenza della trombosi, sebbene abbia disposto correttamente il trasferimento presso l’Ospedale, ma per motivi neurologici.
D’altro canto, anche i medici dell’Ospedale hanno omesso di diagnosticare tempestivamente la trombosi, avendo formulato la specifica diagnosi con due giorni di ritardo: cio’ ha determinato l’evolversi e l’aggravarsi della predetta patologia. Non è possibile escludere che una terapia tempestivamente prescritta avrebbe scongiurato il decesso del paziente.
La causa, che si è tenuta davanti al Tribunale di Messina ed è stata decisa con sentenza n. 2068 del 26.07.2017, si è quindi conclusa con il riconoscimento di una responsabilita’ solidale della Casa di Cura e dell’Ospedale. Dette condotte, secondo un criterio altamente probabilistico, hanno contribuito alla infausta insorgenza ed evoluzione della patologia.
Si possono evitare i tempi lunghi di una causa per essere risarciti?
Purtroppo le cause civili ed i processi penali prevedono costi e tempi spesso lunghi, per cui chi è danneggiato talvolta si scoraggia e decide di non far vale i propri diritti.
Niente di più sbagliato!
In ambito di responsabilità medico-sanitaria, è previsto che non si possa iniziare una causa contro il/i responsabile/i se non dopo aver tentato una mediazione. I costi della mediazione sono estremamente ridotti, per cui non ci si deve spaventare!
E se nel corso della mediazione non si trovasse un accordo con la controparte, avvocaticollegati.it ti proporrà la soluzione ideale per andare avanti con i nostri avvocati e con i nostri medici legali!