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27/02/2024La lesione dell’uretere per colpa medica rappresenta una complicanza di intervento chirurgico che da diritto al risarcimento dei danni a favore del paziente.
La lesione dell’uretere, infatti, può comportare danni permanenti per il paziente che potrà quindi rivolgersi ad un avvocato esperto in malasanità per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Con questo articolo riportiamo un tipico caso di malasanità per lesione dell’uretere che è stato trattato dal Tribunale di Lecce Sez. I con la sentenza n. 2595 del 2019, che ha riconosciuto a una paziente il risarcimento di più di 80mila euro per la lesione dell’uretere causata dai medici che l’avevano avuta in cura.
Cosa si intende per uretere
L'uretere è un tubo muscolare che trasporta l'urina dai reni alla vescica, per cui vi sono due ureteri che partono l’uno dal rene destro e l’altro dal rene sinistro per poi confluire nella vescica.
Le lesioni ureterali possono derivare da varie cause, tra cui interventi chirurgici, traumi o malattie come calcoli renali. Le lesioni possono compromettere la funzione dell'uretere, causando problemi come infezioni urinarie, ostruzioni o perdite di urina nell'addome.
I sintomi possono includere dolore lombare, minzione dolorosa o ematuria e il trattamento dipende dalla gravità e dalla localizzazione della lesione e può includere interventi chirurgici per riparare o sostituire l'uretere danneggiato.
Il caso di lesione dell’uretere trattato dal Tribunale di Lecce
Il caso trattato dal Tribunale di Lecce ha avuto ad oggetto la domanda risarcitoria promossa da una donna che si ricoverava presso una Clinica per una sindrome coronarica acuta e dove veniva sottoposta al programmato intervento chirurgico da cui le derivava la lesione per colpa medica di uno dei due ureteri, in particolare dell'uretere sinistro.
Precisamente, in corso di causa è stato dimostrato che la donna veniva ricoverata a seguito di una sintomatologia anginosa con claudicatio intermittens agli arti inferiori SCA (sindrome coronarica acuta) e sottoposta ad intervento di angioplastica coronarica con impianto di stent medicato.
Successivamente la paziente subì l'intervento chirurgico di arteriotomia con anastomosi di protesi Gelsoft ed anastomosi della arteria iliaca interna sinistra con protesi dacron e sulla branca sinistra in T-T.; senonchè, durante la procedura laparotomica di esposizione dell'aorta addominale veniva prodotta una lesione accidentale dell'uretere sinistro con riferita necessità di riparazione con anastomosi T-T ed apposizione di stent biosoft duo.
La perizia medico legale riconosce più errori medici
In corso di causa è stata disposta una perizia medico legale per accertare le cause della lesione di uno dei due ureteri della paziente, da cui è emerso che appare evidente come la paziente fosse portatrice di una importante patologia vascolare identificabile con una sindrome di Leriche con arteriopatia ostruttiva cronica periferica e dell'aorta addominale.
E' opportuno chiarire che, in ordine al primo intervento non sono stati riscontrati errori, mentre il discorso è diverso per la procedura cardiochirurgica e vascolare condotta successivamente, quando veniva eseguita alla paziente una arteriotomia dell'aorta addominale stenotica con anastomosi dell'arteria iliaca interna sinistra.
Per i periti, infatti, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico condotto veniva lesionato l'uretere sinistro e contestualmente riparato. Il decorso clinico documentato nell'arco di un dilatato periodo di osservazione e trattamento presso struttura nosocomiale di alta specialità, rilevano la presenza di una stenosi (un'ostruzione) del tratto anatomico dell'uretere danneggiato, condizionato dalla permanenza di un filo di sutura non riassorbibile.
Secondo i periti, la lesione urologica predetta ed il secondario trattamento riparatore descrivano una condotta chirurgica censurabile con profili di imperizia, negligenza ed imprudenza, in assenza di reperti intraoperatori giustificativi o di condizioni di speciale difficoltà tecnica (da parte di personale sanitario adeguatamente preparato) che possano adeguatamente e validamente condizionare l'evento accidentale.
Per di più, per i periti la riparazione con anastomosi termino-terminale e l'apposizione di punti di sutura non riassorbibili non rappresentano una procedura chirurgica adeguata e corretta, condizionando l'evoluzione peggiorativa del quadro patologico sofferto.
Sebbene il danno ureterale in esiti di isterectomia sia possibile – anche con le conseguenze manifestate nel caso di specie – tuttavia, nell'ipotesi che di cui parliamo la documentazione clinica versata agli atti non consente di ritenere che, in seguito al primo intervento eseguito, fosse insorta taluna problematica a carico dell'asse escretore sinistro e che la lesione urologica fosse dunque preesistente al secondo intervento; nè, ancora, viene descritto dai sanitari della Clinica il tipo di danno ureterale, l'altezza della lesione, lo stato dei tessuti e la modalità e tipologia dei punti di sutura utilizzati, così come riscontrato e rappresentato dai periti, ciò che sarebbe stato, viceversa, doveroso indicare.
I periti aggiungono che la lesione ureterale si è verificata in sede pelvica ed a tale livello di lesione si sarebbe potuto attuare un altro tipo di tecnica, più appropriata per il livello di lesione, gravata da minor rischio di stenosi ureterale (ureterocistoneostomia con o senza fissazione vescicale al muscolo psoas).
E ancora, per i periti è risultato non condivisibile risulta l'utilizzo del punto di sutura non riassorbibile che non dovrebbe mai essere utilizzato nella chirurgia ricostruttiva della via urinaria e che indubbiamente è stato utilizzato (che sia unico, multiplo o con tecnica continua poco importa).
L'utilizzo dei uno o più punti di sutura non riassorbibili – viceversa apposti dai sanitari della Clinica nel corso del secondo intervento - doveva essere assolutamente evitato in quanto, anche dalla descrizione dell'intervento successivamente eseguito si parla della presenza di capi di filo di sutura di per sè sufficiente ad aver creato, oltre ad una possibile riduzione meccanica del lume ureterale, anche un danno al trofismo ureterale in uretere già di per sè non particolarmente trofico proprio in relazione alla possibile fibrosi perianuerismatica ed alla pregressa chirurgia addominale.
Insomma, proprio al cospetto di una situazione locale complessa – per la pregressa laparotomia per isterectomia e per la fibrosi perianeurismatica, pacificamente sofferta dalla paziente – si sarebbe dovuto minimizzare il rischio di complicanze postoperatorie, quale il danno ureterale insorto, attraverso l'adozione di due specifiche condotte professionali, viceversa nella specie non adottate, quali:
a) l'indicazione e descrizione, all'atto operatorio, del tipo di lesione ureterale riscontrata, l'altezza della lesione medesima e la tipologia di sutura eseguita, ciò al fine di modulare, evidentemente, gli interventi post operatori e la corretta gestione del danno insorto, al fine di evitare la stenosi ureterale; b) l'utilizzo di filo riassorbibile in luogo di quello e/o quelli – è irrilevante se fosse unico o multiplo - non riassorbibili utilizzati per la sutura.
Il Tribunale riconosce il risarcimento danni
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, la perizia medico legale ha quantificato nel 20% di invalidità permanente il danno psico-fisico subito dalla paziente per la lesione di uno dei due ureteri, ed ha stimato la invalidità temporanea in 4 mesi al 100% ed in 6 mesi al 50%.
Ai fini della quantificazione delle somme spettanti alla paziente a titolo di risarcimento del pregiudizio suddetto, il Tribunale ritiene di fare applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dall'Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa la paziente aveva sessantuno anni, l'importo che alla stessa spetta a titolo di risarcimento del danno biologico permanente è pari a Euro 61.559,00. Gli importi che gli spettano per Invalidità temporanea al 100% ammontano ad Euro 11.760,00 e quelli per Invalidità temporanea al 50% ad Euro 8.820,00, per un totale di Euro 82.139,00.
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