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09/05/2025Con questo articolo parliamo dell’impresa familiare: in cosa consiste, quali sono i diritti e doveri dei partecipanti e come tutelarsi in caso di controversie.
Tratteremo poi il caso dell’impresa familiare in cui partecipano coniugi o conviventi non sposati e di cosa può accadere in caso di separazione o divorzio.
Continua a leggere per saperne di più sull’impresa familiare e come puoi tutelarti in caso di separazione o divorzio dal titolare dell’impresa familiare.
Rivolgiti ai nostri avvocati in caso di controversia sulla gestione o scioglimento dell’impresa familiare.
L'Impresa familiare secondo il Codice Civile
L’art. 230 bis del codice civile è intitolato “Impresa Familiare” e indica quanto segue.
1. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
3. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
4. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
5. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732 c. c..
6. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.
Segue poi l’art. 230 ter del codice civile, intitolato “Diritti del Convivente”, secondo cui:
al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con pronuncia n. 11661 del 4 maggio 2025, ha avuto modo di precisare che è illegittima l’esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di "familiare" ai sensi dell’art. 230 bis comma 3 del codice civile, ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente all’impresa stessa.
Tale interpretazione si impone in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230 bis comma 3 e dell'art. 230 ter c.c., nella parte in cui non prevedevano tutele equivalenti a quelle riconosciute al coniuge e ai parenti.
In cosa consiste una Impresa Familiare?
In base agli articoli 230 bis e 230 ter del codice civile, l'impresa familiare è una particolare forma di organizzazione imprenditoriale che permette ai familiari del titolare di collaborare all'attività economica dell'impresa, garantendo loro specifici diritti e doveri.
Secondo il nostro ordinamento, quindi:
• il familiare imprenditore è l'effettivo e solo gestore dell'impresa, tanto che la rappresenta e risponde illimitatamente e solidalmente con i suoi beni personali delle obbligazioni contratte nel corso dell'espletamento dell'attività di impresa;
• i familiari del titolare che lo aiutano stabilmente nell’esercizio dell’impresa hanno diritto a partecipare agli utili e al valore residuo dell'impresa in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
La normativa prevede che possono far parte dell'impresa familiare:
• il coniuge,
• i parenti entro il terzo grado
• gli affini entro il secondo grado
• Il convivente di fatto
La partecipazione non comporta la creazione di una società di persone o capitali, ma garantisce diritti patrimoniali e partecipativi ai familiari coinvolti.
Diritti e doveri dei familiari nell'Impresa Familiare
All’interno dell’impresa familiari sussistono diritti in capo ai collaboratori familiari:
1. Partecipazione agli utili: i collaboratori hanno diritto a una parte degli utili in proporzione al lavoro svolto.
2. Diritto agli incrementi aziendali: i familiari partecipano all'aumento del valore dell'impresa.
3. Diritti di gestione: i collaboratori hanno il diritto di partecipare alle decisioni relative alla gestione dell'impresa.
4. Diritto al mantenimento: qualora il reddito dell'impresa non sia sufficiente per il mantenimento del nucleo familiare, i collaboratori possono far valere questo diritto.
5. Diritto di prelazione: in caso di divisione ereditaria o di trasferimento di azienda, i partecipanti possono esercitare il diritto di prelazione.
A fronte dei suddetti diritto, tra i doveri principali vi è l'obbligo di contribuire al lavoro comune secondo quanto si rende necessario in base all’attività o agli accordi tra le parti.
Recenti sentenze sull’Impresa Familiare
La messa a disposizione, da parte di uno dei membri della comunione, di un bene di sua proprietà, che consenta la costituzione e lo sviluppo della comunione tacita familiare, in quanto rende possibile l'utilizzazione di esso nell'esercizio dell'impresa familiare, non attribuisce al consorzio la proprietà dello stesso, essendo necessario, perché ciò si verifichi, che il proprietario manifesti la propria volontà in tal senso attraverso un atto formale di trasferimento a norma dell' art. 1350 c.c. senza che possano assumere rilievo gli usi, in forza del generico rinvio ad essi contenuto nell' art. 2140 e nell'art. 230-bis c.c. : non possono, infatti, gli usi, in materia di trasferimento immobiliare, prevalere sul disposto della legge con essi in contrasto. Tribunale di Ascoli Piceno, sez. I, 09/01/2025, n. 11.
In tema di imposta sulle successioni, l'apporto dei familiari in un'azienda ereditata non garantisce una riduzione dell'attivo senza prove concrete dei crediti residui. Gli eredi devono dimostrare che i compensi partecipativi sono ancora dovuti al momento della morte del titolare per poter detrarre eventuali posizioni debitorie dall'attivo ereditario. La Cassazione ha chiarito che, a differenza delle società semplici, un'impresa familiare appartiene solo al titolare, con i familiari aventi diritto solo a una quota degli utili. Alla morte del titolare, l'impresa cessa e i beni passano interamente all'asse ereditario, con i familiari che hanno solo un diritto di credito proporzionale ai beni e agli utili. Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2024, n. 15810.
In tema di impresa familiare, il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante. Cassazione civile, sez. II, 29/05/2024, n. 15026.
L'impresa familiare, di cui all' art. 230-bis c.c., appartiene esclusivamente al suo titolare anche nel caso in cui uno dei beni aziendali sia di proprietà di uno dei familiari. Il diritto potestativo di recedere dall'impresa familiare, spettante al titolare, è esercitabile anche attraverso una semplice manifestazione di volontà, salvo il diritto degli altri familiari alla liquidazione della loro quota e, laddove il recesso risulti privo di giustificazione, al risarcimento del danno. Tribunale di Sondrio, sez. I, 24/07/2023, n. 32.
L'impresa familiare ha carattere non collettivo, bensì individuale, in virtù del rapporto associativo di lavoro a rilevanza interna, che lega il familiare titolare dell'impresa con ciascuno degli altri familiari che collaborano con essa. Il familiare imprenditore, pertanto, è l'effettivo e solo gestore dell'impresa, giacché assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi, e risponde illimitatamente e solidalmente con i suoi beni personali delle obbligazioni contratte nel corso dell'espletamento dell'attività di impresa. Dunque, all'imprenditore, e non ai familiari né disgiuntamente, né congiuntamente, spetta la rappresentanza dell'impresa e l'adozione di ogni determinazione che attenga alla gestione ordinaria dell'impresa medesima. Tribunale di Pordenone, 05/06/2020.
Cosa succede in caso di separazione tra titolare e coniuge?
Affrontiamo ora uno dei vari problemi legali che può sorgere nel contesto dell’impresa familiare: il caso della separazione tra titolare dell’impresa e coniuge collaboratore.
C’è quindi da chiedersi se, in presenza di un'impresa familiare tra coniugi ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, l'intervenuta separazione personale tra i coniugi stessi comporti o meno, automaticamente ed in assenza di qualunque altro accertamento di fatto, l'automatica e necessaria cessazione dell'impresa familiare.
Il dettato normativo di cui all'art. 230 bis c.c., non richiede come requisito essenziale di partecipazione all'impresa familiare la comunanza di tetto e di mensa dei membri dell'impresa, tra cui il coniuge, o comunque un'espressione della solidarietà familiare che si traduca in una forma di comunione di vita, bensì unicamente la qualità soggettiva di "familiare".
Se così è, in termini strettamente giuridici la separazione non fa perdere la qualità di coniuge.
La separazione personale dei coniugi non incide infatti sull'atto matrimoniale, quanto sui suoi effetti, atteso che con la separazione i coniugi non pongono nel nulla il vincolo matrimoniale, ma semplicemente ne determinano la sospensione di taluni effetti, in via transitoria ed in attesa di una riconciliazione, ovvero dello scioglimento del vincolo o della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, sempre ovviamente che lo status di separazione non persista per sempre.
Pertanto, se è certamente possibile far discendere dal divorzio l'automatica cessazione dell'impresa familiare costituita tra coniugi, in ragione dell'inconfigurabilità di un persistente rapporto di coniugio, tale automatica conseguenza non può invece essere tratta dalla mera separazione personale, che, come si è detto, non pone nel nulla il vincolo matrimoniale.
Aliis verbis, se ben è possibile opinare che, a seguito della separazione personale tra coniugi (e per la verità anche in costanza di matrimonio), un mutamento della situazione di fatto nello svolgimento dell'attività professionale ha comportato il venir meno dell'impresa familiare, non è possibile invece far discendere la cessazione dell'impresa familiare, ipso iure ed automaticamente, dal solo fatto dell'intervenuta separazione personale, posto che è il solo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso che fa perdere la qualità di coniuge, e quindi di partecipante all'impresa familiare.
L'esattezza di tali conclusioni è confermata anche dall'insegnamento della Suprema Corte, che ha confermato come "la separazione personale non è di per sé causa del venir meno dell'impresa familiare, quando non venga con ciò meno l'apporto continuativo dell'attività" (Cass. n. 5741/1995), e come quindi l'impresa familiare ben può proseguire anche in caso di separazione personale tra coniugi non più conviventi (Cass. n. 3722/1984).
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L'impresa familiare rappresenta una forma collaborativa vantaggiosa, ma è essenziale conoscere i propri diritti e doveri per tutelarsi adeguatamente.
In caso di dubbi o controversie, rivolgersi ad avvocati che conoscono la materia dell’impresa familiare è importante, per avere una gestione rapida e corretta della vertenza.
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