
La contenzione del paziente e i rischi alla salute
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20/03/2024Le lesioni per malasanità danno diritto ad un conseguente risarcimento a favore del paziente che ha riportato danni fisici o psichici per colpa del medico o dei medici che lo hanno avuto in cura.
Le lesioni per malasanità possono riguardare il corpo o la mente e, in ogni caso, consentono al paziente di denunciare il fatto all’ospedale o alla clinica per essere risarciti per colpa del medico che vi ha agito.
Gli avvocati esperti in malasanità del nostro gruppo, insieme ai nostri consulenti medici legali, difendono da venti anni in tutta Italia pazienti che hanno subito lesioni per malasanità al fine di fargli ottenere il giusto risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali che andiamo ad elencare.
- In cosa consiste la lesione biologica
- La personalizzazione del danno da lesione fisica o psichica
- La capacità lavorativa generica
- La capacità lavorativa specifica
- Il danno morale conseguente all’errore medico
- Il danno estetico conseguente alla colpa medica
- Il danno da perdita di chance del paziente
- Leggi altri articoli sull’argomento
In cosa consiste la lesione biologica
La lesione subita da un paziente per errore medico può riguardare il corpo e/o la psiche e il danno risarcibile è detto danno biologico o alla salute.
Ma il danno biologico va inteso non come semplice lesione all'integrità psicofisica del paziente in sé e per sé, ma piuttosto come la conseguenza dell’errore medico sul modo di essere del paziente (Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2023, n. 5119), incidente sul valore «uomo» in tutta la sua concreta dimensione.
Quindi, il danno biologico comprende anche tutte le conseguenze che le lesioni fisiche o psichiche producono, come le limitazioni che il paziente avrà dal punto di vista lavorativo e reddituale, ma anche sociale, culturale ed estetico.
Il danno biologico, consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona, va considerato ai fini della determinazione del risarcimento sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
La personalizzazione del danno da lesione fisica o psichica
La personalizzazione del danno, che ha trovato specifica disciplina normativa nell'art. 138, comma 3, nuovo testo cod. ass. (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2022, n. 32935), attiene al danno biologico e costituisce una voce di danno diversa dal c.d. danno morale (cfr. Cass. civ. sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733).
Tale personalizzazione ricorre in ragione della distinzione tra conseguenze indefettibili, da un lato, e conseguenze peculiari, dall'altro, dell'invalidità.
Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti (ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria).
Le conseguenze peculiari, invece, riguardano le sofferenze patite solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Pertanto, le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, mentre quelle peculiari giustificano un aumento del risarcimento per personalizzazione.
La capacità lavorativa generica
Come conseguenza del danno biologico a seguito di un caso di malasanità vi è quella della possibilità del paziente di continuare a lavorare dopo le lesioni subite.
La capacità lavorativa generica ha natura non patrimoniale ed è una componente del danno biologico e pertanto non è autonomamente liquidabile, in quanto essa costituisce lo specifico aspetto dinamico del danno biologico, che riguarda la capacità astratta del soggetto di produrre redditi o utilità.
La nozione di incapacità lavorativa generica, infatti, fu elaborata dalla giurisprudenza in un'epoca in cui il danno biologico non aveva cittadinanza nell'ordinamento e l'unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988).
Pertanto, la liquidazione di un ulteriore importo a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa generica darebbe luogo ad una erronea duplicazione del risarcimento del danno biologico.
La capacità lavorativa specifica
A differenza della capacità generica lavorativa, quella specifica non è da considerare come danno biologico.
La capacità lavorativa specifica infatti ha natura patrimoniale e la sua perdita può essere risarcita quale lucro cessante avendo riguardo alla specifica attività lavorativa svolta dal soggetto danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2023, n. 1752).
La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito da un soggetto percettore di reddito da lavoro, dunque, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (Cass. civ., sez. III, n. 28988/2019).
Il danno morale conseguente all’errore medico
Il danno morale subito da un paziente vittima di malasanità è inteso come sofferenza interna transeunte del soggetto e costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Si tratta, dunque, di un pregiudizio non avente base organica, insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, consistente nella sofferenza interiore (come, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), che necessita di specifica allegazione e dimostrazione in giudizio ai fini di separata valutazione e liquidazione, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria.
Quanto alla sua determinazione, il giudice di merito non può limitarsi a liquidare la componente sofferenza soggettiva mediante applicazione automatica di una quota proporzionale del valore del danno biologico, né procedere alla riduzione, anche questa automatica, dell'importo corrispondente a quella del danno biologico commisurato alla durata della vita effettiva del danneggiato, ma deve preliminarmente verificare se e come tale specifica componente sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente - in caso di esito positivo della verifica - ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di personalizzazione adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti a esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica.
Il danno estetico conseguente alla colpa medica
Il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico subito dal paziente vittima di malasanità, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (Cass. civ, sez. III, 12 marzo 2021, n. 7126).
Tali peculiari circostanze, dunque, devono essere computate nella personalizzazione del danno biologico.
Il danno da perdita di chance del paziente
Il danno da perdita di chance non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario.
Il danno da perdita di chance del paziente integra evento di danno risarcibile, da liquidare in via equitativa, quando la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13509).
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