
Danni patrimoniali e non patrimoniali da malasanità
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23/11/2023Diamo diffusione delle tabelle pubblicate il 13 novembre 2023 dal Tribunale di Roma, che ha aggiornato le precedenti tabelle del 2019, con cui si individuano i parametri di calcolo delle varie voci di danno non patrimoniale spettanti a vittime di fatti illeciti.
Queste tabelle sono utili perché rappresentano il punto di riferimento per tutti i giudici italiani e perché, soprattutto nel settore del risarcimento danni da malasanità di cui si occupa il nostro team di avvocati e consulenti medici legali, permettono di sapere quanto può spettare come risarcimento al paziente ed ai suoi familiari.
Riportiamo di seguito un breve riassunto delle singole voci di danno trattate dal Tribunale di Roma e alleghiamo le varie tabelle in formato PDF.
Indice
- La liquidazione del danno biologico e morale
- La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
- La liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni
- La liquidazione del danno da morte per causa indipendente
- La liquidazione del danno catastrofale
- La liquidazione del danno da morte per stessa causa
La liquidazione del danno biologico e morale
Per danno biologico si intende la lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto danneggiato, come diretta conseguenza del fatto illlecito che ha subito.
Le tabelle del danno biologico permanente riguardano solo invalidità permanenti superiori al 9% (c. d. macropermanenti), considerato che per quelle inferiori (c. d. micropermanenti) si applicano i parametri dettati dal Codice delle Assicurazioni.
Sono state stilate distinte tabelle per il danno biologico temporaneo, ossia per il calcolo del danni fisici e/o psichici che abbiano avuto una durata limitata nel tempo.
Il danno fisico o psichico si distingue dal danno morale, inteso come sofferenza interiore derivata dal fatto illecito non valutabile in sede medico legale.
Ma anche il danno morale incide nella quantificazione dei danni non patrimoniali di cui stiamo trattando, perché le tabelle del Tribunale di Roma consentono ai giudici di aumentare la liquidazione del danno biologico in presenza anche di un danno morale.
In presenza di ulteriori circostanze, diverse e più gravi rispetto alle ordinarie conseguenzeri riportate a livello fisico-psico-morale, i giudici potranno procedere ad un ulteriore aumento del risarcimento per c. d. personalizzazione.
Tabella del danno biologico permanente PDF
Tabella del danno biologico temporaneo PDF
Tabella del danno morale soggettivo PDF
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale
Per danno da perdita del rapporto parentale si intende quello subito dai familiari di un soggetto morto per fatto illecito (nel caso di malasanità, per colpa medica), consistente nel vuoto interiore e nella sofferenza che la perdita del congiunto comporterà per il futuro.
Il risarcimento non spetterà solo agli stretti congiunti, ma anche a chi sia in grado di dimostrare che alla data del decesso della vittima avava con quest’ultima uno stretto legale (si pensi a conviventi non sposati) ed anche se non necessariamente si abitava con la vittima.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento.
Tabella del danno da perdita del rapporto parentale PDF
La liquidazione del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni
Se il congiunto non è deceduto ma ha riportato gravi lesioni, i suoi familiari avranno diritto al risarcimento per lesione del rapporto parentale, ossia per non poter più godere della relazione con quest’ultimo come avveniva finchè era sano.
Il danno è inteso, così come quello per perdita del rapporto parentale, come patema d’animo e sconvolgimento delle abitudini di vita che non è accertabile con metodi scientifici ed in sede medico legale ma che può essere accertato anche in base a meri indizi e presunzioni che, anche da soli, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Tabella del danno riflesso del congiunto vittima di lesioni PDF
La liquidazione del danno da morte per causa indipendente
Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, qualora al momento della liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa all’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato, va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicchè l’ammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della vittima ma alla sua durata effettiva, pur tenendo conto del fatto che, nel primo periodo successivo all’evento, il patema d’animo è più intenso rispetto ai periodi successivi.
Tabella del danno da morte per causa indipendente PDF
La liquidazione del danno catastrofale
Il danno morale terminale (detto anche 'danno da lucida agonia' o 'danno catastrofale o catastrofico') consiste nel danno subìto dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Esso è risarcibile a prescindere dall'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza.
Si differenzia dal danno biologico terminale che, invece, è il pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, prescinde dalla percezione cosciente della lesione da parte della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Tabella del danno catastrofale PDF
La liquidazione del danno da morte per stessa causa
Può accadere che una lesione si stabilizzi con postumi ma che la stessa, quale possibile evoluzione porti a morte il danneggiato.
In tale caso sicuramente trova applicazione la riduzione del risarcimento spettante sulla base della concreta durata della vita ma in questo caso la valutazione del danno biologico dovrà necessariamente tener per conto che per il tipo di lesione sussiste una ragionevole probabilità che la stessa possa aggravarsi nel tempo e portare a morte il danneggiato.
Di conseguenza, ove questo rischio sia concreto, la valutazione del danno biologico avrà tenuto conto di tale particolarità.
Tuttavia, tale situazione non può non determinare un pregiudizio suscettibile di valutazione quale danno morale soggettivo ulteriore per il danneggiato, dovendo lo stesso convivere con la ragionevole probabilità che i postumi delle lesioni subite possono portarlo a morte.
Inoltre, ove i postumi evolvano con modalità tali da far ritenere che l'evento morte non costituisca una ragionevole probabilità ma abbia assunto profili di ragionevole certezza, potrà trovare applicazione anche la modalità di risarcimento del danno collegata con la cosiddetta lucida agonia, vale a dire l'aver consapevolezza del peggiorare progressivo delle condizioni quale conseguenza diretta delle lesioni subite e della imminenza del decesso.
Tabella del danno da morte per stessa causa PDF
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