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21/02/2024Ai familiari di un paziente morto per un caso di malasanità spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta anche a chi aveva con il paziente morto per malasanità un legame affettivo non formalizzato, come ad esempio il convivente.
Per ottenere il risarcimento dei danni per la morte di un familiare per colpa medica puoi rivolgerti ai nostri avvocati e medici legali che si occupano di malasanità dal 2004 ed assistono in tutta Italia.
Continua a leggere questo articolo per saperne di più sul risarcimento danni che spetta ai familiari di un paziente morto per malasanità.
- In cosa consiste il Risarcimento per morte di un Familiare
- Come si Quantifica il Risarcimento per Perdita del Parente?
- Il Rapporto familiari-ospedale è Extracontrattuale
- Quali sono i Tempi per chiedere il Risarcimento?
- Il Risarcimento spetta anche se il Familiare rimane Lesionato
- Guarda i Video per i Familiari di Pazienti morti da Malasanità
- Leggi altri articoli sull'argomento
- Recenti Sentenze sul Risarcimento per Morte di un Familiare per Malasanità
In cosa consiste il Risarcimento per morte di un Familiare
La Corte di Cassazione, nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, nell'ancorare la risarcibilità del danno non patrimoniale all'indefettibile presupposto del rilievo costituzionale del bene leso, ha ammesso la risarcibilità di tale voce di danno nel caso di uccisione di un congiunto.
Occorre osservare peraltro che, trattandosi nel caso di specie di danno da fatto illecito costituente reato (omicidio colposo), il danno morale spettante ai congiunti personalmente (iure proprio) è dovuto in base al disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., quale danno non patrimoniale.
Nel caso di morte del paziente per colpa medica, peraltro, anche a prescindere dall'esistenza di un reato, il danno non patrimoniale sarebbe comunque dovuto, in quanto la condotta medica illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati, che nella specie sono i diritti della famiglia, fondati sugli artt. 2, 29 e 30 Cost., in relazione ai quali è stato tradizionalmente configurato il danno da lesione del rapporto parentale.
In particolare, poiché la Costituzione garantisce espressamente i diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e tra queste vi rientra la famiglia (art. 29), il fatto illecito del terzo che ha causato la morte del congiunto, ledendo i correlati diritti dei familiari, determina in capo a questi un danno ingiusto qualificabile come danno esistenziale. Secondo le Sezioni Unite, inoltre, “la perdita di un congiunto provoca uno sconvolgimento della vita familiare” e “tale pregiudizio di tipo esistenziale, poiché conseguente alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, è risarcibile”.
Si ritiene, peraltro, che la perdita di un consanguineo ponga una presunzione ex art. 2727 c.c. di danno non patrimoniale in capo al parente superstite: “il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012).
Ai fini probatori, si osserva, poi, che è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc, dato che lo stesso - sulla base dell'id quod plerumque accidit e in assenza di prova contraria - deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa del congiunto.
Peraltro è pacifico in giurisprudenza che, in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (Cass. civ. Sez. 3 -, Sent. n. 21230 del 20/10/2016).
In particolare, la morte di una persona fa presumere da sola, ai sensi dell'art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima (insomma agli stretti congiunti), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass., sez. III, 15/07/2022 , n. 22397).
Diversamente, laddove non vi fosse un legame strettamente familiare con la vittima, chi intende chiedere il risarcimento dovrà provare che vi fosse uno stretto e duraturo legame che, laddove è stato prematuramente interrotto per colpa medica, ha creato uno stato di profonda sofferenza al soggetto rimasto in vita.
Come si Quantifica il Risarcimento per Perdita del Parente?
In ordine alla quantificazione della pretesa risarcitoria vanno ora svolte le considerazioni che seguono. In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.
Più precisamente, quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Allo scopo di “monetizzare” la sofferenza d'animo che consegue alla perdita di un prossimo congiunto e di evitare, al contempo, il rischio di decisioni rimesse all'arbitrio del singolo, la giurisprudenza di merito ha, da tempo, elaborato un sistema tabellare, ormai riconosciuto come criterio di riferimento anche dal giudice nomofilattico (cfr. Cass. n. 15760.2006: “in tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai Tribunali o dalle Corti”).
Per la liquidazione di tale danno, peraltro, la giurisprudenza ha elaborato una serie di parametri, che tengono conto dei seguenti elementi: l'età del defunto, sul presupposto che quanto più sia avanzata, tanto meno intenso sarà il dolore per la perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato comunque provato in un prossimo futuro; l'età del congiunto che domanda il risarcimento, sul presupposto che gli adulti facciano fronte alle emozioni con maggiore forza d'animo ed elaborino il lutto più agevolmente dei bambini e dei ragazzi; il rapporto di parentela tra la vittima ed il superstite, sul presupposto che quanto più esso è stretto, maggiore è il dolore causato dalla sua interruzione; la convivenza col defunto, sul presupposto che, dove questa vi fosse, la perdita della persona cara produce una maggiore sofferenza in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita del superstite; la composizione del nucleo familiare, sul presupposto che la vicinanza di persone care nei momenti di dolore è un valido aiuto al superamento del lutto e che, per contro, la solitudine aggrava la sofferenza; le modalità di commissione dell'illecito, sul presupposto che quanto più queste siano state efferate, drammatiche o addirittura tragiche, tanto più acuto sarà il dolore provato dalla famiglia della vittima.
La Corte di Cassazione, nel tentativo di realizzare un equo contemperamento tra l'esigenza di uniformità nella liquidazione del danno non patrimoniale e la realizzazione di un sufficiente grado di personalizzazione della liquidazione in considerazione delle peculiarità del caso concreto, ha di recente espresso una predilezione per il sistema per punti variabili adottato dalle tabelle del Tribunale di Roma. Invero, con la sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021, la Suprema Corte ha avuto occasione di esaminare le tabelle di Milano, ritenendole non rispettose di detti criteri e affermando il seguente principio di diritto: in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (nella fattispecie, la Cassazione ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un “tetto” massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro; nello stesso senso, si veda anche Sez. 3, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, sez. III sentenza 10 novembre 2021 n. 33005).
Le tabelle di Roma risultano, invece, rispettose del suindicato sistema a punti e possono, dunque, essere adottate come criterio di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale. Il sistema di calcolo descritto nella Tabella è destinato ad agevolare l'interprete nella liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto del danno patito in via diretta dal congiunto.
Tale danno comprende tanto l'aspetto interiore del pregiudizio sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr. Cassazione Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212; Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788). I parametri da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento sono, dunque, rappresentati dalla relazione di parentela, dal numero di soggetti coinvolti, dall'età del soggetto danneggiato, dall'età del soggetto da risarcire e, infine, dalla percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato.
Con riferimento al primo dei criteri evidenziati, le tabelle hanno cura di precisare che, ai fini della configurazione della convivenza, è necessario che sussista un rapporto affettivo caratterizzato da un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare da cui si desuma un intento di programmare una vita comune.
Il Rapporto familiari-ospedale è Extracontrattuale
Il paziente che ha riportato lesioni per colpa medica può agire nei confronti dell'ospedale o della clinica per responsabilità contrattuale al fine di ottenere il risarcimento.
Invece,l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione contratta dalla struttura sanitaria nei confronti del loro congiunto, rileva nei loro confronti come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (da ultimo, in questo senso, Cass. n. 14258 del 2020, Cass. n. 21404 del 2021; Cass. n. 11320 del 2022; Cass. n. 28959 del 2023).
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è dunque qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti di quest'ultimo non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso i terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.
Quali sono i Tempi per chiedere il Risarcimento?
Come abbiamo appena detto, i familiari di un paziente morto per malasanità possono chiedere il risarcimento dei danni subiti per perdita del rapporto parentale a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'ospedale o della clinica in cui sono avvenuti gli errori medici.
Trattandosi di un rapporto extracontrattuale con la clinica o l'ospedale, il termine ordinario di prescrizione per chiedere il risarcimento dei danni da parte dei parenti del paziente morto è di 5 anni che decorrono da quando hanno potuto conoscere le reali cause del decesso.
Tuttavia, poichè la morte di un paziente per colpa medica costituisce anche un illecito penale, precisamente l'ipotesi delittuosa di omicidio colposo, i giudici sono soliti applicare il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato.
Il Risarcimento spetta anche se il Familiare rimane Lesionato
Finora abbiamo parlato del calcolo del risarcimento dei danni che spetta ai familiari di un paziente morto pe malasanità.
Tuttavia, anche se il familiare non muore per errori medici ma rimane gravemente leso i suoi familiari hanno diritto al risarcimento.
Quando il familiare muore essi hanno diritto al risarcimento dei danni per "perdita del rapporto parentale", mentre quando il familiare rimane lesionato per colpa medica hanno diritto al risarcimento per "lesione del rapporto parentale".
Il calcolo del risarcimento per le lesioni subite da un congiunto per colpa medica viene effettuato secondo criteri equitativi stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Il calcolo si fonda sulla base di determinati parametri tra cui la percentuale di lesioni permanenti che ha riportato il paziente, il legame di parentela tra paziente e familiare, l'età della vittima di malasanità e il familiare, il loro rapporto di convivenza o meno etc.
Per saperne di più sul risarcimento dei danni che spettano ai fa miliari di un paziente rimasto gravemente leso per errori medici puoi leggere il nostro articolo intitolato "Un tuo familiare ha subito lesioni per malasanità?".
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Recenti Sentenze sul Risarcimento per Morte di un Familiare per Malasanità
- La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (o para-familiare) deve tener conto di tutti gli elementi concreti che qualificano la relazione, inclusa la stabile coabitazione, quale fattore idoneo a intensificare il vincolo affettivo. La convivenza non può essere ridotta a mero presupposto del diritto al risarcimento, ma deve essere valorizzata anche come indice qualitativo nella liquidazione del danno. Cassazione civile sez. III, 9/04/2026, n. 8911.
- La legittimazione attiva riguarda il potere dell'attore di promuovere l'azione giudiziaria, a prescindere dalla prova della titolarità sostanziale del diritto dedotto. Il giudice deve limitarsi a verificare se, sulla base della prospettazione attorea, chi introduce l'azione sia qualificato come titolare della condizione soggettiva necessaria per ottenere la pronuncia giudiziale richiesta. Ne deriva la necessità di distinguere la legittimazione ad agire dalla titolarità effettiva della situazione giuridica sostanziale, attiva o passiva, che attiene invece al merito della controversia. E’ principio consolidato in materia che anche i nonni sono legittimati a richiedere il risarcimento per la perdita del rapporto parentale, gravando tuttavia su di essi l'onere di dimostrare la concreta esistenza e intensità del vincolo familiare di cui si prospetta la lesione. Corte appello Napoli sez. VIII, 16/01/2026, n. 291.
- Con riferimento al risarcimento del pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale, l’ordinamento riconosce ai congiunti della vittima un diritto al risarcimento iure proprio, patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza morale e il mutamento destabilizzante delle condizioni di vita derivanti dalla definitiva cessazione del rapporto con il familiare deceduto. La parte che propone l’azione è tenuta a dimostrare tutti gli elementi fattuali che sorreggono la propria pretesa sostanziale. Nondimeno, nelle ipotesi di morte di un prossimo congiunto, l’esistenza stessa del vincolo familiare consente di presumere, secondo l’id quod plerumque accidit, la sofferenza del superstite, restando impregiudicato l’onere della controparte di fornire elementi probatori contrari atti a vincere la presunzione. Quale presupposto indefettibile per il riconoscimento del danno permangono i criteri che richiedono una verifica rigorosa dell’esistenza di un pregiudizio dotato di un livello minimo di serietà e consistenza, tanto sul piano morale-soggettivo quanto su quello dinamico-relazionale. Corte appello Cagliari , 15/01/2026, n. 19.
- Il coniuge danneggiato dall'uccisione dell'altro coniuge può, di regola, semplicemente allegare e provare il rapporto di coniugio, senza dover fornire ulteriori più specifiche allegazioni e prove, in quanto tale rapporto fa presumere un legame affettivo (quanto meno un legame di "ordinaria" intensità); in tal caso, sarà il danneggiante a dover eventualmente allegare e dimostrare che il legame affettivo non sussisteva affatto o era di intensità attenuata (onde, rispettivamente, ottenere l'esclusione o la riduzione del risarcimento). Al fine di fornire detta prova, il danneggiante potrà tra l'altro, ovviamente, addurre e dimostrare che vi era separazione legale, o anche di mero fatto, tra i coniugi; la sola prova della separazione, legale o di fatto, non è, però, di per sé sufficiente per escludere del tutto il risarcimento, in quanto esso spetta comunque al coniuge, almeno di regola, anche in caso di separazione legale, considerata - oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale esistenza di figli - la non definitività di tale status e la possibile ripresa della comunione familiare. Cassazione civile sez. III, 1/12/2025, n. 31373.
- La relazione genitoriale con il figlio, perfettamente sano e formato al momento del travaglio e deceduto durante le ore che invece avrebbero dovuto condurlo alla vita, si costruisce e cresce nel corso dei nove mesi di gestazione, che segnano un percorso di formazione non solo per il frutto del concepimento, che diventerà vita autonoma con la nascita, ma anche per i genitori, che insieme al figlio maturano la consapevolezza di un legame familiare, di una relazione parentale, che li unirà per sempre. Più forte è dunque la componente di sofferenza, rispetto a quella dinamico-relazionale, pur presente, del pregiudizio derivante ai congiunti, il quale va liquidato facendo applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Tribunale Arezzo sez. I, 20/10/2025, n. 655.
- In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta " iure proprio " dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'articolo 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Cassazione civile sez. III, 26/06/2025, n. 17208.
- Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, la liquidazione del danno derivato dalla perdita di un congiunto e del relativo apporto all'economia domestica può essere liquidato anche in via equitativa, in quanto concretantesi nella perdita di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, delle quali il danneggiato fruiva nell'ambito del rapporto familiare, ed integranti attività economicamente valutabili come qualsiasi altra attività corrispondente al lavoro di casalinga, per le quali, pertanto, è ravvisabile un parametro economico. Cassazione civile sez. III, 29/05/2025, n. 14288.
- Va riconosciuto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che, in conseguenza di un fatto illecito, abbia subito gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare; devono considerarsi aventi diritto al risarcimento i componenti della cosiddetta famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli), mentre, avuto riguardo ai parenti meno stretti (nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e della intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale. Tribunale Avellino sez. II, 20/03/2025.
- Il decesso di una madre molto anziana dovuto al mancato trasferimento immediato all'ospedale da parte dell'intervento del pronto soccorso, come tutti i decessi causati da fatti illeciti, incide sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Va quindi riconosciuta ai figli, anche non conviventi, il risarcimento del danno per la perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale che va liquidato in via equitativa ai sensi degli articolo 1226 e 2056 c.c. , facendo ricorso ai criteri contenuti nelle apposite tabelle (del Tribunale di Milano) che prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico riferito al grado di parentela, all'età della vittima, all'età del superstite, alla convivenza e alla composizione del nucleo familiare. Tribunale Palmi , 21/11/2024, n. 746.
- In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). Cassazione civile sez. III, 4/03/2024, n. 5769.
Articolo aggiornato al 12 maggio 2026
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