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23/02/2024L’addebito della separazione indica la colpa di uno o entrambi i coniugi per la fine del matrimonio, e questa colpa deve essere accertata dal Tribunale nel corso di una separazione giudiziale.
L’addebito della separazione viene dichiarato dal Tribunale quando il coniuge ha tenuto condotte contrarie ai doveri del matrimonio tali da mandare in crisi la coppia.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde i diritti successori verso l’altro coniuge e perde il diritto ad un assegno di mantenimento, mentre l’altro coniuge ha diritto ad un risarcimento.
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Addebito della separazione per tradimento
Ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per dimostrare il tradimento sono validi prove quali foto, video, chat, post su social networks, ma anche prove testimoniali o la relazione scritta redatta da un investigatore privato, che può essere utilizzata dal giudice come prova atipica, avente valore indiziario e valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
In tema di separazione personale tra i coniugi, l'inosservanza del dovere di fedeltà si presume che, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicchè la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
A fronte dell'adulterio, il richiedente l'addebito ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta; spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l'adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.
Addebito della separazione per violenze fisiche e morali
Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Le violenze fisiche e psicologiche inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare, di per sé, non solo la separazione - in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza -, ma anche l'addebitabilità della stessa all'autore di tali comportamenti, esonerando il giudice dal dovere di comparare le condotte di entrambi i coniugi.
Gli atti di violenza fisica costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, da giustificare già da soli la pronuncia di separazione personale con addebito al coniuge che li ha perpetrati e ciò anche se si sia trattato di un unico episodio.
Addebito della separazione per abbandono della casa
In tema di separazione dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è di per sé idoneo a giustificare l'addebito della separazione personale.
Ciò ovviamente tranne nell'ipotesi in cui non risulti provato che l'allontanamento è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Pertanto, l'allontanamento unilaterale dalla casa familiare pone a carico del coniuge che si è allontanato l'onere di fornire la prova rigorosa della preesistente intollerabilità della convivenza.
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