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La caduta di un paziente in ospedale o clinica è un tipico caso di Malasanità che da diritto al risarcimento dei danni subìti dal paziente leso e ai familiari di un paziente rimasto gravemente leso o morto.
L'ospedale o la clinica che accoglie il paziente per un ricovero o una semplice visita, deve infatti evitare pericoli per la sua salute che derivino da errori del personale medico sanitario o da difetti della struttura.
Se un tuo familiare o te stesso siete stati vittima di Malasanità per una caduta in ospedale o clinica, potete contattare subito i nostri avvocati esperti in malasanità dal 2004 per chidere il giusto risarcimento.
Continua a leggere questo articolo per sapere tutto sul risarcimento danni da caduta del paziente per colpa dell'ospedale o della clinica e parla subito del tuo caso con un avvocato tramite la chat WhatsApp o il nostro Numero Verde Malasanità.
Indice
- Risarcimento per Caduta del Paziente in Ospedale o Clinica
- La Prevenzione delle Cadute dei Pazienti in Ospedale
- I Fattori di Rischio per le Cadute di Pazienti in Ospedale
- Medici e Infermieri devono Valutare il rischio di caduta del Paziente
- Le Precauzioni che devono essere prese dall'Ospedale
- Gestione del Paziente dopo una Caduta in Ospedale
- Un caso Giudiziario di Risarcimento per caduta del Paziente in Ospedale
- Avvocati per Risarcimento da Caduta del Paziente in Ospedale, Clinica o RSA
- Altri Articoli e Video su Casi di Malasanità
Risarcimento per Caduta del Paziente in Ospedale o Clinica
Il paziente che cade in ospedale o clinica per colpa del personale medico sanitario o difetti della struttura ha diritto al risarcimento delle lesioni subite e può chiedere il risarcimento entro dieci anni dall’accaduto.
Anche i familiari di un paziente che ha riportato un peggioramento di salute o la morte a seguito di una caduta in ospedale hanno diritto al risarcimento per lesione o perdita del rapporto parentale, con richiesta di risarcimento che dovrà essere fatta nel minor termine di cinque anni.
Nei casi in cui il paziente cade per colpa della struttura sanitaria, il risarcimento è dovuto per responsabilità contrattuale dell’ospedale o della clinica ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, mentre il risarcimento ai familiari spetterà a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 del codice civile.
In ogni caso, sia il paziente che i suoi familiari potranno ottenere il risarcimento per i danni biologici (fisici e/o psichici subiti), per quelli morali (sofferenza interiore) e per quelli patrimoniali (spese mediche, spese legali, spese di assistenza, mancato guadagno…).
Per avere il giusto risarcimento puoi affidare il tuo caso al nostro gruppo: siamo avvocati che si occupano di risarcimento da caduta di pazienti in ospedale da oltre venti anni in tutta Italia!
Rivolgendoti a noi, avrai a disposizione avvocati che conoscono da oltre venti anni il settore del risarcimento danni da malasanità per caduta del paziente in ospedale, che potranno aiutare te e i tuoi familiare ad avere il giusto risarcimento in tempi brevi tramite una perizia medico legale o una mediazione con l’ospedale o la clinica dove è avvenuta la caduta del paziente.
Se non troveremo un accordo in tempi rapidi, ti seguiremo in una causa civile per il giusto risarcimento derivato a tutti i familiari del paziente caduto in ospedale che ha riportato lesioni o la morte.
La Prevenzione delle Cadute dei Pazienti in Ospedale
Il Ministero della Salute, consapevole che gli infortuni riportati da pazienti nel corso di ricoveri ospedalieri sono assai frequenti, ha diramato la “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie” (n. 13/2011), di cui segue la premessa.
Le cadute rappresentano il più comune evento avverso negli ospedali e nelle strutture residenziali e quasi sempre colpiscono persone fragili, molte delle quali affette da demenza.
Il rischio di caduta, seppure sempre presente, è diverso per i vari setting assistenziali.
Le persone che cadono la prima volta presentano un rischio elevato di cadere nuovamente durante lo stesso anno e possono riportare, come conseguenza del trauma, danni anche gravi, fino a giungere, in alcuni casi, alla morte.
Il numero di anziani ricoverati in ospedale o presso residenze sanitarie assistenziali che va incontro a cadute è elevato, la metà degli anziani che riporta una frattura di femore non è più in grado di deambulare ed il 20% di essi muore, per complicanze, entro 6 mesi.
Le cadute possono determinare nei pazienti: paura di cadere di nuovo, perdita di sicurezza, ansia, depressione, fattori che possono condurre a diminuzione dell’autonomia, aumento della disabilità e, in generale, ad una riduzione anche molto significativa della qualità della vita.
Oltre a danni di tipo fisico e psicologico, le cadute avvenute in un contesto di ricovero comportano un aumento della degenza, attività diagnostiche e terapeutiche aggiuntive e/o eventuali ulteriori ricoveri dopo la dimissione, con un incremento dei costi sanitari e sociali.
Si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l’8% come imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo dell’equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato, con difficoltà nella deambulazione).
La compressione del rischio da caduta del paziente in struttura sanitaria è un indicatore della qualità assistenziale.
Le cadute sono eventi potenzialmente prevenibili tramite la rilevazione di alcuni elementi, anche attraverso appositi strumenti di lavoro che, congiuntamente ad una irrinunciabile valutazione clinica ed assistenziale globale, consentono agli operatori sanitari di adottare le opportune azioni preventive.
E’ fondamentale che operatori, pazienti e familiari/caregiver acquisiscano la consapevolezza del rischio di caduta e collaborino in modo integrato e costante, attento all’applicazione di strategie multifattoriali.
I Fattori di Rischio per le Cadute di Pazienti in Ospedale
La suddetta Raccomandazione del Ministero della Salute, prevede che la prima azione necessaria per la prevenzione delle cadute consista nell’identificare i possibili fattori di rischio, in relazione alle caratteristiche del paziente ed a quelle dell’ambiente e della struttura che lo ospita, in termini di sicurezza, di organizzazione e di adeguatezza del processo assistenziale.
In tal senso, i fattori responsabili delle cadute possono essere suddivisi in:
A) fattori intrinseci, relativi alle condizioni di salute del paziente, che comprendono sia i dati anagrafici che la patologia motivo del ricovero, le comorbilità e le terapie farmacologiche; Tra i principali fattori di rischio riferibili alle condizioni generali del paziente possono essere identificati:
- l’età > 65 anni;
- l’anamnesi positiva per precedenti cadute;
- l’incontinenza;
- il deterioramento dello stato mentale;
- il deterioramento delle funzioni neuromuscolari;
- la dipendenza funzionale nell’esecuzione delle attività di vita quotidiana, rilevabile attraverso apposite scale;
- la riduzione del visus;
- le deformazioni o patologie del piede (es. alluce valgo, dita a martello, ipercheratosi cutanee);
- la paura di cadere.
E’ necessario considerare particolarmente a rischio i pazienti affetti da patologie che possono:
- compromettere la stabilità posturale e la deambulazione;
- condizionare lo stato di vigilanza e l’orientamento spazio temporale del paziente;
- causare episodi ipotensivi;
- aumentare la frequenza minzionale.
Durante il trattamento farmacologico è importante considerare a rischio le seguenti situazioni:
- assunzione di farmaci che influenzano particolarmente lo stato di vigilanza, l’equilibrio, la pressione arteriosa;
- politerapia, in cui i pazienti che assumono 4 o più farmaci possono essere ad alto rischio di caduta;
- variazione della posologia con un incremento del dosaggio del farmaco.
B) fattori estrinseci, relativi agli aspetti organizzativi della struttura di degenza, alle caratteristiche ambientali ed ergonomiche della struttura e dei presidi sanitari impiegati.
Considerata la ricorrenza della dinamica e dei luoghi in cui avviene la maggior parte delle cadute (in camera nel salire e nello scendere dal letto, nel percorso dalla camera al bagno ed in bagno, mentre si effettua l’igiene personale), i principali fattori di rischio in questo ambito sono i seguenti:
- dimensionamento inadeguato delle stanze di degenza e dei bagni;
- pavimenti e scale scivolosi a causa del consumo e/o dell’assenza di soluzioni antiscivolo percorsi “ad ostacoli” per raggiungere il bagno;
- illuminazione carente in alcune aree;
- letti o barelle non regolabili in altezza;
- bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia.
Sono rilevanti, inoltre, gli elementi di inadeguatezza del processo assistenziale ed organizzativo particolarmente in termini di tempo di assistenza per paziente al giorno, secondo il livello di intensità appropriato, di dotazione degli ausili necessari alla mobilizzazione delle persone, di formazione di tutto il personale, di adeguato inserimento degli operatori neoassunti nonché, nell’ambito dell’organizzazione delle attività, di scelta degli orari più idonei per esse.
Medici e Infermieri devono Valutare il rischio di caduta del Paziente
La valutazione del rischio di caduta dei pazienti deve essere effettuata da Medici e Infermieri in modo tempestivo e puntuale, in ognuna delle seguenti condizioni:
- all’ammissione del paziente, particolarmente se anziano (età pari o maggiore di 65 anni);
- a seguito di alterazioni significative dello stato di salute durante la degenza (es. disorientamento con difficoltà di deambulazione, modifiche della marcia per patologie neurologiche);
- a seguito di episodio di caduta;
- ad intervalli di tempo regolari nei ricoveri prolungati, in ogni tipo di struttura di ricovero;
- prima del trasferimento ad altra unità operativa o struttura e prima della dimissione, se necessario, per facilitare la continuità assistenziale a domicilio;
- ogni qualvolta si proceda a variazione di terapia comprendente farmaci che possono porre il paziente a maggiore rischio di caduta.
Il contenuto della valutazione, ovvero il livello di rischio stimato nel paziente e le sue modifiche, deve essere segnalato in modo evidente sulla documentazione sanitaria ad opera dell’operatore responsabile dell’esecuzione della valutazione stessa, assicurando la corretta applicazione dell’eventuale strumento scelto.
Le Precauzioni che devono essere prese dall'Ospedale
Si considera molto importante una valutazione ambientale periodica mirata dei possibili fattori di rischio, che coinvolga direttamente il personale preposto dell’Unità Operativa/Servizio e, possibilmente in modo congiunto, il Servizio di Prevenzione e Protezione della struttura interessata.
Va posta particolare attenzione ai seguenti fattori di precauzione:
- i pavimenti non debbono essere umidi, scivolosi e/o sconnessi;
- i corridoi, di adeguata larghezza, debbono essere dotati di corrimano e non ingombrati da arredi potenzialmente causa di inciampo o scivolamento;
- le scale devono essere provviste di corrimano ed i gradini resi antiscivolo;
- le dimensioni dei bagni devono consentire il passaggio delle carrozzine e gli spostamenti del paziente e, in questi ambienti, devono essere garantiti adeguati punti di appoggio (es. maniglie doccia/vasca, corrimano);
- l’altezza del letto e della barella deve essere regolata in modo che il paziente possa poggiare facilmente i piedi sul pavimento; eventuali spondine debbono essere rimuovibili, adattabili in altezza e possibilmente modulari, eventuali ruote e freni devono essere funzionanti e controllati periodicamente;
- i tappeti debbono essere utilizzati solo se con caratteristiche antiscivolo e se fissati sul pavimento, nella doccia, nella vasca da bagno;
- il campanello o il pulsante di chiamata deve essere reso facilmente accessibile al paziente, dal letto o dalla sedia/poltrona e nel bagno, ogni qualvolta l’operatore si allontana da lui;
- poggiapiedi, tavolini o eventuali altri ostacoli, che possono costituire pericolo per il movimento e per la stabilità del paziente, devono essere rimossi;
- l’illuminazione degli ambienti, in particolare quella notturna vicino al letto e al bagno, deve essere idonea e gli interruttori visibili al buio;
- gli spigoli vivi e gli oggetti potenzialmente taglienti devono essere eliminati;
- gli ausili per la deambulazione devono essere adeguati e sottoposti a corretta manutenzione (es. carrozzine con braccioli e poggiapiedi estraibili o reclinabili/ripiegabili, buona manovrabilità, ruote con freni agevolmente comandati, larghezza ed altezza da terra dello schienale adeguati).
Gestione del Paziente dopo una Caduta in Ospedale
La Raccomandazione Ministeriale continua prevedendo che il paziente che rimane al suolo, a seguito di caduta improvvisa, richiede da parte degli operatori una valutazione delle condizioni e un trattamento immediati, nonché una necessaria rivalutazione del danno a valle della caduta per ridurre il danno secondario.
E’ necessario, quindi, che tutto il personale, sanitario e non, secondo le proprie competenze professionali, sia preparato per affrontare una situazione di emergenza-urgenza.
Si ritiene particolarmente importante che il personale infermieristico sia adeguatamente formato ed aggiornato al supporto delle funzioni vitali (BLS) in caso di trauma ed all’attivazione della procedura mirata di emergenza-urgenza necessaria all’interno di ogni struttura/servizio/unità sanitaria.
Devono essere garantiti l’adeguata informazione dei familiari, il monitoraggio del paziente per le possibili complicanze tardive, la rivalutazione del rischio e la documentazione puntuale dell’accaduto, insieme al medico, sulla documentazione clinico - assistenziale e sulla scheda di segnalazione dell’evento.
Poiché il paziente caduto è da ritenere a rischio di ulteriore caduta, è necessario, infine, che tutto il personale di assistenza attivi ed incrementi l’osservazione ed il monitoraggio e contribuisca ad individuare e ad attuare interventi volti a ridurre i fattori di rischio modificabili.
Un caso Giudiziario di Risarcimento per caduta del Paziente in Ospedale
Riportiamo la sentenza n. 11755 del 28 agosto 2020 con cui il Tribunale di Roma ha condannato la struttura al risarcimento dei danni subiti da una paziente caduta e poi prematuramente deceduta.
I familiari di un paziente deceduto si rivolgevano al Tribunale di Roma rappresentando che il paziente era stato portato in struttura per una visita neurologica e collocato in una stanza molto piccola ove era posizionato il lettino per le visite ed a poca distanza una scrivania; che il paziente, senza assistenza ed ausilio alcuno da parte del medico o di altro personale paramedico, aveva tentato di salire sul lettino per le visite avvalendosi di un apposito sgabellino e, tuttavia, era caduto in terra, urtando violentemente il torace; che il paziente era stato sollevato e adagiato sul lettino e il medico si era limitato a verificare la mobilità degli arti e l'eventuale presenza di lesioni esterne derivanti dalla caduta, per poi eseguire la prevista visita neurologica; che, all'esito, il dottore aveva fatto redigere a una infermiera la seguente certificazione: "il paziente mentre stava salendo sul lettino si è scivolato; è stato visitato, non mostra lesioni traumatiche violente"; che questa attestazione era stata sottoscritta anche dalla moglie del paziente; che il forte dolore al torace risultava in realtà poi essere un "trauma toracico chiuso con fratture costali multiple e contusione polmonare" e, disposto il ricovero in terapia intensiva e rianimazione, con diagnosi di insufficienza respiratoria in trauma toracico e sottoposto a tracheostomia e connesso a un ventilatore meccanico; decedeva poco dopo per arresto cardiaco.
In base alla CTU disposta dal Tribunale in corso di causa è emerso quanto segue.
Acquisita la ragionevole certezza (anche secondo il canone usuale della cd. preponderante probabilità) dell'evento lesivo, mette conto considerare se esso costituisca o meno la causa o, meglio, la concausa che ha innescato il nesso eziopatologico che ha condotto al decesso del paziente, a distanza di 45 giorni circa dal fatto.
Annotano i CTU: "il paziente risultava affetto da preponderanti co-morbosità afferenti allo stato anteriore, rappresentate da fibrillazione atriale cronica in terapia, diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva, esiti di prostatectomia per carcinoma e demenza senile, influenzanti in maniera prevalente il quadro clinico in corso di ricovero; l’occorso traumatismo toracico, incidendo su un substrato meiopragico di fragile equilibrio pluriorganico sistemico, ha indotto un progressivo scadimento delle condizioni di salute del paziente, aumentando la vulnerabilità del medesimo nei confronti di eventuali complicanze infettive".
Le co-morbilità vengono censite come "influenzanti in maniera prevalente" le condizioni scadute del paziente, mentre l'evento traumatico viene censito come fattore che ha incrementato la vulnerabilità del de cuius.
Ragione per cui "è del tutto verosimile che il trauma toracico abbia innescato una concatenazione di eventi morbosi che, in concorso con le preesistenti patologie, hanno condotto il paziente all'exitus".
Il Tribunale di Roma, in applicazione delle proprie tabelle, liquida il risarcimento per la perdita del rapporto parentale secondo i seguenti parametri: a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto; b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite; c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; d) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi).
In base a tali parametri viene riconosciuto un risarcimento di circa 200mila euro a ciascuno dei congiunti che hanno fatto causa.
Le RSA o Case di riposo sono responsabili per le cadute degli anziani se non provano di aver adottato tutte le precauzioni necessarie (vigilanza), configurandosi una "colpa da organizzazione" per mancata custodia, con obbligo di risarcimento per danni ai familiari in caso di lesioni o decesso, specialmente in presenza di pazienti fragili o non autosufficienti. (Tribunale Venezia sez. II, 1/01/2026, n. 1).
La richiesta di risarcimento iure proprio da perdita del rapporto parentale, avanzata dal figlio di una paziente affetta da problemi psichici e residente presso una RSA dove è deceduta, ha natura extracontrattuale. Spetta al danneggiato fornire la prova che la struttura fosse a conoscenza della situazione psicopatologica della paziente. La circostanza che la paziente avesse mantenuto una condotta tale da non far presagire il compimento di un gesto estremo rende del tutto imprevedibile l'evento suicidario, con conseguente esclusione di responsabilità in capo alla struttura. Anche se la caduta dal terrazzo fosse stata accidentale, il fatto che il parapetto rispondesse ai requisiti di legge configura l'assoluta imprevedibilità dell'evento. (Tribunale Treviso sez. III, 30/06/2021, n. 1182).
In tema di responsabilità medico-sanitaria per decesso di paziente a seguito di caduta, va respinta la prospettazione della struttura sanitaria che invochi l'applicazione dell' articolo 1227 c.c. secondo il quale (comma 2) “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza”, sul presupposto che la caduta fosse l'esclusivo esito di un movimento poco consono del Paziente il quale, girandosi nel letto, è scivolato rovinosamente a terra (nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria sul presupposto che non era ragionevole pretendere che un paziente novantaduenne, affetto da plurime patologie, si mantenesse fermo nel letto nella medesima posizione per lungo tempo, riconoscendo l'omissione della struttura consistita nel non aver posizionato al letto le spondine per prevenire comportamenti anche involontari). (Tribunale Milano sez. I, 18/02/2019, n. 1533).
La responsabilità sia del medico che dell'ente ospedaliere per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova. Una ottantaduenne torinese, trattenuta in pronto soccorso su una barella senza sbarre, cade a terra e chiede all'azienda ospedaliera il risarcimento dei danni (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un donna per i danni subiti dalla stessa in seguito alla caduta da una barella non dotata di protezioni mentre si trovava in ospedale, la Corte ha cassato la decisione di giudici territoriali che avevano rigettato la domanda, pur risultando dalla cartella clinica la frattura del femore, ritenendo assente la prova, a carico della parte danneggiata vertendosi, a loro assunto, in materia di responsabilità extracontrattuale, della colpa del personale e del nesso causale tra fatto e danno). (Cassazione civile sez. III, 25/11/2013, n. 26358).
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente qualora sia stata addebitata alla pubblica amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei; mentre deve essere affermata la giurisdizione del g.a. nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego (nella specie, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del g.o. nella causa che vedeva opposta una ex Usl ad un sua dipendente caduta mentre usciva dall'ascensore dell'ospedale, a causa di un dal malfunzionamento dell'ascensore). (Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, n. 1875).
Avvocati per Risarcimento da Caduta del Paziente in Ospedale, Clinica o RSA
Se un tuo familiare è caduto per omessa vigilanza del personale medico sanitario (medici, infermieri, OSS etc.) ed ha riportato gravi lesioni permanenti o il decesso, puoi chiamare subito i nostri avvocati al Numero Verde Malasanità 800 91 23 01 o chattare con un avvocato tramite la chat WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito.
Il nostro gruppo di avvocati si occupa di risarcimento per malasanità dal 2004 in tutta Italia ed ha seguito più casi di pazienti che hanno riportato gravi lesioni o decesso per caduta in ospedale pubblico o struttura sanitaria o di riposo privata.
Un caso di risarcimento per caduta del paziente in ospedale viene gestito dai nostri avvocati anche con la consulenza di medici legali, che sapranno quantificare le lesioni permanenti subite dal paziente o, in caso di morte, i danni psichici subiti dai familiari.
La procedura che il nostro gruppo di avvocati segue da oltre venti anni nei casi di risarcimento danni per caduta in ospedale o clinica o RSA del paziente, spesso anziano e non autosufficiente, prevede i seguenti passi:
1. Primo colloquio con un avvocato: per descrivere il caso e valutare subito i presupposti per una denuncia penale o una azione civile.
2. Valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici legali: che in base alla cartella clinica del paziente caduto sapranno valutare se ci sono state violazioni delle linee guida medico-sanitarie e sapranno individuare le lesioni o i motivi del decesso del paziente.
3. Richiesta di risarcimento:tramite invio di dettagliata pec all’ospedale o alla struttura privata dove è avvenuta la caduta del paziente, con invito a trovare un accordo in tempi rapidi per il risarcimento;
4. Eventuale mediazione o perizia medico legale per una conciliazione: se non viene trovato un accordo per il risarcimento, gli avvocati ti consiglieranno se procedere con un tentativo di mediazione o la richiesta di perizia medico legale giudiziale, al fine di trovare una conciliazione tramite un mediatore o i consulenti tecnici d’ufficio nominati dal giudice
5. Causa civile: solo in caso di mancata conciliazione, i nostri avvocati ti proporranno di procedere con una causa civile per il risarcimento dei danni subiti dal paziente e i suoi prossimi congiunti.
Ricorda che nei casi di caduta del paziente in ospedale è opportuno agire entro determinati termini: il paziente può chiedere il risarcimento entro 10 anni dal fatto, mentre i familiari di un paziente rimasto gravemente leso o morto per una caduta in ospedale hanno il minor termine di 5 anni per chiedere un risarcimento per lesione o perdita del rapporto parentale.
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NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità. Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità-medico sanitaria.
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2 Comments
Caso identico di mia madre caduta dal letto senza nessuno in stanza, malata di alzaimer poi morta dopo qualche giorno a casa a Pavia. Ho già la cartella clinica
Salve Adelina, purtroppo casi del genere accadono troppo spesso, talvolta anche per mancanza di personale all’interno degli ospedali. Ad ogni modo ci contatti o ci invii copia della cartella clinica per un parere gratuito da parte dei nostri avvocati e dei nostri consulenti medici. Grazie”