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04/06/2025Con questo articolo parliamo delle Linee Guida in Ambito Medico Sanitario e della loro rilevanza allorchè si deve valutare la responsabilità civile e penale del medico in caso di cure o interventi che hanno provocato peggioramenti di salute o morte del paziente.
Le Linee Guida in ambito medico rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la qualità e la sicurezza delle cure.
Infatti, le linee guida definiscono comportamenti clinico-assistenziali che i medici dovrebbero seguire nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione delle malattie, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche.
Se tu o un tuo familiare avete subito danni perché il personale medico sanitario non ha seguito le linee guida, mettiti subito in contatto con i nostri avvocati e medici legali per chiedere il giusto risarcimento.
- Cosa sono le Linee Guida in ambito Medico Sanitario
- Mancato rispetto delle Linee Guida e responsabilità Civile del Medico
- Linee Guida e Responsabilità Penale Medica
- La disciplina di legge sulle Linee Guida
- Come chiedere il Risarcimento per Violazione di Linee Guida Mediche
- Altri articoli e video sulla Malasanità
Cosa sono le Linee Guida in ambito Medico Sanitario
Per linee guida si intendono le raccomandazioni sistematiche sviluppate da autorevoli professionisti del settore medico sanitario per indirizzare ed aiutare i sanitari a prendere decisioni appropriate in situazioni cliniche specifiche.
Non si tratta di regole rigide, ma di indicazioni basate su studi clinici, revisioni sistematiche e il consenso degli esperti.
In Italia, le linee guida di riferimento medico sanitario vengono pubblicate all’interno del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), gestito dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Le linee guida possono essere redatte da:
• Società scientifiche accreditate
• Enti pubblici
• Gruppi multidisciplinari di esperti
Ogni Linea Guida, per essere riconosciuta e valida ai fini medico-legali, deve essere valutata, approvata e inserita nel repertorio del SNLG.
Il processo di redazione segue criteri metodologici rigorosi (come quelli stabiliti dal GRADE o altri sistemi di valutazione delle prove scientifiche).
L’obiettivo delle linee guida è quello di:
• Migliorare la qualità delle cure
• Ridurre la variabilità nei trattamenti
• Fornire un riferimento scientifico e giuridico per l’operato medico
• Evitare o almeno limitare complicazioni di cure o interventi
Mancato rispetto delle Linee Guida e responsabilità Civile del Medico
La mancata osservanza delle linee guida può avere conseguenze sia professionali che giuridiche per il medico.
Gli effetti che il mancato ed ingiusto rispetto delle linee guida può comportare per il medico dipendono a seconda del tipo di responsabilità che si intende accertare: civile o penale.
Il medico risponde civilmente dei danni arrecati al paziente ed i suoi familiari insieme alla struttura pubblica o privata, ed essi sono tenuti in solido al risarcimento.
In sede civile, il mancato rispetto delle Linee Guida può essere considerato una violazione della diligenza professionale, e quindi portare al risarcimento dei danni al paziente, soprattutto se si dimostra che l’evento dannoso era evitabile applicando correttamente le raccomandazioni scientifiche.
In sede civile vige il principio per cui il medico risponde dei danni se risulta “più probabile che non” che il suo errore abbia causato lesioni o decesso del paziente.
In generale, il medico ha il diritto-dovere di valutare caso per caso le linee guida più adatte.
Tuttavia, ogni deviazione dalle linee guida deve essere giustificata clinicamente, documentata in cartella, coerente con il principio del miglior interesse per il paziente.
Linee Guida e Responsabilità Penale Medica
In sede penale il medico risponde in base al principio del “ragionevole dubbio”, per cui ci dovranno essere prove concrete ed univoche che abbia errato affinchè possa essere condannato penalmente.
Al fine di descrivere la responsabilità penale del medico in caso di mancato rispetto delle linee guida, riportiamo la parte motiva della pronuncia n. 7849/2022 della Corte di Cassazione.
Nell'ambito del procedimento penale, per l'indicazione della condotta doverosa in campo sanitario, si pone la necessità di ricercare leges artis che contengono le raccomandazioni operative, per i sanitari, in relazione alle diverse tipologie di attività a loro affidate e di cui dev'essere anche valutata la pertinenza in relazione al singolo caso concreto.
Lo strumento per definire in modo omogeneo i criteri comportamentali dei sanitari nelle diverse situazioni è costituito da previsioni a carattere generale elaborate a livello scientifico e/o operativo, variamente definite e caratterizzate: ossia, a seconda dei casi, dalle linee guida, dai protocolli e dalle best practices.
Nell'esperienza italiana, fatta salva la possibilità di indicazioni operative anche assai dettagliate, le linee guida sono qualificate come raccomandazioni di ordine generale, rispetto alle quali tuttavia resta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi al caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della c.d. relazione terapeutica" (o, come altri dice, "alleanza terapeutica") tra medico e paziente.
Invero, l'approccio al problema non può non tenere conto della portata multilivello delle prassi sanitarie potenzialmente incidenti sui risultati dell'attività diagnostico-terapeutica: entrano in gioco le attività proprie del medico generico o specialista, così come quelle del chirurgo o come quelle prettamente infermieristiche; ma ne sono interessati anche i profili organizzativi (e anche economici) delle strutture sanitarie, nei loro diversi gradi di complessità.
Inoltre, e soprattutto, non tutti i pazienti sono uguali, né è necessariamente uguale la loro risposta alla medesima terapia, anche se identica è la patologia che li affligge; e ciò, a talune condizioni, comporta necessariamente un adattamento delle "regole d'ingaggio" al caso concreto e alle variabili che, nell'ambito di esso, entrano in gioco e suggeriscono di attenersi in misura maggiore o minore a "protocolli" e linee guida", o addirittura impongono in certi casi di discostarsene.
Di qui la natura delle linee guida come regole di massima flessibili ed adattabili alle specificità del caso concreto.
Anche per questo, l'approccio giurisprudenziale tradizionale si è sempre mostrato tendenzialmente cauto: la Suprema Corte si esprime da tempo nel senso di non considerare le linee-guida come idonee a esaurire le regole di condotta sanitaria in rapporto a ogni singolo caso concreto; si afferma che, nel praticare la professione sanitaria, "il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità".
Il rispetto delle "linee guida" non può insomma essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico; e quindi "nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche più appropriate né all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente".
Pertanto, "non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone" (così si esprimeva Sez. 4, n. 8254 del 23/11/2010 - dep. 2011, Grassini).
La disciplina di legge sulle Linee Guida
Gli interventi legislativi di questi ultimi anni (dapprima la legge Balduzzi, da ultimo la legge Gelli-Bianco) hanno in qualche misura cercato di recepire le istanze del personale sanitario tese a modulare e circoscrivere i termini della responsabilità professionale (anche attraverso il contrasto al fenomeno della c.d. medicina difensiva).
Con l'entrata in vigore della legge 189/2012 (legge di conversione, con modifiche, del D.L. 158/2012, C.d. decreto Balduzzi), il legislatore ha introdotto una sostanziale modifica alle previsioni che fino ad allora avevano regolato la responsabilità penale in campo sanitario, prevedendo fra l'altro, all'art. 3, comma 1, che "l'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve" .
Dopo appena cinque anni, la C.d. legge Gelli - Bianco (legge n. 24/2017) é nuovamente intervenuta a disciplinare la responsabilità dei sanitari sul pigno sia civile che penale.
Di notevole interesse, per ciò che qui rileva, è quanto stabilito dall'art. 5 della legge Gelli - Bianco: la norma (al comma 1) obbliga infatti gli esercenti le professioni sanitarie - nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale ad attenersi, "salve specificità del caso concreto", alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5, elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con un emanando decreto del Ministro della salute (sulla base dei criteri di cui al successivo comma 2), da aggiornare con cadenza biennale.
Viene poi precisato che, in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si dovranno attenere "alle buone pratiche clinico-assistenziali".
A tale disposizione fa riscontro l'articolo 6 della legge, che introduce un nuovo articolo nel codice penale: l'art. 590sexies del codice penale (recante "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario"), che così recita: "1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma". "2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".
Ne consegue che le linee guida costituiscono parametri precostituiti ai quali il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso in esame.
Da ciò deriva il corollario in base al quale in presenza di due alternative terapeutiche, il medico è tenuto a scegliere la soluzione meno pericolosa per la salute del paziente, con la conseguenza che egli è responsabile, in caso di complicazioni, e nonostante l'osservanza delle regole dell'arte, per imprudenza, ove adotti l'alternativa più rischiosa (Sez. 4, n. 12968 del 12/11/2020, dep.2021, Usai, Rv. 281013).
Come chiedere il Risarcimento per Violazione di Linee Guida Mediche
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I nostri medici legali sapranno individuare gli errori medici nel trattamento del paziente dovuti a violazione delle linee guida.
Gli avvocati ti assisteranno nella richiesta di risarcimento contro il medico e la struttura sanitaria pubblica o privata dove sono avvenuti gli errori medici.
Per avere assistenza ti basta chiamare il nostro Numero Verde Malasanità o chattare con noi tramite l’icona WhatsApp che trovi in ogni pagina del nostro sito.
Racconta il tuo caso ad un avvocato ed iniziamo insieme il percorso per il risarcimento dei danni subiti da te o un tuo familiare per violazione delle linee guida medico sanitarie.
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