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18/11/2023
Il calcolo dei danni non patrimoniali da malasanità
21/11/2023Il paziente che rimane vittima di malasanità ha diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per responsabilità medico-sanitaria, così come ne hanno diritto anche i familiari del paziente rimasto gravemente leso o deceduto.
Il paziente avrà diritto al risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale (avendo intrattenuto con l’ospedale o la clinica un rapporto contrattuale detto di spedalità), mentre i suoi familiari ne avranno diritto a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
Con questo articolo facciamo un elenco delle principali voci di danno che paziente e/o familiari possono richiedere a seguito di un caso di malasanità, distinguendo i danni in due macro categorie: i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali.
I danni patrimoniali
Iniziamo col parlare dei danni patrimoniali, intesi come conseguenze economiche che il paziente hanno subito o potrà subire in futuro per colpa medico-sanitaria.
Quando il risarcimento riguarda danni patrimoniali già subiti si parla di risarcimento del danno emergente, quando invece si parla di danni futuri si parla di danno da lucro cessante.
1) Il danno emergente
Tra i danni di tipo emergente cui si può chiedere il risarcimento vi sono quelli che siano stati già subiti al momento della liquidazione.
Tra questi vi sono certamente le spese di cura e riabilitazione che il paziente ha dovuto sostenere per curarsi a seguito del caso di malasanità che ha subito.
Ma tra tali spese possono rientrarvi anche le spese sostenute per visite mediche, consulenze specialistiche, spese di causa e perizia medico legale, tra cui quelle legali e quelle dei propri consulenti di parte.
2) Danno da lucro cessante
Tra le principali voci di danno da lucro cessante che spettano al paziente che è stato vittima di malasanità vi è certamente quella relativa alla impossibilità di lavorare o di lavorare e guadagnare come prima.
In questi casi il risarcimento riguarda la perdita della capacità lavorativa che può essere generica (ogni lavoro confacente alle proprie capacità) o specifica (quella svolta fino al fatto dannoso).
Questa voce di danno è prevista non non solo in favore di chi era già percettore di reddito da lavoro prima di rimanere vittima di malasanità, ma anche a chi non lo sia mai stato (ad esempio, casalinga) o non sia ancora in età non lavorativa (minore), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario o al momento del fatto sia disoccupato e perciò senza reddito.
I danni non patrimoniali
La categoria dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza di un evento lesivo o mortale per colpa medica è certamente ben più complessa, perché ricomprende più voci di danno.
1) Il danno biologico
Tra i vari danni che può subire il paziente a causa di colpa medica, vi è innanzitutto quello rappresentato dalle lesioni subite, che possono essere sia di natura fisica che psichica.
Si tratta di c. d. danni biologici, che consistono nella menomazione del corpo o della mente, ossia nel peggioramento delle condizioni di salute psicofisica del paziente rispetto a quanto sarebbe stato se i medici non avessero commesso errori.
Il paziente può ad esempio riportare l’asportazione di un organo o un arto per colpa medica, così come può subire anche un danno psichico (si pensi nel caso di una cura psichiatrica errata), oppure può riportare un aggravamento di condizioni che comunque si sarebbero verificate (c. d. danno iatrogeno differenziale).
I danni biologici saranno risarciti allorchè si possa dimostrare che sono derivati da colpa medica e si potranno quantificare in base a consulenze medico legali che andranno ad individuare se le lesioni sono solo temporanee (quindi durano solo per un periodo limitato di tempo) o permanenti (quindi comporteranno per il paziente pregiudizi vita natural durante) e in questo caso se sono micropertamenti (ossia in misura compresa tra l’1% ed il 9%) o macropermanenti (dal 10% al 100%).
Il danno biologico è riconosciuto certamente al paziente che abbia riportato lesioni, ma può essere riconosciuto anche a suoi familiari laddove il paziente abbia subito gravi lesioni che hanno compromesso anche la salute psicofisica di chi gli sta accanto.
Si pensi al caso di un paziente rimasto gravemente leso per malasanità (ad esempio il neonato che ha riportato una invalidità del 100% per danni da parto) che per il dolore ed il disagio sofferto anche dai suoi stretti familiari potrebbe comportare per questi ultimi un danno psichico valutabile in sede medico legale ad esempio come depressione.
2) Il danno morale
Il danno morale può essere definito come sofferenza interiore riportata dal paziente e/o dai suoi familiari a seguito di un grave caso di malasanità.
La sofferenza è intesa come il dolore interiore e turbamento dell’anima, che non è passibile di una valutazione medico legale (come il danno biologico psichico), e può essere provata dal soggetto che ne richiede il risarcimento anche tramite mere presunzioni sulle asserite ripercussioni negative determinate dai postumi della prestazione sanitaria.
Nel caso di danni subiti dal neonato, ad esempio, ai fini della sussistenza del danno danno morale patito dai genitori per le conseguenze del trattamento sanitario cui il figlio neonato è stato sottoposto, devono essere prese in considerazione l’età dei genitori, la tenerissima età del bambino e la presenza di altri figli minori nel nucleo familiare.
Tali condizioni, ragionevolmente, consentono di far nascere nei genitori sentimenti di profonda prostrazione ed angoscia nell'apprendere delle precarie condizioni di salute del figlio e dell'esito incerto della condizione patologica con la prospettiva di una vita penosa per il bambino con possibili conseguenze su tutto il nucleo familiare.
3) Il danno esistenziale
Tra le varie voci di danno non patrimoniale subite dal paziente vittima di malasanità e/o dai suoi familiari, vi è anche quella del c. d. danno esistenziale, inteso come peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, distinto dai pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, disappunti, o altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, per la più elevata intensità del patimento.
Tale componente di danno, costituendo pur sempre un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi in re ipsa; in altre parole occorre provare, anche attraverso presunzioni, che il caso di malasanità ha generato nella sfera areddituale del paziente (o dei suoi familiari) un pregiudizio tale da indurlo ad alterare abitudini e assetti relazionali propri, spingendolo a scelte di vita diverse e peggiorative quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Si pensi al caso di un paziente che prima di sottoporsi a cure mediche errate fosse dedito a fare sport e che, in seguito al caso di malasanità, non sia più in grado di muoversi.
4) Il danno da perdita o lesione del rapporto parentale
I familiari di un paziente morto o gravemente leso per colpa medico-sanitaria hanno diritto ad un autonomo risarcimento per perdita (nel caso di morte del paziente) o lesione (nel caso di lesioni riportate dal paziente) del rapporto parentale.
Si tratta di una autonoma voce di danno non patrimoniale vantato iure proprio dai familiari del paziente e consiste nello sconvolgimento di un sistema di vita che trovava il suo fondamento nell'affetto e nella quotidianità del rapporto con il congiunto deceduto o rimasto gravemente leso.
Tale danno riassume sia il danno esistenziale, attinente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, che il danno morale, come sofferenza del congiunto superstite.
La prova di tale danno può essere efficacemente data anche tramite presunzioni, riferendosi alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute sulla vita dei familiari.
Vuoi sapere quali danni possono spettarti per il tuo caso di malasanità?
Se tu o un tuo familiare siete stati vittima di malasanità potete contattare il nostro gruppo di avvocati e consulenti medici legali per avere un parere.
Innanzitutto sarà necessario essere in possesso della cartella clinica, ossia di tutta la documentazione medica relativa alle cure da cui può essere derivata una lesione o il decesso del paziente.
Dopo l’esame della cartella clinica da parte dei nostri consulenti medici legali e degli specialisti nella branca della medicina relativa al caso concreto, intanto saprai se effettivamente i medici che hanno avuto in cura il paziente sono stati responsabili di errori e, se si, in cosa sono consistiti gli errori e che tipo di danni hanno causato al paziente.
Se i nostri consulenti medici legali avranno quindi ritenuto che siamo di fronte da un caso di malasanità, allora i nostri avvocati sapranno dirti quali sono i danni che tu o il tuo familiare aver subito.
Prendendo contatti con avvocaticollegati.it avrai a disposizione avvocati e consulenti medici legali con esperienza più che ventennale nel settore del risarcimento danni da malasanità!
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità.
Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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