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Il piano genitoriale
29/05/2023In caso di separazione, divorzio o coppia non coniugata con figli minori che si separa, si pone il problema dell’affidamento dei figli.
Con questo articolo parliamo del caso eccezionale dell’affidamento super esclusivo, che si pone come caso limite rispetto all’affidamento condiviso ed all’affidamento esclusivo.
L’affidamento dei figli minori
Per affidamento dei figli minori ai genitori si intende l’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori in situazioni di separazione, divorzio o non convivenza di genitori.
Quindi l’affidamento dei figli minori consiste nel il diritto/dovere di ciascun genitore di prendere le scelte di straordinaria amministrazione nell’interesse dei figli, ad esempio riguardo all’educazione, alla salute, al luogo di residenza etc..
L’affidamento condiviso rappresenta la regola
Quando i genitori di figli minorenni si lasciano, la regola è che ciascuno di loro continuerà ad esercitare la responsabilità genitoriale in modo paritario con l’altro genitore, per cui le scelte principali per i figli minorenni verranno prese di comune accordo.
L'affidamento condiviso dei figli non comporta la piena parità di tempo che il minore deve trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, ma implica la condivisione delle scelte educative e formative e la pari partecipazione alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Dinque, il vero contenuto dell'affidamento condiviso non si concretetizza affatto in una convivenza del minore con entrambi i genitori, nè in una sorta di affidamento alternato, ma in una maggiore responsabilizzazione dei genitori che, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla insieme.
Pertanto anche in caso di affidamento condiviso è necessario prevedere comunque una residenza prevalente del figlio, un assegno in favore del genitore collocatario, non chè l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Nel caso in cui i genitori non fossero d’accordo nelle decisioni più importanti per i figli, ciascuno di essi potrà rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore perché si decida la scelta migliore.
L’affidamento esclusivo rappresenta l’eccezione
L’articolo 337 quater del codice civile prevede che il Giudice possa disporre l'affidamento dei figli minorenni ad uno solo dei genitori quando l'affidamento condiviso è contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando ritiene che l’altro genitore non sia in grado di agire nell’interesse del figlio minore.
Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato anche con l’altro genitore, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli restano adottate da entrambi i genitori.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
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L’affidamento super esclusivo è il caso limite
Se la regola è quella dell’affidamento condiviso e l’eccezione è quella dell’affidamento esclusivo, l’affidamento super esclusivo rappresenta un caso eccezionale.
Infatti, l’affidamento super esclusivo prevede la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Infatti, una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore (Cassazione Civile Sezione Prima, numero 29999 del 31.12.2020).
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l’affidamento super esclusivo, ci sono quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio.
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Il principio della Corte di Cassazione
Con la recente sentenza numero 4056 del 9 febbraio 2023, la Corte di Cassazione Sezione Prima Civile si è espressa in materia di affidamento dei figli minori, stabilendo il seguente principio.
In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c. d. super esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima.
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