
Miglior avvocato malasanità: esiste davvero?
13/02/2024
Avvocati Malasanità Milano – Studio Legale Barsotti
15/02/2024La mediazione per casi di malasanità è una procedura utile per cercare in tempi brevi un accordo risarcitorio con l’ospedale o la clinica quando il paziente ha subito lesioni o ha riportato il decesso per colpa dei medici che lo hanno avuto in cura.
Leggi questo articolo per saperne di più sulla mediazione per casi di malasanità e contattaci se vuoi intraprendere una mediazione per il tuo caso di malasanità con un avvocato esperto nel settore.
In Cosa Consiste una Mediazione
Quando due o più soggetti intendono trovare un accordo per la soluzione di una controversia insorta tra loro, anche al fine di evitare una causa lunga e costosa, è possibile rivolgersi tramite i rispettivi avvocati ad un Organismo di Mediazione.
L’Organismo di Mediazione è una struttura riconosciuta dal Ministero della Giustizia, presente in ogni città, al cui interno operano dei Mediatori, ossia professionisti che vengono messi a disposizione di chi intende avvalersene per avviare una mediazione.
Quindi, rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione, si chiede che venga individuato un Mediatore che fisserà un incontro tra le parti al fine di intraprendere un percorso volto al possibile perfezionamento di un accordo.
Per casi di Malasanità è una Condizione di Procedibilità
L’articolo 8 della Legge n. 24/2017 in materia di responsabilità medico-sanitaria prevede che il paziente che ha riportato lesioni per colpa medica, o i familiari di un paziente morto per colpa medica, non possono iniziare una causa contro l’ospedale o la clinica se prima non procedono con un ricorso per accertamento tecnico preventivo (A. T. P.) o con una mediazione.
Quindi, il paziente o i suoi familiari dovranno scegliere tra una delle due suddette condizioni di procedibilità: se rivolgersi al Tribunale per la nomina di un collegio peritale al fine di accertare il caso di malasanità, o se invitare l’ospedale o la clinica davanti ad un Organismo di Mediazione per tentare una conciliazione.
Solo se all’esito di una delle due condizioni di procedibilità le parti non dovessero trovare un accordo, allora si potrà iniziare una causa civile per risarcimento danni da malasanità.
Come si svolge la Mediazione per Malasanità
La procedura di mediazione per casi di malasanità, e non solo, è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28/2010 che prevede che la mediazione si svolga come segue:
• Chi è interessato a svolgere la mediazione per un caso di malasanità deve presentare tramite avvocato una domanda di mediazione scritta ad un Organismo di Mediazione del luogo in cui si trova il giudice che sarebbe competente per la controversia, con cui si evidenzia quanto accaduto, quali sono le responsabilità mediche ed i danni subiti.
• L’Organismo di Mediazione nominerà un Mediatore e fisserà data ed ora del primo incontro, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, dandone notizia sia a chi ha proposto la mediazione che alle altre parti.
• Al primo incontro di mediazione, se i difensori dell’ospedale o della clinica compaiono, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione nel corso di uno o più incontri.
• La procedura di mediazione dovrà compiersi nel termine di 3 mesi dal giorno in cui è stata presentata la domanda di mediazione, eventualmente prorogabile di altri 3 mesi su accordo scritto dei partecipanti.
L’Avvocato per Malasanità nella Mediazione
La procedura di mediazione per casi di malasanità richiede necessariamente la presenza di un avvocato al fianco del paziente lesionato e/o dei familiari di un paziente morto per colpa medica, come previsto dall’art. 8 comma 5 del D. L. n. 28/2010.
Quindi, dovrai affidarti ad un avvocato che conosca il settore del risarcimento danni da malasanità, affinché sappia compilare la domanda di mediazione correttamente e davanti all’Organismo di Mediazione competente territorialmente.
L’avvocato per malasanità dovrà poi assistere il paziente e/o i suoi familiari nella fase di mediazione, facendo valere le ragioni del proprio assistito con ragionamenti giuridici e riferimenti clinici, al fine di convincere l’ospedale o la clinica che è vantaggioso raggiungere in tempi brevi un accordo.
Per la procedura di mediazione, inoltre, l’avvocato si avvarrà anche di una relazione medico legale fatta da un proprio consulente medico legale, al fine di supportare con ancor maggior vigore che i medici dell’ospedale o della clinica che hanno avuto in cura il paziente hanno commesso errori.
Non si può peraltro escludere che nel corso della mediazione le parti decidano di dare incarico, tramite il Mediatore, ad un collegio peritale che valuti il caso di malasanità.
Tempi della Mediazione
A seguito della presentazione della domanda di mediazione all’Organismo di Mediazione deve essere fissato un primo incontro, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni.
Dopo il primo incontro di mediazione, se le parti intendono conferire incarico al Mediatore di intavolare una trattativa, la procedura dovrà concludersi positivamente (con un accordo) o negativamente (senza un accordo) entro tre mesi dalla domanda.
Questo termine di tre mesi, tuttavia, potrà essere prorogato di altri tre mesi qualora le parti che partecipano alla mediazione siano d’accordo per una proroga e lo dichiarino per iscritto.
Puoi fare la Mediazione anche con Gratuito Patrocinio
Per quanto riguarda i costi, l’art. 15bis del D. L. n. 28/2010 garantisce a pazienti e/o loro familiari di poter svolgere senza costi la mediazione, avvalendoti del Gratuito Patrocinio laddove abbia un reddito inferiore ad € 12.838,01 sommato a quello dei propri familiari conviventi.
Quando invece il paziente e/o i suoi familiari non rientrano nelle condizioni per svolgere la mediazione gratuitamente, le spese di avvio della mediazione per casi di malasanità varierà da 80 a 224 euro, in base al valore della richiesta risarcitoria.
In caso di raggiungimento di un accordo al primo incontro è prevista una spesa compresa tra 22 e 920 euro, mentre se al primo incontro le parti decidono di non proseguire la mediazione non è previsto alcun costo.
Se al primo incontro le parti non trovano un accordo ed intendono proseguire nella mediazione, i costi variano da 16 a 7864 euro ma nient’altro sarà dovuto se nei successivi incontri non si troverà un accordo e la mediazione si definirà negativamente.
Se invece le parti troveranno un accordo nel corso delle successive sedute, sarà previsto un pagamento tra 16 e 2400 euro in base al valore della causa.
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