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Purtroppo i casi di malasanità sono frequenti e spesso gravi, tanto che a volte qualcuno perde la vita per responsabilità medico-sanitaria.

Con questo articolo vogliamo concentrarci proprio sui casi in cui un paziente muore per colpa medica (ma anche per un fatto illecito in genere), e sul risarcimento che spetta ai familiari per “perdita del rapporto parentale”.

Parliamo in un altro articolo del risarcimento dei danni che spettano ai congiunti della vittima che non è morta ma ha riportato gravi lesioni (c. d. danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni).

 

 

  • Cos’è il danno da perdita del rapporto parentale?
  • Quali sono i familiari che hanno diritto al risarcimento?
  • Come si calcola il risarcimento?
  • Le tabelle del Tribunale di Roma
  • Facciamo un esempio di calcolo
  • Qual è la procedura per chiedere il risarcimento?

 

 

Cos’è il danno da perdita del rapporto parentale?

Il danno da perdita del rapporto parentale è quello subito dai congiunti di una persona morta per fatto illecito, come può essere quello dovuto a colpa medica ma non solo.

Se si è in grado di dimostrare che un familiare è stato (mal)curato da medici e che per loro colpa è deceduto, allora si ha diritto ad essere risarciti di tutta la sofferenza dovuta alla perdita del congiunto.

Per la Corte di Cassazione il danno da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non solo nella perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, ma anche nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 23469/2018).

 

Quali sono i familiari che hanno diritto al risarcimento?

Ad avere diritto al risarcimento saranno i familiari, anche se al momento del decesso non convivevano con il congiunto, quali il coniuge, i genitori, i figli e i fratelli o sorelle. Questi soggetti non hanno l’onere di dimostrare di aver subito tale danno perché esso è da ritenersi presunto. Dovranno, al più, dimostrare circostanze utili a quantificare il danno.

Ma ad averne diritto saranno anche i nipoti e i cugini (parenti fino al 4°), anche se in questo caso dovranno invece dimostrare, sia che vi era un rapporto caratterizzato da reciproco affetto con il soggetto deceduto, sia elementi utili affinchè il giudice quantifichi il danno.

Ancora, avranno diritto al risarcimento anche quei soggetti che, seppur non legati alla vittima da un vincolo formale, dimostrino di avervi avuto un rapporto continuativo e stabile a livello affettivo, come è il caso di una convivenza tra partner.

 

Come si calcola il risarcimento?

Ai fini della quantificazione del risarcimento dei danni per la morte di un congiunto, i Tribunali di Milano e di Roma hanno elaborato nel corso degli anni delle tabelle, ossia dei documenti para-normativi, che servono come riferimento anche per altri giudici ai fini della liquidazione.

Recentemente, tuttavia, la Corte di Cassazione ha indirettamente affermato che le tabelle di riferimento per il calcolo del risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale devono essere quelle del Tribunale di Roma.

Ebbene, si riporta quanto scrive il Tribunale di Roma a descrizione dei parametri di calcolo per il danno che stiamo trattando:

Le tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2019 prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.

Tale sistema muove dalla enucleazione – pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte – di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi.

Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento – una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva – vale a dire:

  1. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
  2. l’età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite;
  3. l’età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all’età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
  4. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
  5. presenza all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al quarto grado, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell’assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un’altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.

Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si è, dunque, ritenuto opportuno adottare un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l’attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro ché costituisse il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

Sull’importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

Quindi, la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita di un congiunto stretto deve essere fatta seguendo i criteri: a) equitativo, che tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto; b) di personalizzazione, per il quale rilevano le condizioni personali e soggettive del danneggiato, la gravità delle conseguenze subite e le particolarità del caso concreto; c) della relazione affettiva del danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare ed alla compromissione che ne sia derivata dai sinistro, e di ogni altra circostanza.

 

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Le tabelle del Tribunale di Roma 

Vediamo ora nello specifico i parametri per la liquidazione del danno secondo le Tabelle di Roma. 

Valore punto per il 2019: € 9.806,70.                                                  

ART:Un tuo familiare è morto per malasanità? Hai diritto al risarcimento danni da perdita del rapporto parentale
a) Parentela con la vittima (*)Punti
genitore20
coniuge20
convivente20
parte dell'unione civile20
figlio18
fratello7
avo6
nipote6
zio6
cugino2

(*) Il punteggio può essere diminuito fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva

esistenza di un serio rapporto affettivo o annullato in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo.

 

ART: Un tuo familiare è morto per malasanità? Hai diritto al risarcimento danni da perdita del rapporto parentale
b) Età della vittimaPunti
0-205
21-414
41-603
61-802
oltre 801

 

ART:Un tuo familiare è morto per malasanità? Hai diritto al risarcimento danni da perdita del rapporto parentale
c) Età del congiuntoPunti
0-205
21-414
41-603
61-802
oltre 801

 

ART:Un tuo familiare è morto per malasanità? Hai diritto al risarcimento danni da perdita del rapporto parentale
d-e) Convivenza e composizione del nucleo familiare Punti
convivenza con la vittima4
assenza di altri familiari conviventi3
assenza di altri familiari entro il secondo gradoaumento da 1/3 a 1/2
non convivenzapossibile riduzione sino ad 1/2

 

Facciamo un esempio di calcolo

Calcoliamo il risarcimento dovuto ad un genitore di 55 anni, per la perdita di un figlio di 20 anni, convivente con entrambi i genitori ed in assenza di altri familiari entro il secondo grado.

ART:Un tuo familiare è morto per malasanità? Hai diritto al risarcimento danni da perdita del rapporto parentale
Valori del punto € 9.806,70
relazione di parentela con il defunto20 punti
assenza di altri familiari età della vittima4 punti
età del congiunto3 punti
convivenza con la vittima 4 punti
Totale punti31 punti
Totale risarcimento€ 9.806.70 x 31= € 304.000,00
Aumento fino a 1/2 per mancanza di altri familiari€ 304.000+50%=456.000,00

 

Qual è la procedura per chiedere il risarcimento?

Per prima cosa devi sapere che il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni, quindi entro tale termine, che decorre dal momento in cui è chiaro il motivo del decesso, devi assolutamente rivolgere la richiesta di risarcimento al/ai responsabili.

La richiesta deve essere scritta ed inviata via pec o raccomandata, preferibilmente dall’avvocato.

Dopodichè si aprirà un contenzioso civile che potrà essere risolto in via stragiudiziale o giudiziale.

In parallelo all’azione civile potrai anche partecipare al procedimento penale per omicidio colposo, laddove la Procura della Repubblica ritenga fondata la notizia di reato, costituendoti parte civile per il risarcimento dei danni morali da reato ai sensi degli artt. 185 c. p. e 2059 c. c..

Se decidi di rivolgerti a noi, che abbiamo esperienza ventennale in casi di malasanità ed abbiamo già affrontato casi di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale, non dovrai sostenere alcun costo perché anticiperemo tutto noi!

 

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