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20/12/2023Se sei vittima di diffamazione, hai diritto al risarcimento dei danni. I casi di diffamazione sono sempre più frequenti, soprattutto per la diffusione di comunicazioni tramite social networks e messaggistica, che rendono più facile comunicare tra più persone.
Con questo articolo l'avvocato Nicola Barsotti di Lucca, ti spiega quando sussiste il reato di diffamazione, come puoi tutelarti in sede penale e civile, e quali sono i criteri che vengono seguiti dai giudici per calcolare il risarcimento dei danni subiti da chi è stato diffamato.
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Il reato di diffamazione
Il reato di diffamazione è previsto dall’art. 595 del codice penale e prevede la pena della reclusione o della multa per chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente alla conversazione, attribuendogli qualità sfavorevoli denigratorie. Se infatti la persona fosse presente si verserebbe nella diversa ipotesi di ingiuria.
Con il reato di diffamazione viene quindi punita la condotta di chi parla male “alle spalle” di qualcuno con almeno due o più persone, ciò che può avvenire contemporaneamente o in tempi diversi.
Il fatto può avvenire durante una conversazione tra persone presenti o tramite telefono, messaggi, post, internet, stampa, televisione, radio, ed in genere tramite qualsiasi mezzo di comunicazione.
Il reato di diffamazione non va confuso con il più grave reato di calunnia che, invece, si concretizza quando si viene ingiustamente accusati davanti all’autorità giudiziaria di aver commesso un reato.
Come tutelarsi dal reato di diffamazione
Il reato di diffamazione è procedibile solo a querela di parte, per cui la persona che è stata diffamata ha solo tre mesi di tempo, da quando ha avuto notizia della diffamazione, per sporgere una querela personalmente o tramite un avvocato.
Tramite la querela si potrà portare all’attenzione della Magistratura il fatto di reato, dopodichè si svolgerà un procedimento penale davanti al Tribunale (se l’offesa è stata arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro messo di pubblicità ovvero in atto pubblico) o al Giudice di Pace (negli altri casi).
Nel giudizio penale contro il soggetto accusato di diffamazione, la vittima potrà costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento dei danni subiti.
In alternativa alla costituzione di parte civile nel processo penale, e anche se non è stata fatta querela, la vittima potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente davanti al giudice civile.
Se hai bisogno di essere difeso in un procedimento penale o in una causa civile per diffamazione, puoi prendere contatti con l'avvocato Nicola Barsotti di Lucca, che ha esperienza di oltre venti anni nel settore, e può assisterti anche con gratuito patrocinio.
Cosa comprende il risarcimento dei danni da diffamazione
Poiché la diffamazione è un illecito, la vittima di diffamazione ha diritto al risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi degli art. 185 del codice penale e 2043 e 2059 del codice civile.
Infatti, la fattispecie di diffamazione è volta a tutelare la reputazione in termini di dignità personale nell'opinione altrui e di stima diffusa nell'ambiente sociale.
Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è dunque l'onore, nel suo riflesso in termini di valutazione sociale di ciascun cittadino, ove l'evento è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno lesivo, che sia diretto ad incidere sulla sua reputazione.
Il risarcimento dovrà quindi innanzitutto ristorare i danni subiti per la lesione dell’onore, dell’immagine, della reputazione. Tutto ciò avverrà tramite risarcimento del c. d. danno morale, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d’animo interiore.
Ma, oltre al danno morale, il danneggiato potrà anche dimostrato di aver subito altre conseguenze non patrimoniali, nello specifico danni biologici. Si pensi al caso in cui, a causa della diffamazione, il danneggiato abbia riportato un disagio psicologico suscettibile di valutazione in sede medico legale, che abbia lasciato danni psichici permanenti o temporanei.
Oltre ai danni non patrimoniali, il danneggiato avrà diritto anche al risarcimento dei danni patrimoniali, come ad esempio le spese legali sostenute per difendersi.
Se vuoi ottenere il giusto risarcimento di tutti i danni subiti per diffamazione, puoi farti difendere dall'avvocato Nicola Barsotti di Lucca che è avvocato civilista e penalista iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lucca e può difenderti anche con gratuito patrocinio.
Alcuni recenti casi giudiziari di diffamazione
In tema di cronaca giudiziaria, la verità della notizia ove mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qualvolta sia fedele al contenuto del provvedimento, senza alterazioni o travisamenti. È dunque sufficiente che le affermazioni contestate rispondano al contenuto degli atti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle posizioni assunte in sede giudiziaria, magari tramite accertamenti paralleli a quelli della magistratura, e dovendo il criterio della verità essere riferito agli sviluppi dell'indagine quali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo (Tribunale di Milano, sez. I, 10/10/2023, n. 7885).
Risponde di diffamazione il soggetto che attraverso commenti pubblicati su Facebook, il cui tenore trascenda i limiti di continenza imposti dal diritto di critica, offenda l'onore e la reputazione di una persona, soprattutto laddove quest'ultima ricopra una posizione pubblica e goda di grande visibilità, minando la sua credibilità ed il suo prestigio (Tribunale di Ferrara, 29/08/2023, n. 912).
Il reato di diffamazione, anche perpetrato a mezzo Facebook , è integrato anche nel caso in cui nelle dichiarazioni diffamatorie non venga fatta espressa pronuncia del nome della vittima, ma la stessa sia agilmente individuabile, valutando anche la sola successione cronologica dei commenti e la strutturazione degli stessi all'interno della conversazione (Tribunale di Lecce, sez. I, 18/08/2023, n. 2403).
In tema di scritti diffamatori pubblicati su un blog, il blogger è responsabile per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori (Cassazione civile, sez. III, 18/08/2023, n. 24818).
Il delitto di diffamazione è un reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui soggetti terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa percepiscono l'espressione offensiva. Per individuare tale luogo, qualora il reato venga commesso per via telematica attraverso la trasmissione a plurimi destinatari di un messaggio di posta elettronica, vale il rilievo che l'e-mail è una comunicazione diretta a destinatario predefinito ed esclusivo (anche quando plurimi siano i soggetti cui viene indirizzata), al quale viene recapitata informaticamente presso il server di adozione, collegandosi al quale attraverso un proprio dispositivo e utilizzando delle chiavi di accesso personali, questi può prenderne cognizione (Cassazione penale, sez. V, 27/06/2023, n. 38144).
La diffusione tramite un sito internet o un social network di contenuti offensivi dell'altrui reputazione è idonea a integrare il reato di diffamazione aggravata a norma dell' art. 595 comma 3 C.p., atteso l'indubitabile carattere pubblico di tali mezzi di diffusione, atti per loro stessa natura e funzione a raggiungere una pluralità di utenti abilitati al collegamento con la rete web; dalla natura di reato di evento della diffamazione consegue che la consumazione deve ritenersi avvenuta al tempo e nel luogo in cui i terzi percepiscano le espressioni diffamatorie a seguito dell'attivazione del collegamento alla rete (Corte appello di Udine, 13/06/2023, n. 1174).
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