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14/12/2023Una paziente si sottoponeva a intervento di decompressione del canale vertebrale e di artrodesi lombare e i medici posizionavano in modo errato una vite, con conseguente lesione del nervo sciatico e lesioni permanenti per la donna.
La donna si rivolgeva al Tribunale Civile di Palermo che, con sentenza n. 4313 del 26 ottobre 2022, le riconosceva un risarcimento di quasi 200mila euro.
Se anche tu hai subito un caso analogo ti invitiamo a contattare i nostri avvocati e consulenti medici legali, nonché specialisti in neurochirurgia, per un parere volto a valutare una richiesta risarcitoria.
I fatti di causa
In data 5.6.2015 la paziente si era ricoverata presso una Casa di Cura per sottoporsi ad un intervento di esplorazione e decompressione del canale vertebrale e di artrodesi lombare, che era stato eseguito il giorno seguente.
Subito dopo l'intervento aveva cominciato a lamentare sintomatologia algica disfunzionale all'arto interessato e i sanitari, resisi conto dell'errore esecutivo, avevano eseguito un secondo intervento, sostituendo la vite in L5 con una vite più corta.
Dimessa in data 15.6.2015, era stata costretta ad un successivo ricovero presso altra clinica per essere sottoposta ad un intervento di revisione della ferita chirurgica.
Evidenziò che, le lesioni permanenti muscolari e cutanee, con danno estetico e funzionale, le avevano provocato un grave processo depressivo, trattato con ausilio psicologico, ed invocò le risultanze della consulenza tecnica di parte, a sostegno del nesso eziologico tra l'intervento e la conseguente lesione della radice L5 del nervo sciatico e la patologia residuata, per la quale il perito aveva riconosciuto un danno biologico del 38%.
La C. T. U. riconosce la responsabilità dei medici
Sintetizzato il decorso clinico, il collegio peritale, muovendo dalla corretta diagnosi della patologia degenerativa spondilo-disco-artrosica del rachide consistente, nel caso in questione, in Stenosi del canale vertebrale lombare e Spondilolistesi L4-L5, ha sviluppato considerazioni di carattere clinico, per accertare la sussistenza di eventuali responsabilità dei sanitari della Casa di Cura in relazione all'esito infausto derivato all'attrice.
L'intervento non ha, infatti, avuto un risultato positivo poichè si è verificata una complicazione neurologica post-operatoria per lesione della radice spinale del nervo sciatico.
Illustrate quindi le caratteristiche della stenosi lombare, e della spondilolistesi, individuato nell'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale eseguito presso la clinica convenuta il rimedio idoneo a tali patologie e alla relativa sintomatologia che non aveva beneficiato del trattamento farmacologico conservativo, il collegio peritale ha posto l'accento sul fatto che “il corretto posizionamento delle viti peduncolari è fondamentale non solo per ottenere un'ottimale stabilizzazione, ma anche perché errori nel posizionamento possono causare complicanze post-operatorie di vario tipo”.
Nel caso concreto il collegio peritale ha rilevato che l'attrice a distanza di 48 ore circa dall'intervento ha cominciato a lamentare l'insorgenza di lombalgia e, soprattutto, paresi all'arto inferiore di destra persistente.
Ciò si è verificato a causa di un errato posizionamento della vite peduncolare destra di L5; e che questo fosse la causa del deficit neurologico istauratosi nel post- operatorio viene espresso dagli stessi medici del reparto in quanto nel diario clinico viene scritto “si visiona TAC che evidenzia possibile interferenza della vite interpenducolare dx di L5 con la radice omolaterale, condizione che spiega la sintomatologia algica e disfunzionale in atto.”
In sostanza vi è stato un evidente errore chirurgico nella scelta e nel posizionamento della vite, errore a seguito del quale, la vite stessa ha determinato una lesione alla radice spinale L5 destra con conseguente danno sensitivo motorio all'arto inferiore omolaterale: a giudizio dei consulenti si è trattato indubitabilmente di una complicanza neurologica iatrogena lesione diretta della radice spinale che deve essere considerato un errore tecnico da parte del chirurgo.
Ed ancora, riguardo alla tempistica del secondo intervento, con il conforto della letteratura scientifica sull'argomento, i periti hanno evidenziato che è ”stata poco attenta e superficiale la gestione della malata dal momento in cui si è constatata la comparsa del deficit motorio”; a giudizio dei periti sarebbe stato necessario il reintervento in urgenza: non trova giustificazione un intervallo di quattro giorni tra l'insorgenza dei sintomi, collegati senza dubbio al quadro TC e , l'esecuzione del secondo intervento.
Riconoscimento del danno fisico, morale ed esistenziale
I periti incaricati dal Tribunale hanno riscontrato nella donna una pesante situazione clinica: ella presenta, e da tempo (dunque da epoca anteriore all'intervento eseguito presso la Casa di Cura), un severo quadro di spondilo-disco-artrosi degenerativa lombo- sacrale, certamente responsabile di una componente significativa della sintomatologia.
Tale affezione degenerativa del rachide non può essere corretta, se non in parte, e non sempre, con la terapia chirurgica, tanto che è noto che esiste proprio una specifica entità clinica, la cosiddetta Failed Ba. Surgery Syndrome.
Tuttavia, nel caso in questione un ruolo importante nel determinare la severità neurologica va assegnato all'impossibilità della flesso-estensione del piede destro, che è deficit particolarmente invalidante perché non consente la normale deambulazione che, infatti, nella paziente è steppante.
Questo deficit è stato accertato non solo dal punto di vista clinico, ma anche strumentalmente da vari esami di Elettromiografia che hanno documentato sofferenza muscolare neurogena grave con ricca denervazione in assenza di segni di reinnervazione nel territorio di innervazione radicolare L4-L5 di destra.
In precedenza, infatti, non era presente il deficit neurologico poi instauratosi, da considerare ormai irreversibile in considerazione del lungo tempo trascorso.
Il collegio peritale ha ritenuto che le affezioni riscontrate nella paziente integrino un danno biologico permanente stimabile percentualmente nella misura complessiva del 37%; tuttavia, in maniera del tutto corretta, trattandosi di soggetto con stato anteriore contrassegnato da menomazioni preesistenti e concorrenti, ossia con incidenza sullo stesso sistema organo-funzionale, i CCTTUU hanno stimato anche l'eventuale riduzione percentuale permanente dell'integrità psicofisica che si sarebbe egualmente verificata in ipotesi di trattamento sanitario eseguito secondo le leges artis (artrodesi lombare, cicatrice chirurgica).
Trattandosi, dunque, di quantificare il cosiddetto danno differenziale, si è determinato in misura pari al 20% l'incremento di danno iatrogeno.
Per il Tribunale è del tutto plausibile che l'impossibilità della flesso-estensione del piede destro, che è deficit particolarmente invalidante perché non consente la normale deambulazione che, infatti, nella paziente è steppante, e che costituisce conseguenza dell'errore medico commesso dai sanitari della Casa di Cure, abbia accentuato i sentimenti di frustrazione, disperazione, sfiducia, disistima e la chiusura relazionale della donna: per cui di tali conseguenze prodottesi nella sfera morale ed esistenziale deve tenersi conto nella liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto.
La quantificazione del danno risarcibile
Nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno in parola, in particolare ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà, pertanto, valutare, a fini risarcitori, tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé").
Venendo, dunque, al quantum debeatur, il Tribunale di Palermo aderisce alle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano e, tenuto conto dell'età della parte lesa (56 anni) al tempo dell'errato trattamento sanitario, del valore monetario (€ 222.614,00 comprensivo del ristoro della sofferenza morale e dell'incremento personalizzante del 10%) espresso dalle tabelle milanesi nell'edizione 2021-2022 in relazione all'invalidità complessivamente accertata ( 37%) da cui va sottratto il valore (€ 48.672,00) corrispondente al grado (17%) di invalidità preesistente; riconosce un risarcitorio pari ad € 173.942,00.
A ristoro dell'invalidità temporanea, tenuto conto dei valori (€ 99/€ 148,5) espressi dalle tabelle milanesi, dell'iter clinico affrontato (con sottoposizione ad intervento di revisione mezzi di sintesi, consulenze specialistiche e plurimi accertamenti strumentali) e della sofferenza morale che lo ha verosimilmente accompagnato (anche per la consapevolezza del fallimento del programma di cura e di miglioramento della propria condizione clinica), vengono riconosciuti alla somma € 110,00 per ogni giorno di invalidità totale e dunque complessivi € 7.700,00 in valori attuali.
NOTA BENE: avvocaticollegati.it invita gli utenti interessati a promuovere azioni di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, a contattarci solo se il caso riguarda decessi o grandi invalidità.
Si informa inoltre che, al fine di evitare azioni temerarie o meramente speculative, gli avvocati presteranno assistenza legale solo previa valutazione del caso da parte dei nostri consulenti medici, e solo ove questi ultimi abbiano effettivamente ritenuto sussistente una responsabilità medico-sanitaria.
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3 Comments
Salve ho bisogno di assistenza per mio figlio nato con problemi perché il parto non è stato fatto con taglio cesareo.
È nato il 23 luglio 2021 a Milano sono ancora in tempo per chiedere i danni? Grazie
Mi è successo un caso come quello che avete pubblicato e vorrei fare causa all’ospedale. Potete fare voi la perizia medico legale?
Caro Enzo, la invitiamo a recuperare copia di tutta la cartella clinica, comprensiva di esami quali rx, tac, risonanze etc. Dopodichè potrà contattarci per avere una relazione medico legale da parte dei nostri consulenti