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16/06/2026Quando è stato introdotto l’assegno unico abbiamo pubblicato un articolo intitolato "L’Assegno Unico e Universale: cos’è, a chi spetta, come si richiede" Ora, alla luce dell’interpretazione della normativa sull’assegno unico da parte dei giudici, è opportuno fare alcune precisazioni in merito alla ripartizione dell’assegno in caso di separazioni o divorzi.
Infatti, questa è la novità introdotta dalla giurisprudenza, il Tribunale, anche in caso di affidamento condiviso dei figli, può disporre l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.
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Assegno Unico e Genitori Separati o Divorziati
L’Assegno Unico e Universale è una misura economica erogata dall’INPS a sostegno delle famiglie con figli a carico.
Si tratta di un contributo mensile riconosciuto, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, per i figli minorenni e, in determinate condizioni, anche per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti.
La misura ha la finalità di contribuire alle spese necessarie per la crescita, il mantenimento, l’educazione e la cura dei figli.
L’importo varia in base a diversi fattori, tra cui l’ISEE del nucleo familiare, il numero dei figli, la loro età e l’eventuale presenza di disabilità.
In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza tra i genitori, una delle questioni più frequenti riguarda la ripartizione dell’Assegno Unico.
Secondo la disciplina applicata dall’INPS, l’Assegno Unico spetta, di regola, nella misura del 50% a ciascun genitore che esercita la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo tra le parti.
Ciò significa che, in assenza di una diversa intesa, il beneficio può essere diviso in parti uguali tra madre e padre.
I genitori, tuttavia, possono accordarsi affinché l’intero importo venga corrisposto a uno solo di essi.
Tale soluzione è frequente quando i figli vivono stabilmente o prevalentemente presso un genitore, il quale sostiene in via quotidiana le spese ordinarie connesse alla loro cura.
Il Ruolo del Genitore Collocatario
Nelle separazioni e nei divorzi con figli, il Tribunale individua spesso un genitore collocatario, cioè il genitore presso il quale il figlio vive abitualmente.
Anche in presenza di affidamento condiviso, infatti, può accadere che il minore abbia una collocazione prevalente presso uno dei due genitori.
In questi casi, il genitore collocatario è normalmente quello che provvede in modo più diretto e continuativo alle esigenze quotidiane del figlio: vitto, abbigliamento, scuola, attività sportive, cure mediche ordinarie e gestione della vita familiare.
Proprio per questa ragione, nella prassi giudiziaria si pone il problema se l’Assegno Unico debba essere sempre diviso al 50% oppure se possa essere attribuito integralmente al genitore collocatario.
Le Novità Introdotte dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione Civile, in particolare con l’ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025, ha affermato un principio di particolare rilievo: in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, anche in caso di affidamento condiviso, l’attribuzione al 100% dell’Assegno Unico Universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore.
Questo significa che la regola amministrativa della ripartizione al 50% tra i genitori non impedisce al giudice della separazione o del divorzio di stabilire una diversa modalità di attribuzione, quando ciò risponde all’interesse del figlio.
La Cassazione ha valorizzato il fatto che il genitore collocatario è quello che convive con il figlio e che, di conseguenza, sostiene in modo immediato le spese quotidiane necessarie al suo mantenimento.
L’attribuzione dell’intero Assegno Unico a tale genitore può quindi essere giustificata da esigenze di semplificazione e di tutela concreta della prole.
Il caso riguardava due ex coniugi divorziati: il figlio minore era affidato a entrambi i genitori, ma collocato prevalentemente presso la madre, alla quale era stata assegnata anche la casa coniugale.
I giudici di merito avevano stabilito che l’Assegno Unico INPS fosse corrisposto interamente alla madre, in quanto genitore collocatario, ma tale decisione è stata contestata dall’ex marito, ma la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della statuizione.
L’Assegno Unico Universale, introdotto dal d.lgs. n. 230/2021 in attuazione della legge delega n. 46/2021, è una misura economica di sostegno ai figli a carico, finalizzata a favorire la natalità, sostenere la genitorialità e semplificare il sistema delle precedenti prestazioni assistenziali e previdenziali.
La misura spetta per i figli minorenni e, in presenza di specifici requisiti, anche per i figli maggiorenni fino ai 21 anni.
In caso di genitori separati o divorziati, la regola generale prevede che l’Assegno Unico venga ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso.
Tuttavia, i genitori possono accordarsi per l’erogazione integrale a uno solo di essi. Inoltre, l’assegno può essere attribuito interamente a un genitore quando ciò sia previsto da un provvedimento del giudice.
La Cassazione ha chiarito che il giudice può disporre l’erogazione integrale dell’Assegno Unico al genitore presso cui il figlio è prevalentemente collocato, poiché tale genitore sostiene in modo diretto e quotidiano le spese necessarie al mantenimento, alla cura e alla crescita del minore.
La decisione si inserisce nel quadro dei principi generali sul mantenimento dei figli, secondo cui ciascun genitore deve contribuire in misura proporzionale alle proprie risorse economiche e alle esigenze della prole.
L’obbligo di mantenimento permane anche dopo il raggiungimento della maggiore età, fino all’effettiva indipendenza economica del figlio.
La pronuncia valorizza quindi il superiore interesse del minore e riconosce che l’Assegno Unico, pur essendo una prestazione pubblica di sostegno alla famiglia, deve essere coordinato con i provvedimenti economici adottati nei procedimenti di separazione e divorzio.
In conclusione, l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico al genitore collocatario è legittima quando risponde alle concrete esigenze del figlio e trova fondamento in un accordo tra i genitori o in una decisione del giudice.
Altre Sentenze sull’Attribuzione dell’Assegno Unico al 100% al Genitore Collocatario
In materia di misure economiche concernenti i figli, deve considerarsi legittima, nell’ipotesi di affidamento condiviso, la corresponsione integrale dell’assegno unico universale erogato dall’INPS a favore del genitore presso il quale il figlio minore risulta prevalentemente collocato. Tribunale Ragusa sez. I, 5/02/2026, n. 176
L'assegno unico erogato dall’INPS per i figli non costituisce reddito del beneficiario, ma un sussidio economico pubblico erogato per aiutare le famiglie con figli a far fronte alle esigenze della prole. In caso di separazione o divorzio, il genitore è tenuto comunque a contribuire al mantenimento dei figli, posto che tale sussidio non lo esonera da tale obbligo. Di conseguenza in caso di affidamento condiviso, è legittima l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale al genitore collocatario del figlio minore. Cassazione civile sez. I, 18/09/2025, n. 25624.
L'assegno unico universale per i figli può essere integralmente attribuito al genitore collocatario della prole, in modo da consentirgli di provvedere ai bisogni e alle esigenze dei figli conviventi. Pertanto, tale provvidenza non va suddivisa tra i genitori. Tribunale Ferrara sez. I, 28/03/2025, n. 315.
In tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n. 4672.
Cosa Fare in Caso di Disaccordo tra i Genitori
Se i genitori non concordano sulla ripartizione dell’Assegno Unico, è opportuno affrontare la questione nell’ambito del procedimento di separazione, divorzio o modifica delle condizioni già stabilite.
Il genitore collocatario può chiedere che il Tribunale disponga l’attribuzione integrale dell’Assegno Unico in suo favore, motivando la richiesta sulla base delle concrete esigenze del figlio e dell’organizzazione familiare.
Allo stesso modo, il genitore non collocatario può chiedere che la misura venga considerata nella regolamentazione complessiva dei rapporti economici relativi ai figli, anche al fine di evitare duplicazioni o squilibri.
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