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19/02/2026Con questo articolo affrontiamo il tema della videosorveglianza in ambito condominiale, indicando i limiti e le tutele.
Precisamente, faremo le opportune differenze tra i casi di impianto di sorveglianza messo da un singolo condomino e impianto di sorveglianza del condominio.
Continua a leggere per saperne di più sulla normativa per la corretta istallazione di un impianto di sorveglianza in ambito condominiale.
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- Impianto di Videosorveglianza e Diritti del Condominio
- Le Tutele del Singolo Condomino in tema di Videosorveglianza
- Indicazioni della Corte di Giustizia Europea su Videosorveglianza e Privacy
- La Tutela Civilistica in Caso di Impianto di Videosorveglianza Illegittimo
- Profili Penalistici della Violazione della Privacy della Videosorveglianza Condominiale
Impianto di Videosorveglianza e Diritti del Condominio
Un impianto di videosorveglianza può rivelarsi molto utile per prevenire furti o condotte che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio.
Quindi, può accadere che l’assemblea del condominio intende mettere all’ordine del giorno l’istallazione di un impianto di videosorveglianza condominiale.
In questi casi è opportuno sapere che, le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio.
Invero, affinché l’assemblea condominiale possa legittimamente istallare un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni, è necessaria una delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 comma 2 del codice civile.
Per quanto riguarda la privacy dei singoli condomini, che potrebbero essere preoccupati da ingerenze nella loro vita privata, c’è da dire che l’impianto non potrà certamente visionare parti di esclusiva proprietà.
Per quanto riguarda le parti condominiali, invece, deve escludersi che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso di riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone.
Le Tutele del Singolo Condomino in tema di Videosorveglianza
Veniamo adesso al caso di un impianto di videosorveglianza istallato da un singolo condomino all’interno dell’edificio condominiale.
Ebbene, in questo caso è lecita l’istallazione di un impianto di videosorveglianza di un singolo condominio che inquadra solo le aree di proprietà dell'installante e rispetto dei principi di proporzionalità e sicurezza.
In tema di trattamento di dati personali mediante videosorveglianza in ambito condominiale o di comproprietà, non sussiste violazione della riservatezza né illiceità del trattamento quando le telecamere, fisse e non mobili, inquadrino esclusivamente gli accessi e le parti di proprietà dell'installante.
Ciò che conta è che l’impianto non deve riprendere aree ulteriori riferibili ad altri comproprietari, e il sistema risulti conforme ai principi di liceità, proporzionalità e necessità indicati dal Garante per la protezione dei dati personali, essendo finalizzato a esigenze di sicurezza.
Inoltre, il singolo condomino non può attivare nella sua proprietà esclusiva un impianto di videosorveglianza che riprenda aree comuni dell'edificio se tale sistema si presenti non necessario e sproporzionato rispetto ad allegate ragioni di tutela della sicurezza.
Quando il singolo condominio rispetta i suddetti limiti, non è necessaria né l'autorizzazione dell'assemblea, né la collocazione da parte dell'amministratore di cartellonistica informativa.
Indicazioni della Corte di Giustizia Europea su Videosorveglianza e Privacy
Anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sulla questione della videosorveglianza nei contesti condominiali.
Con la sentenza n. 708 del 11.12.2019, la Corte di Giustizia ha fatto il punto su videosorveglianza e condominio, pronunciandosi nella controversia promossa da un cittadino rumeno contro una associazione di comproprietari di un immobile affinché fosse messo fuori servizio il sistema di videosorveglianza di un immobile e fossero rimosse le telecamere installate in alcune parti comuni dello stesso.
Secondo la Corte, gli artt. 6, par. 1, lett. c), e 7, lett. f), della direttiva 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati come segue.
Per la Corte di Giustizia, la normativa suddetta non vieta che le leggi degli stati membri possano autorizzare la messa in opera di un sistema di videosorveglianza, compresi i sistemi installati nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate.
Ciò, tuttavia, può avvenire qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel suddetto articolo 7 lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio.
La Tutela Civilistica in Caso di Impianto di Videosorveglianza Illegittimo
Chi ritiene che un impianto di videosorveglianza condominiale, o di un singolo condominio, sia illegittimo, può tutelarsi legalmente.
Lo strumento giuridico più immediato ed efficace per ottenere l’interruzione dell’impianto di videosorveglianza è rappresentato dal ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile.
L’articolo prevede infatti che, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Con un ricorso ai sensi della norma citata, sarà sufficiente rappresentare al giudice che l’impianto di videosorveglianza riprende zone non consentite o è stato adottato illegittimamente e che ciò crea danni alla privacy.
Il giudice nel corso della prima udienza potrà sentire sommariamente i soggetti interessati ed eventualmente incaricare un perito per la valutazione dell’impianto di videosorveglianza, per poi prendere un provvedimento urgente.
A seguito dell’adozione del provvedimento d’urgenza, che potrebbe consistere nella rimozione o nello spostamento del sistema di videosorveglianza, il soggetto che ritiene di essere stato danneggiato potrà procedere con una azione ordinaria risarcitoria.
Profili Penalistici della Violazione della Privacy della Videosorveglianza Condominiale
Oltre alla tutela civilistica di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, chi ritiene che un impianto di videosorveglianza vada a ledere la propria privacy, può anche agire penalmente.
Infatti, chi istalla un sistema di videosorveglianza con la consapevolezza di riprendere la proprietà altrui, commette il reato previsto dall’articolo 615 bis del codice penale: “Interferenze Illecite nella Vita Privata”.
L’articolo prevede infatti che è reato procurarsi indebitamente, tramite strumenti di ripresa visiva o sonora, immagini attinenti alla vita privata altrui, che si svolga in abitazione o altra dimora o sue pertinenze.
Affinché venga svolta una indagine contro il responsabile e si proceda penalmente contro chi ha utilizzato un impianto di videosorveglianza ritraente la proprietà altrui e la vita di chi vi abita, è necessario sporgere una querela.
La querela è un atto scritto o verbale, ricevuto da Carabinieri, Polizia o direttamente dalla Procura della Repubblica, con cui la vittima di interferenze illecite nella propria vita privata chiede che il responsabile venga perseguito penalmente.
Affinché il procedimento penale per violazione della privacy legata ad un impianto di sorveglianza possa validamente proseguire, è necessario che la vittima sporga la querela entro tre mesi da quando ha avuto conoscenza della violazione della privacy.
@avvocaticollegati




