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06/02/2026Se hai sostenuto spese straordinarie per tuo figlio e l’altro genitore non ti rimborsa la propria quota, come stabilito in sede di separazione o divorzio, continua a leggere per sapere come recuperarle con l’avvocato.
Esiste infatti una procedura legale che ti consente di ottenere con l’avvocato il rimborso delle spese straordinarie che hai sostenuto per tuo figlio, anche se l’altro genitore non intende pagare.
Continua a leggere per sapere quali sono le spese straordinarie per i figli che devono essere ripartite tra i genitori.
- Quali sono le Spese Straordinarie da Concordare e Dividere
- Le Spese Straordinarie “Obbligatorie”, che Non necessitano di Accordo
- La Richiesta di Rimborso delle Spese Straordinarie
- L’Atto di Precetto dell’Avvocato per la Richiesta di Rimborso delle Spese Straordinarie
- Sentenze sul Recupero Coattivo delle Spese Straordinarie dall’Altro Genitore
Quali sono le Spese Straordinarie da Concordare e Dividere
Quando ci si separa o divorzia, e ci sono figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, è prassi che le spese straordinarie devono essere ripartite tra genitori.
Tuttavia, ci sono spese straordinarie che, prima di essere sostenute da uno dei due genitori affinché avvenga il rimborso, devono essere preventivamente concordate.
Tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori segnaliamo:
• Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura…), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto…);
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite Servizio Sanitario Nazionale (SSN), spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le Spese Straordinarie “Obbligatorie”, che Non necessitano di Accordo
A differenza delle spese straordinarie che abbiamo indicato nel precedente paragrafo, adesso segnaliamo quelle che invece devono essere rimborsate anche senza preventivo accordo tra i genitori.
Quindi, chi sostiene spese straordinarie per i figli che rientrano in quelle che seguono, ha diritto al rimborso anche se l’altro genitore non era d’accordo.
Tra le spese straordinarie da rimborsare obbligatoriamente ci sono:
• libri scolastici
• spese sanitarie urgenti
• acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
• spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private
• spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato
• spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
La Richiesta di Rimborso delle Spese Straordinarie
Il genitore che ha sostenuto interamente delle spese straordinarie per i figli ha diritto al rimborso della quota a carico dell’altro.
Le quote con cui si ripartiscono tra genitori le spese straordinarie sono normalmente al 50%, ma nulla vieta che l’accordo raggiunto in sede di separazione o divorzio, o la decisione del giudice in caso di mancato accordo, preveda quote diverse.
Ad ogni modo, il primo consiglio per ottenere il rimborso dall’altro genitore è quello di scrivergli (e-mail, chat Whatsapp…) e documentargli le spese sostenute.
È importante usare la forma scritta per fare la richiesta, affinché non venga contestato che non è mai stato chiesto il rimborso.
Altresì importante è documentare le spese sostenute, per evitare che l’altro genitore contesti che sono state sostenute.
Un ulteriore consiglio: nei documenti di spesa è sempre opportuno che risulti a favore di chi sono state fatte le spese, affinché l’altro genitore non contesti che non sono riferibili ai figli.
Se hai già provato a chiedere il rimborso secondo quanto ti abbiamo appena consigliato, continua a leggere per risolvere il problema tramite una azione legale.
L’Atto di Precetto dell’Avvocato per la Richiesta di Rimborso delle Spese Straordinarie
Se non sei riuscita/o a recuperare dall’altro genitore le spese straordinarie sostenute per vostro figlio, non ti resta che rivolgerti ad un avvocato.
L’avvocato per prima cosa dovrà accertarsi che vi sia un titolo esecutivo (sentenza o decreto) che legittimi la richiesta di rimborso delle spese straordinarie, ossia un atto che disciplini la separazione, il divorzio o le regole di mantenimento di figli di coppie non sposate.
Dopodiché, l’avvocato predisporrà un atto di precetto, ossia una intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento al debitore che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata, ossia normalmente ad un pignoramento.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge.
Quando il precetto è destinato alla richiesta di rimborso di spese straordinarie per i figli è necessario che siano allegati al precetto anche i documenti giustificativi delle spese (scontrini, ricevute, prescrizioni mediche…).
Ebbene, se il genitore a cui viene notificato l’atto di precetto non paga entro dieci giorni dalla notifica, si potrà procedere nei suoi confronti con una azione esecutiva, come ad esempio il pignoramento del conto corrente o del quinto dello stipendio.
Sentenze sul Recupero Coattivo delle Spese Straordinarie dall’Altro Genitore
La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione - costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. Cassazione civile sez. III, 4/08/2025, n. 22522.
In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un'allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio. Cassazione civile sez. I, 10/07/2025, n. 18954.
Le spese scolastiche e mediche non connotate dal carattere dell'imprevedibilità (nella specie: acquisto di libri e materiale scolastico, occhiali e cure dentistiche) sono da considerarsi ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio che - per quanto non ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento - possono, tuttavia, essere rimborsate al genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto, senza che sia necessario fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Tribunale Catanzaro sez. I, 1/06/2023, n. 874.
In relazione all'obbligo di mantenimento della prole da parte dei genitori, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione però che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. L'azione esecutiva intrapresa dal genitore creditore può dunque essere considerata legittima solo se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione. Tribunale Piacenza, 14/05/2020, n. 254.
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi "pro quota" le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione. La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato "in executivis" non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto. Cassazione civile sez. III, 20/10/2016, n. 21241.
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